L’esperto indipendente al quale è affidata la composizione negoziata della crisi

Silvia Zenati
18 Agosto 2021

La Commissione ministeriale ha individuato le misure per fronteggiare e possibilmente arginare il paventato aumento di crisi aziendali conseguenti al perdurare della crisi pandemica introducendo nel sistema la nuova procedura di composizione negoziata, all'esito negativo della quale l'imprenditore potrà avere accesso al nuovo concordato liquidatorio semplificato: la nuova procedura di composizione negoziata di cui potrà beneficiare l'imprenditore che versi in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza (art. 2, comma 1) dovrà muoversi in un contesto di risanamento dell'impresa, in quanto ragionevolmente perseguibile.
Premessa

La Commissione ministeriale ha individuato le misure per fronteggiare e possibilmente arginare il paventato aumento di crisi aziendali conseguenti al perdurare della crisi pandemica introducendo nel sistema la nuova procedura di composizione negoziata, all'esito negativo della quale l'imprenditore potrà avere accesso al nuovo concordato liquidatorio semplificato: la nuova procedura di composizione negoziata di cui potrà beneficiare l'imprenditore che versi in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza (art. 2, comma 1) dovrà muoversi in un contesto di risanamento dell'impresa, in quanto ragionevolmente perseguibile.

Il successo della composizione negoziata è affidato al ruolo centrale svolto dall'esperto indipendente, definito dall'art. 2 come il soggetto che “agevola le trattative tra l'imprenditore, i creditori ed eventuali altri soggetti interessati, al fine di individuare una soluzione per il superamento delle condizioni di cui al comma 1, anche mediante il trasferimento dell'azienda o di rami di essa.

L'imprenditore commerciale e agricolo in crisi, per accedere alla procedura di composizione negoziata, può chiedere al segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell'impresa, la nomina di un esperto indipendente quando risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa.

Poiché l'accesso alla composizione negoziata è su base volontaria, rimessa alla scelta discrezionale dell'imprenditore, essendo stati per il momento accantonati, per una ipotetica entrata in vigore post 31 dicembre 2023, tutti gli istituti di allerta previsti dal D.Lgs. 14/2019 (d'ora in avanti CCII) e affidati, con accesso obbligatorio, all'OCRI, ci si deve interrogare sulla motivazione, rectius la valutazione di convenienza, in base alla quale l'imprenditore dovrebbe determinarsi in tale senso.

La risposta fornita dal legislatore ministeriale è duplice: da un lato la autovalutazione dell'imprenditore sul proprio stato di crisi, condotta sulla base di una lista di controllo particolareggiata, adeguata anche alle esigenze delle micro, piccole e medie imprese, che contiene indicazioni operative per la redazione del piano di risanamento, nonché in base ad un test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento (art. 3 comma 2): all'esito di tale autovalutazione l'imprenditore stesso decide spontaneamente di chiedere la nomina di un esperto nel settore della ristrutturazione per aprire un tavolo di trattative con i creditori e altri soggetti interessati.

Dall'altro la scelta (opportunistica) dell'imprenditore che sa di potere contare, dall'accettazione dell'incarico da parte dell'esperto, e in caso di esito positivo delle trattative, su misure premiali, elencate nell'art. 14, e cioè la riduzione al saggio legale degli interessi che maturano sui debiti tributari dell'imprenditore, la riduzione alla misura minima delle sanzioni tributarie, e il dimezzamento di sanzioni e gli interessi sui debiti tributari sorti prima del deposito dell'istanza di cui all'articolo 2, comma 1, nonchè la concessione da parte dell'Agenzia delle entrate all'imprenditore che lo richiede, con istanza sottoscritta anche dall'esperto, di un piano di rateazione fino ad un massimo di settantadue rate mensili delle somme dovute e non versate a titolo di imposte sul reddito, ritenute alla fonte operate in qualità di sostituto d'imposta, imposta sul valore aggiunto e imposta regionale sulle attività produttivenon ancora iscritte a ruolo, e relativi accessori.

