Disciplina delle compensazioni dei crediti nel concordato preventivo seguito da fallimento

Francesca Monica Cocco
18 Agosto 2021

La banca, creditrice in una procedura di concordato preventivo con riserva, alla quale segue dichiarazione di fallimento, è legittimata a compensare il proprio credito?

La banca, creditrice in una procedura di concordato preventivo con riserva, alla quale segue dichiarazione di fallimento, è legittimata a compensare il proprio credito?

La compensazione in sede di fallimento è ammissibile ai sensi dell'art. 56 l. fall., il quale stabilisce che: “I creditori hanno diritto a compensare coi loro debiti verso il fallito i crediti che essi vantano verso lo stesso, ancorché non scaduti prima della dichiarazione di fallimento. Per i crediti non scaduti la compensazione tuttavia non ha luogo se il creditore ha acquistato il credito per atto tra vivi dopo la dichiarazione di fallimento o nell'anno anteriore”.

Il quesito ha come oggetto la verifica della possibilità, da parte della banca, di compensare un proprio credito, sorto prima del deposito della domanda di concordato preventivo con riserva ai sensi dell'art. 161, comma 6, l. fall., con un contro-credito sorto, invece, dopo il deposito della domanda di concordato preventivo con riserva, ma prima ancora del successivo fallimento (dunque un contro-credito sorto nello spazio temporale tra la pubblicazione presso il registro delle imprese della domanda di concordato con riserva e la sentenza dichiarativa di fallimento).

Il credito della banca è rappresentato dal residuo dovuto per finanziamento concesso illo tempore al debitore, mentre il contro-credito è rappresentato da accrediti pervenuti sui conti correnti del debitore presso la banca stessa.

Il residuo credito per finanziamento era già maturato alla pubblicazione presso il registro delle imprese della domanda di concordato con riserva, mentre gli accrediti sui conti correnti del debitore sono stati effettuati subito dopo tale pubblicazione, ma prima della dichiarazione di fallimento.

La banca vorrebbe, naturalmente, compensare le due poste, in modo tale da incassare tali accrediti, con conseguente parziale abbattimento del proprio credito, sul presupposto che entrambe le poste siano anteriori al fallimento, il quale sarebbe l'unica procedura in essere (essendo stato, il concordato, dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 162, comma 2, l. fall.).

Invero, tale assunto, in base alla recente giurisprudenza, non sarebbe fondato e dunque la banca non potrebbe operare alcuna compensazione, in quanto i crediti oggetto della compensazione che si intende operare non esistevano entrambi anteriormente alla pubblicazione presso il registro delle imprese della domanda di concordato con riserva.

Difatti, la giurisprudenza ritiene operante il principio della consecutio tra procedure (nel senso di unica crisi imprenditoriale) anche nel caso di procedura di concordato preventivo con riserva, cui faccia direttamente seguito la dichiarazione di fallimento (quindi senza che sia avvenuto il deposito del concordato “pieno”) e senza che venga operata la scelta della diversa procedura di accordo di ristrutturazione dei debiti (Cass. 27 novembre 2019, n. 31051).

Dunque il fenomeno della consecutio tra procedure concorsuali si configura (con il successivo fallimento) anche quando non abbia seguito il decreto di ammissione alla procedura di concordato (Cass. 16 aprile 2018, n. 9290)

Posto dunque che vi sia consecutio tra il concordato con riserva ed il successivo fallimento e che dunque si configuri un'unica crisi imprenditoriale, non risulterebbe possibile alcuna compensazione tra un credito anteriore al concordato ed un contro-credito successivo ad esso, ma anteriore al fallimento (Trib. Lecce 20 ottobre 2020).

Il momento temporale dirimente è quello della data di pubblicazione presso il registro delle imprese della domanda di concordato con riserva: possono compensarsi solo crediti entrambi preesistenti a tale data, in virtù della crisi imprenditoriale unica dal concordato fino al fallimento (contra, però, la recente ordinanza Cass. 31 marzo 2021, n. 8996, che ha negato la consecutio e la possibilità di compensare crediti sorti prima della domanda di concordato con riserva con contro-crediti sorti dopo. V., al riguardo, nota di commento di G. Cherubini, Domanda di concordato preventivo rinunciata e successivo fallimento. Consecuzione di procedure?, in questo portale, 17 agosto 2021).

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.