Società di comodo: mancata realizzazione di alcun ricavo e impossibilità di avviamento del processo produttivo
23 Agosto 2021
Il mancato avvio del processo produttivo legato a cause estranee alla volontà della società contribuente, costituisce una circostanza legittimante l'impossibilità del conseguimento dei ricavi e della qualificazione come società di comodo, così come previsto dall'art. 30 della legge n. 724/1994. È quanto sancito dalla sentenza n. 5735/14/2021 della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, laddove i Giudici di appello, riformando la decisione del primo grado di giudizio, che avevano ritenuto legittima l'applicazione in capo alla società ricorrente della disciplina fiscale sulle società non operative, hanno richiamato la Corte di Cassazione Civile, Sez. trib., Ordinanza n. 12150/2019, che in una fattispecie analoga, in cui una società aveva provato di non essere una società inattiva, aveva compiuto tutti gli atti economici propri di una attività commerciale, dimostrando, dunque, l'assenza di un intento elusivo nell'utilizzo di una struttura societaria.
Orbene, nella fattispecie controversa, la mancata erogazione dell'ultima quota del contributo in conto capitale da parte del Ministero dello Sviluppo Economico unitamente all'esistenza di alcune vicende di natura penale in cui la società appellante è stata vittima, hanno impedito l'avviamento del processo produttivo, pur essendo stati ultimati gli investimenti programmati. In tale ottica, nonostante il rilevante ammontare degli investimenti eseguiti, il contribuente non ha potuto realizzare alcun ricavo.
Elemento quest'ultimo, che è stato confermato dallo stesso Ministero dello Sviluppo Economico, che ha comunicato l'avvio del procedimento di revoca totale delle agevolazioni concesse in via provvisoria proprio a causa della mancata entrata in produzione, precisando che, nell'anno in cui gli obiettivi prefissati avrebbero dovuti essere raggiunti, quest'ultima non aveva ancora avviato il processo produttivo.
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