Vanno altresì adeguatamente considerate le misure protettive del patrimonio, con il divieto di acquisizione di titoli di prelazione, la sospensione delle azioni cautelari ed esecutive pendenti, e il divieto di intraprenderne di nuove, di cui l'imprenditore potrà chiedere l'attivazione, lo stato di non fallibilità fino alla conclusione delle trattive o all'archiviazione dell'istanza, e soprattutto la possibilità di accedere, all'esito negativo della composizione negoziata, al concordato liquidatorio semplificato: con riferimento a quest'ultimo, e valutata la semplicità, convenienza e rapidità del nuovo istituto, potremmo assistere a delle procedure di composizione negoziata estremamente rapide, e dall'esito ab origine negativo, in quanto realmente finalizzate a maturare le condizioni per accedere a tale nuova procedura liquidatoria.

Il ricorso dell'imprenditore alla composizione negoziata della crisi, e alla nomina di un esperto indipendente che la possa adeguatamente svolgere, tiene in debito conto i doveri ai quali sono tenute le parti nel corso delle trattative, e indicati nell'art. 5, norma che dispone, richiamando i principi già esposti nell'art. 5 CCI, i canoni di buona fede e correttezza ai quali si devono conformare le parti durante le trattative: in ossequio a tali principi-guida, l'imprenditore ha il dovere di rappresentare la propria situazione all'esperto, ai creditori e agli altri soggetti interessati in modo completo e trasparente, impegnandosi a gestire il patrimonio e l'impresa senza pregiudicare ingiustamente gli interessi dei creditori. Su altro fronte, però, le banche e gli intermediari finanziari, i loro mandatari e i cessionari dei loro crediti sono tenuti a partecipare alle trattative in modo attivo e informato, e non possono, per il solo fatto dell'accesso alla composizione negoziata della crisi, revocare all'imprenditore gli affidamenti bancari già in essere.

Ne deriva che, al fine di ottenere l'obiettivo, comune a tutte le parti coinvolte nelle trattative, del risanamento dell'impresa, le stesse hanno il dovere di collaborare lealmente e in modo sollecito con l'imprenditore e con l'esperto, rispettando l'obbligo di riservatezza sulla situazione dell'imprenditore, sulle iniziative da questi assunte o programmate e sulle informazioni acquisite nel corso delle trattative. In questo contesto non saranno ammessi comportamenti dilatori e ostruzionistici, visto che le parti danno riscontro alle proposte e alle richieste che ricevono durante le trattative con risposta tempestiva e motivata: ciò dovrebbe auspicabilmente dare impulso alle trattative con gli istituti di credito, l'Agenzia delle entrate e gli istituti previdenziali che, essendo soggetti istituzionali, notoriamente incontrano maggiori difficoltà nell'operare valutazione e fornire risposte in termini brevi.

Precisa la relazione illustrativa che l'obbligo di partecipazione attiva alla negoziazione è stato esplicitato per gli istituti bancari e per gli intermediari finanziari in ragione del ruolo che normalmente essi ricoprono per il buon esito della negoziazione e proprio al fine di evitare che il risanamento dell'impresa sia messo a rischio da comportamenti inerti o da una partecipazione poco sollecita alle trattative. E' infatti noto che in una situazione di crisi o di difficoltà patrimoniale e finanziaria, la rapidità con la quale si interviene rappresenta la principale chiave per garantire il successo del tentativo di risanamento dell'impresa.

La violazione di tali obblighi da parte dei creditori può venire in rilievo nell'ambito delle eventuali azioni risarcitorie che potranno essere in ipotesi attivate dal curatore della successiva procedura fallimentare, nel caso in cui il dissesto dell'impresa derivi da comportamenti omissivi ingiustificati o non corretti delle parti coinvolte nelle trattative. Va, sul punto, sottolineato che la composizione avvia un percorso negoziale solo se il risanamento è perseguibile e apre delle trattative nelle quali la situazione dell'impresa è rappresentata alle parti coinvolte in modo trasparente e leale, anche grazie alla presenza dell'esperto. Di conseguenza, se l'impresa non riesce a perseguire il risanamento e viene dichiarata fallita per la mancata collaborazione delle parti chiamate al tavolo delle trattative o, peggio ancora, per comportamenti ostruzionistici, le conseguenti responsabilità potranno essere oggetto di accertamento giudiziale.

