Interessi moratori e superamento della soglia antiusura
20 Agosto 2021
In un contratto di mutuo, in caso di accertamento di avvenuto superamento della soglia antiusura, da parte del tasso di mora, si applica l'art. 1815, comma 2, c.c., ma in una lettura che pur sanzionando la pattuizione degli interessi usurari, faccia seguire la sanzione della non debenza di qualsiasi interesse, ma limitatamente al tipo che quella soglia abbia superato. La nullità della clausola sugli interessi moratori, infatti, non porta con sé anche quella degli interessi corrispettivi, per cui anche i moratori saranno dovuti in minor misura, in applicazione dell'art. 1224 c.c. Tenuto conto che il contratto di mutuo è un contratto di durata, agli effetti dell'art. 1458 c.c., caduta la clausola sugli interessi moratori, le rate scadute al momento della caducazione del prestito restano dovute nella loro integralità, comprensive degli interessi corrispettivi in esse già conglobati, oltre agli interessi moratori sull'intero nella misura dei corrispettivi pattuiti. |