Nullità del decreto di omologazione dell'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento

La Redazione
20 Agosto 2021

«L'Organismo di composizione della crisi non è parte necessaria nel giudizio di omologa dell'accordo di composizione di cui all'art. 12 l. n.3/2012, né lo stesso assume una tale veste nel procedimento di reclamo o in quello, innanzi alla Corte di Cassazione, avverso i provvedimenti emessi all'esito di quest'ultimo, oppure negli ulteriori giudizi che vertano sull'annullamento o la risoluzione dell'accordo predetto».

«L'Organismo di composizione della crisi non è parte necessaria nel giudizio di omologa dell'accordo di composizione di cui all'art. 12 L. n. 3/2012, né lo stesso assume una tale veste nel procedimento di reclamo o in quello, innanzi alla Corte di Cassazione, avverso i provvedimenti emessi all'esito di quest'ultimo, oppure negli ulteriori giudizi che vertano sull'annullamento o la risoluzione dell'accordo predetto».

Il Tribunale omologava con decreto l'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento proposta dal debitore. La banca ricorre in Cassazione avverso tale decreto, a cui resiste con controricorso l'Organismo di Composizione della Crisi (O.C.C.), eccependo, pregiudizialmente, di essere sfornito della legittimazione passiva ad litem, con conseguente inammissibilità del ricorso in quanto non notificato al debitore, unico legittimato a riceverlo.

Il ricorso è fondato. La Corte di Cassazione, infatti, afferma che «l'Organismo di composizione della crisi non è parte necessaria nel giudizio di omologa dell'accordo di composizione di cui all'art. 12 L. n. 3/2012, né lo stesso assume una tale veste nel procedimento di reclamo o in quello, innanzi alla Corte di Cassazione, avverso i provvedimenti emessi all'esito di quest'ultimo, oppure negli ulteriori giudizi che vertano sull'annullamento o la risoluzione dell'accordo predetto». I Giudici chiariscono che l'O.C.C., pur essendo chiamato a svolgere una serie di mansioni eterogenee tra loro (consulente del debitore, attestatore fidefacente a tutela dei creditori, ausiliario del giudice, mandatario in rem propriam dei creditori), non ha alcuna rappresentanza del debitore, della procedura: spetta infatti al debitore porre in essere gli atti di gestione o eseguire quanto disposto dal giudice. L'O.C.C., dunque, non può in nessun modo diventare parte necessaria del giudizio, né diretto ed esclusivo destinatario di qualsiasi atto processuale attinente alla procedura. Nel caso di specie, pertanto, la notificazione del ricorso della Banca esclusivamente all'O.C.C. e non anche al debitore comporta la nullità del decreto di omologazione dell'accordo di composizione della crisi.

Per questi motivi, la Corte cassa il decreto impugnato e rinvia la causa al Tribunale di Roma.

Fonte: dirittoegiustizia.it

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