L'intervento dell'esperto, quindi, più che essere volto a sostituire l'imprenditore nell'individuare ed adottare il percorso di uscita dalla crisi, sarà diretto, come ben esplicitato nella relazione illustrativa, a “dare forza e credibilità alla posizione dell'impresa ed a rassicurare i creditori e le altre parti interessate. La figura terza ed indipendente dell'esperto, chiamato a verificare costantemente la funzionalità e utilità delle trattative rispetto al risanamento e l'assenza di atti pregiudizievoli per i creditori, conferisce alle trattative un elevato livello di sicurezza ed elimina il dubbio sull'esistenza di possibili atteggiamenti dilatori o poco trasparenti tenuti dalle parti coinvolte. La competenza nelle tecniche di facilitazione richiesta all'esperto agevolerà lo svolgimento di tali funzioni”.

La formazione specifica richiesta all'esperto: perché la scelta dell'esperto non potrebbe essere fatta tra gli iscritti all'albo ex art. 356 CCII, anticipandone l'entrata in vigore?

Date queste premesse, è lecito attendersi che lo specifico percorso formativo dell'esperto, che dovrà essere conforme a quello che sarà delineato in apposito decreto dirigenziale del Ministero di giustizia da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge, conterrà un forte richiamo alla formazione in tema di negoziazione, inteso come quel processo con il quale due o più parti cercano di raggiungere un accordo su un punto di interesse reciproco, tale da consentire a ciascuno il massimo vantaggio: questo processo comporta la conoscenza e padronanza delle tecniche di composizione del conflitto che vanno dall'assertività, all'ascolto attivo, alla gestione delle obiezioni, alla negoziazione.

Sul punto della formazione si innestano alcune riflessioni di compatibilità con il percorso formativo delineato nell'art. 356 CCII per gli iscritti all'albo, ai quali viene richiesta una formazione iniziale e periodica di almeno 40 ore (200 per i professionisti non ordinistici) ai sensi del D.M. 202/2014, formazione che dovrebbe verosimilmente essere mantenuta (precisa infatti la relazione illustrativa che alla formazione specifica andranno “affiancati - quale ulteriore elemento di valutazione delle competenze del singolo professionista, ma senza sostituire la formazione specifica, necessariamente ritagliata sulle caratteristiche dello strumento che si va ad introdurre - i percorsi formativi già seguiti dai professionisti che presenteranno domanda di iscrizione) poichè appare incongruo prevedere per l'esperto una formazione di durata inferiore (anzi, vista la necessità di acquisire formazione specifica anche sulle tecniche di mediazione, la durata della stessa dovrebbe essere di durata superiore rispetto a quella richiesta agli iscritti all'albo ex art. 356 CCII), è lecito chiedersi se siano adeguati i tempi previsti per la conclusione di questa formazione, che dovrebbe esaurirsi entro la data di entrata in vigore della procedura di composizione negoziata, fissata dall'art. 27 al 15 novembre 2021.

Ed è lecito altresì chiedersi il motivo per il quale non si è scelta l'opzione più naturale, e cioè quella di disporre l'entrata in vigore anticipata, magari al 15 novembre 2021, dell'albo ex art. 356 CCII, vista la perfetta coincidenza dei soggetti chiamati a comporlo, in luogo di istituire un elenco di esperti presso le camere di commercio, con tempi ristretti di predisposizione: ciò potrebbe realizzarsi anche coordinando tra loro le due discipline, quella dell'albo e quella dell'elenco, magari adottando in sede di primo popolamento dell'albo i requisiti di anzianità di iscrizione richiesti ai professionisti ordinistici, e i requisiti di pregressa specifica esperienza richiesta ad avvocati, consulenti del lavoro e agli altri soggetti, ai fini dell'iscrizione nell'elenco degli esperti, in luogo di quelli previsti in tema di albo.

Il requisito della formazione specifica nelle tecniche di facilitazione e mediazione, nulla toglie al fatto che l'esperto dovrà essere un autentico professionista esperto nel settore del risanamento aziendale, possedendone già in partenza, e a prescindere alla citata formazione specifica che gli sarà richiesta, le nozioni aziendalistiche, concorsuali, finanziarie, giuslavoristiche e giuridiche di base, oltre ad una adeguata esperienza acquisita sul campo, sia come incaricato dall'autorità giudiziaria, sia come professionista del debitore, sia come manager.

