La persistenza dell’attività liquidatoria non basta per eliminare l’iscrizione della cancellazione
17 Agosto 2021
In presenza dei presupposti per la cancellazione d'ufficio di una s.r.l., ai sensi dell'art. 2490, ultimo comma, c.c., la persistenza di attività liquidatoria e la lamentata necessità di recuperare poste attive della società, non giustifica la richiesta di cancellazione della relativa iscrizione nel registro delle imprese, ex art. 2191 c.c., posto che dall'estinzione di una società, conseguente alla cancellazione, non corrisponde il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, ma si verifica un fenomeno di tipo successorio in capo ai soci. |