Declaratoria di nullità dell'atto di citazione e illegittimità dell'ordine di integrazione

Redazione scientifica
18 Agosto 2021

L'ordine strumentale di integrazione della domanda per ritenuta nullità della citazione emesso in difetto dei presupposti per la sua emanazione è improduttivo di effetti, sicchè la mancata ottemperanza al medesimo, essendo irrilevante, non può determinare, ove dedotta ed accertata in appello l'illegittimità dell'ordine di integrazione, l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 307, comma 2, c.p.c. per mancato adempimento ad esso.

Il giudice di prime cure emetteva sentenza con cui dichiarava la nullità dell'atto di citazione per incertezza dell'oggetto della domanda – stante la difformità tra l'originale e la copia notificata - e, preso atto della mancata ottemperanza all'ordine di integrazione della domanda da parte dell'attore, dichiarava l'estinzione del procedimento. Proposto gravame da parte del soccombente, la Corte d'appello ha respinto l'impugnazione.

Il ricorrente proponeva quindi ricorso per cassazione, per avere la Corte territoriale ritenuto che la citazione in giudizio non era nulla e, tuttavia, sostenuto la legittimità della dichiarazione di estinzione del giudizio. In altri termini, la Corte territoriale ha errato là dove non ha considerato che la dichiarazione di validità dell'atto di citazione comporta, conseguenzialmente, la caducazione della dichiarazione di estinzione per inottemperanza all'ordine di integrazione fondato sulla travolta declaratoria di nullità della citazione.

La S.C. ha accolto il ricorso affermando che «l'ordine strumentale di integrazione della domanda per ritenuta nullità della citazione emesso in difetto dei presupposti per la sua emanazione è improduttivo di effetti, sicchè la mancata ottemperanza al medesimo, essendo irrilevante, non può determinare, ove dedotta ed accertata in appello l'illegittimità dell'ordine di integrazione, l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 307, comma 2, c.p.c. per mancato adempimento ad esso» (cfr. Cass. civ., n. 5161/2017; Cass. civ. n. 17458/2013).

Tratto da: www.dirittoegiustizia.it

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