Queste competenze pregresse sono necessarie per individuare l'esperto adatto a gestire la crisi della specifica impresa istante (concetto eurocomunitario di cui alla direttiva UE 2019/1023, che all'art. 26, lettera c) prevede che “ai fini della nomina di un professionista in un caso specifico, anche nei casi che presentano elementi transfrontalieri, si tenga debito conto delle esperienze e competenze del professionista, nonché delle specificità del caso), considerato che già al momento del deposito dell'istanza di nomina, l'imprenditore deve allegare una serie di documenti che, sostanzialmente, forniscono un quadro generale della situazione contabile e debitoria dell'impresa. Si tratta di documentazione utile all'esperto nominato in quanto gli consente di valutare con sollecitudine, sentito l'imprenditore, la ragionevole perseguibilità del risanamento e di avviare le trattative solo se le ritiene utili rispetto alle condizioni in cui versa l'impresa, ma soprattutto di documentazione utile alla commissione che procede alla nomina dell'esperto, affinché la nomina sia il più possibile ‘tarata' sulle specificità dell'impresa in crisi.

La commissione che nomina l'esperto

La commissione di cui all'art. 3 comma 6, è costituita presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura del capoluogo della regione e delle province autonome di Trento e Bolzano ed è composta da un magistrato designato dal presidente della sezione specializzata in materia di impresa del tribunale del capoluogo di regione o della provincia autonoma di Trento o di Bolzano, da un membro designato dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura presso cui è costituita la commissione, e da un membro designato dal Prefetto.

La durata in carica della commissione è prevista per due anni, il che fa presumere che fino a quella data non sarà operativo l'albo degli incaricati dall'autorità giudiziaria ex art. 356 CCII, pena un problematico (ma risolvibile, cfr. supra) coordinamento tra lo stesso e l'elenco degli esperti.

Il segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui ambito territoriale si trova la sede dell'impresa, ricevuta l'istanza di cui all'art. 2, comma 1, la comunica il giorno stesso alla commissione unitamente a una nota sintetica contenente il volume d'affari, il numero dei dipendenti e il settore in cui opera l'impresa istante. La nota, unita alla documentazione fornita dall'imprenditore, dovrebbe consentire alla commissione, nel brevissimo lasso di tempo concesso di cinque giorni lavorativi successivi, di nominare l'esperto nel campo della ristrutturazione più idoneo al risanamento della specifica impresa istante, e ciò tenuto conto in particolare delle competenze specifiche del nominando esperto.

Ad esempio, qualora siano emerse particolari criticità relative alla gestione dei rapporti di lavoro (in ossequio alle indicazioni provenienti dalla direttiva (UE) 2019/1023, è prevista una procedura di informazione e consultazione sindacale, che si aggiunge a quelle già previste e disciplinate dall'ordinamento, da attivare ogni qual volta l'imprenditore intenda adottare determinazioni rilevanti che incidono sui rapporti di lavoro di una pluralità di lavoratori, anche solo per quanto riguarda l'organizzazione del lavoro o le modalità di svolgimento delle prestazioni), l'esperto potrà essere scelto tra i consulenti del lavoro, mentre in ipotesi di continuità aziendale con prospettive di prosecuzione dell'attività ovvero di cessione dell'azienda in funzionamento, particolarmente utili sarà l'intervento di un manager con pregressa esperienza gestionale: nei casi di cross border insolvency, l'esperto andrà scelto tra chi ha avuto precedenti incarichi in ambito internazionale (in questo senso vi è specifica indicazione nella direttiva UE 2019/1023 all'art. 26, lett. c), e così via.

Come in precedenza evidenziato, l'esperto non si sostituisce all'imprenditore ma lo affianca fornendogli la professionalità e le competenze necessarie per la ricerca di una soluzione della situazione di difficoltà dell'impresa e facilitando il dialogo con tutte le parti coinvolte nel processo di risanamento dell'impresa.

