Il simultaneus processus tra la domanda di divorzio e quella di annullamento dell'accordo di separazione consensuale

Redazione scientifica
16 Agosto 2021

La controversia sulla validità dell'accordo di separazione consensuale pregiudica, in senso tecnico giuridico, l'esito del giudizio di divorzio, atteso che l'eventuale annullamento del primo comporta il venir meno ex tunc del corrispondente presupposto del divorzio, sicchè deve ritenersi configurabile tra quelle due domande una situazione di connessione «per subordinazione» o «forte» che rende applicabile l'art. 40, comma 3, c.p.c.

Nell'ordinanza in commento la sesta sezione civile della Corte ha affrontato la seguente questione: «se vi possa essere un simultaneus processus tra la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio introdotta con ricorso ex art. 4 l. 898/1970 e quella volta ad ottenere l'annullamento, per vizio del consenso, dell'accordo di separazione consensuale precedentemente sottoscritto tra i coniugi ed omologato dal Tribunale, proposta in via riconvenzionale in quel giudizio».

In proposito, la S.C. ha affermato che «ove si tratti – come nell'odierna vicenda - di separazione consensuale, la controversia sulla validità dell'accordo di separazione addirittura pregiudica, in senso tecnico giuridico, l'esito del giudizio di divorzio, atteso che l'eventuale annullamento di quell'accordo comporterebbe il venir meno, ex tunc, del corrispondente presupposto del divorzio (cfr. Cass. civ., n. 25681/2014), sicchè deve ritenersi configurabile tra quelle due domande una situazione di connessione «per subordinazione» o «forte» (atteso il palese nesso di pregiudizialità che lega quelle due domande), rendendo così certamente applicabile l'art. 40, comma 3, c.p.c. e salva ogni diversa determinazione del giudice di merito in ordine all'adozione di un eventuale provvedimento di sospensione, ex art. 295 c.p.c. della domanda (pregiudicata) di divorzio in attesa della definizione di quella (pregiudicante) sul richiesto annullamento dell'accordo di separazione».

Tratto da: www.dirittoegiustizia.it

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