Diritto all’oblio: è necessario indicare nell’atto introduttivo del giudizio gli URL dei contenuti web?

Redazione scientifica
24 Agosto 2021

La Corte di cassazione ha affrontato la questione processuale vertente sulla necessità, o meno, di indicare, nell'atto introduttivo del giudizio inibitorio ex art. 152 d.lgs. 196/2003, inteso alla deindicizzazione, i dati identificativi – in particolare gli URL – dei contenuti web di cui si domanda la cancellazione.

Nella fattispecie la Corte ha affrontato la questione processuale vertente sulla necessità, o meno, di indicare, nell'atto introduttivo del giudizio inibitorio ex art. 152 d.lgs. 196/2003, inteso alla deindicizzazione, i dati identificativi – in particolare gli URL – dei contenuti web di cui si domanda la cancellazione.

In merito, i giudici hanno affermato che «ai fini della determinatezza del petitum mediato, la domanda di deindicizzazione esige la precisa individuazione dei risultati della ricerca che l'attore intende rimuovere e, quindi, normalmente, l'indicazione degli indirizzi telematici, o URL, dei contenuti rilevanti a tal fine, anche se non è escluso che una puntuale rappresentazione delle singole informazioni che sono associate alle parole chiave possa rivelarsi, secondo le circostanze, idonea a dare precisa contezza della cosa oggetto della domanda, in modo da consentire al convenuto, gestore del motore di ricerca, di apprestare adeguata e puntuali difese sul punto».

Tratto da: www.dirittoegiustizia.it

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