L'elenco e i requisiti per la nomina quale esperto

Dispone l'art. 3 comma 3 che presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di ciascun capoluogo di regione e delle province autonome di Trento e Bolzano è formato un elenco di esperti nel quale possono essere inseriti: gli iscritti da almeno cinque anni all'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili; gli iscritti da almeno cinque anni all'albo degli avvocati che documentano di aver maturato precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d'impresa; gli iscritti da almeno cinque anni all'albo dei consulenti del lavoro che documentano di avere concorso, almeno in tre casi, alla conclusione di accordi di ristrutturazione dei debiti omologati o di accordi sottostanti a piani attestati o di avere concorso alla presentazione di concordati con continuità aziendale omologati. Possono inoltre essere inseriti nell'elenco coloro che, pur non iscritti in albi professionali, documentano di avere svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in imprese interessate da operazioni di ristrutturazione concluse con piani di risanamento attestati, accordi di ristrutturazione dei debiti e concordati preventivi con continuità aziendale omologati, nei confronti delle quali non sia stata successivamente pronunciata sentenza dichiarativa di fallimento o sentenza di accertamento dello stato di insolvenza.

L'iscrizione all'elenco di cui all'art. 3, comma 3 è altresì subordinata al possesso della specifica formazione prevista con il decreto dirigenziale del Ministero della giustizia con il quale si intende garantire l'uniformità a livello nazionale della formazione stessa.

La domanda di iscrizione all'elenco è presentata alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del capoluogo della regione e delle province autonome di Trento e Bolzano del luogo di residenza o di iscrizione all'ordine professionale del richiedente ed è corredata dalla documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti, dalla certificazione attestante l'assolvimento degli obblighi formativi di cui al comma 4 e da un curriculum vitae oggetto di autocertificazione dal quale risulti ogni altra esperienza formativa in materia, anche nelle tecniche di facilitazione e mediazione. Ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del capoluogo della regione e delle province autonome di Trento e Bolzano designa il soggetto responsabile della formazione, tenuta e aggiornamento dell'elenco e del trattamento dei dati in esso contenuti nel rispetto del regolamento (UE) n. 679/2016, il quale accerta la veridicità delle dichiarazioni rese dai richiedenti

In ossequio al principio, anche eurocomunitario, di trasparenza, gli incarichi conferiti e il curriculum vitae dell'esperto nominato sono pubblicati senza indugio in apposita sezione del sito istituzionale della camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato del luogo di nomina e del luogo dove è tenuto l'elenco presso il quale l'esperto è iscritto.

L'esperto, secondo le prescrizione dell'art. 4, deve essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2399 c.c. e non deve trovarsi in situazione di conflitto di interesse: non deve, quindi, essere legato all'impresa o ad altre parti interessate all'operazione di risanamento da rapporti di natura personale o professionale, e il professionista ed i soggetti con i quali è eventualmente unito in associazione professionale non devono aver prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore dell'imprenditore, né essere stati membri degli organi di amministrazione o controllo dell'impresa, né aver posseduto partecipazioni in essa. Ciò è coerente con quanto previsto dalla direttiva UE 2019/1023, che all'art. 26, lett. d) prevede che al fine di evitare qualsiasi conflitto di interessi, i debitori e i creditori abbiano la facoltà di opporsi alla scelta o alla nomina del professionista, o di chiedere la sostituzione del professionista”.

L'esperto opera in modo professionale, riservato, imparziale e indipendente: il rispetto dell'indipendenza è assistito dalla guarentigia dell'art. 6, comma 6, per cui entro tre giorni dalla comunicazione della convocazione le parti possono presentare osservazioni sull'indipendenza dell'esperto al segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, il quale riferisce alla commissione perché, valutate le circostanze esposte e sentito l'esperto, se lo ritiene opportuno provveda alla sua sostituzione.

Anche il rispetto della riservatezza, stante la sensibilità delle informazioni acquisibili sullo stato di salute dell'impresa, è tutelato nella sua effettività, prescrivendosi che l'esperto non può essere tenuto a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nell'esercizio delle sue funzioni, né davanti all'autorità giudiziaria né davanti ad altra autorità (si applicano le disposizioni dell'art. 200 c.p.p. e le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell'art. 103 c.p.p. in quanto compatibili).

Il compenso dell'esperto

L'art. 16 detta disposizioni dettagliate, di norma riservate a provvedimenti regolamentari, in tema di compenso spettante all'esperto, che verrà calcolato per scaglioni (a) fino a euro 100.000,00, il 5,00%; b) da euro 100.000,01 e fino a euro 500.000,00, l'1,25%; c) da euro 500.000,01 e fino a euro 1.000.000,00, lo 0,80%; d) da euro 1.000.000,01 e fino a euro 2.500.000,00, lo 0,43%; e) da euro 2.500.000,01 e fino a euro 50.000.000,00 lo 0,10%; f) da euro 50.000.000,01 e fino a euro 400.000.000,00, lo 0,025%; g) da euro 400.000.000,01 e fino a euro 1.300.000.000,00, lo 0,008%; h) sulle somme eccedenti euro 1.300.000.000,01, lo 0,002), secondo percentuali, che vanno dal 5% allo 0,002%, sulla massa attiva (calcolata sulla media dell'attivo risultante dagli ultimi tre bilanci o, in mancanza, dalle ultime tre dichiarazioni dei redditi. Se l'attività è iniziata da meno di tre anni, la media è calcolata sui bilanci o, in mancanza, sulle dichiarazioni dei redditi depositati dal suo inizio) dell'impresa debitrice, con un minimo di € 4.000,00 ed un massimo di € 400.000,00: risulta evidente la preoccupazione di garantire un'adeguata remunerazione agli esperti, che potranno contare, anche in caso di insuccesso dei loro sforzi, su un compenso minimo di importo non meramente simbolico.

Il compenso minimo non spetta qualora l'imprenditore non compaia davanti all'esperto oppure quando è disposta l'archiviazione subito dopo il primo incontro: in tal caso sarà liquidato un compenso di € 500,00.

Per tenere conto della diversità dimensionale delle imprese debitrici, e delle conseguenti maggiore o minore complessità delle procedure, sono previste variazioni del compenso al variare delle parti interessate, o del numero dei creditori (a) se il numero dei creditori e delle parti interessate che partecipano alle trattative è compreso tra 21 e 50, il compenso è aumentato del 25%; b) se il numero dei creditori e delle parti interessate è superiore a 50, il compenso è aumentato del 35%; c) se il numero dei creditori e delle parti interessate che partecipano alle trattative non è superiore a 5, il compenso è ridotto del 40%).

La mission dell'esperto è, tuttavia, il risanamento aziendale, e quindi l'attenzione del legislatore è rivolta a stabilire incentivi economici per il lavoro professionale che abbia raggiunto questo obiettivo: così, in caso di vendita del complesso aziendale o di individuazione di un acquirente da parte dell'esperto, il compenso è aumentato del 10%. Nei casi di conclusione positiva delle trattative attraverso la sottoscrizione di un accordo con uno o più creditori, o di una convenzione di moratoria ex art. 182 octies l.fall. il compenso può essere aumentato del 100%: se l'esperto sottoscrive un accordo avente gli effetti, senza attestazione, di cui all'art. 67, comma 3, lett. d), l.fall., il compenso sarà incrementato del 110%.

Anche il numero dei lavoratori e delle rappresentanze sindacali coinvolti può rendere più complessa la procedura, ma in queste ipotesi non vi sarà un incremento del compenso parametrabile al numero dei/delle stesse, come richiamato per i creditori e le altre parti interessate: l'esperto potrà, tuttavia, contare sul compenso di euro 100,00 per ogni ora di presenza risultante dai rapporti redatti ai sensi dell'art. 4, c. 8.

All'esperto è dovuto il rimborso delle spese necessarie per l'adempimento dell'incarico, purché accompagnate dalla corrispondente documentazione, salvo che si tratti della remunerazione di soggetti di particolare competenza o del revisore legale di cui l'esperto abbia scelto di avvalersi, e del cui onorario dovrà farsi carico.

L'onorario andrà concordato con l'imprenditore, al quale resta a carico: solo in mancanza di accordo tra le parti, il compenso è liquidato dalla commissione di cui all'art. 3, comma 6, il cui provvedimento di liquidazione costituisce prova scritta idonea per richiedere l'emissione al Tribunale di un decreto ingiuntivo anche munito di provvisoria esecutività.

Con importante precisazione, il compenso dell'esperto è qualificato prededucibile ai sensi dell'art. 111, comma 2, l.fall.

Decorsi almeno sessanta giorni dall'accettazione dell'incarico, su richiesta dell'esperto, può essere disposto in suo favore un acconto in misura non superiore ad un terzo del presumibile compenso finale, tenendo conto dei risultati ottenuti e dell'attività prestata.

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