Istituito il registro dei pegni mobiliari non possessori

La Redazione
24 Agosto 2021

È stato istituito il registro dei pegni mobiliari non possessori, con la pubblicazione, sulla Gazzetta Ufficiale n. 190 del 10 agosto, del decreto 25 maggio 2021, n. 114 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero della Giustizia.

È stato istituito il registro dei pegni mobiliari non possessori, con la pubblicazione, sulla Gazzetta Ufficiale n. 190 del 10 agosto, del decreto 25 maggio 2021, n. 114 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero della Giustizia.

Giunge così a compimento il progetto, avviato con il d.l. n. 59/2016, conv. con mod. in l. n. 119/2016, di creare una particolare tipologia di pegno, a garanzia di crediti inerenti l'esercizio dell'impresa, che non prevede lo spossessamento del bene per l'imprenditore – e di istituire a tal fine un apposito registro.

Ai sensi dell'art. 1 del citato decreto legge, il pegno può essere costituito su beni mobili anche immateriali, destinati all'esercizio dell'impresa e sui crediti derivanti da o inerenti a tale esercizio, a esclusione dei beni mobili registrati.

Il registro dei pegni, gestito dall'Agenzia delle Entrate, è tenuto da apposito ufficio in Roma e diretto da un conservatore; in esso vengono giornalmente inserite, secondo l'ordine di ricezione, le formalità presentate, indicando il numero d'ordine, il giorno della richiesta, la persona del richiedente e le persone per cui la richiesta è fatta, la data del titolo costitutivo del pegno non possessorio presentato con la domanda, l'oggetto della richiesta.

Rientrano nel concetto di beni mobili non registrati anche le partecipazioni societarie: ai sensi dell'art. 3, comma 2, infatti, la domanda di iscrizione deve contenere anche “l'indicazione dei beni o crediti gravati con la descrizione degli elementi che ne permettono l'identificazione”, e in particolare, “; la natura, la quantità e gli estremi identificativi delle azioni, ovvero delle partecipazioni gravate” (così il punto 6 della lettera i).

Il Registro pegni è consultabile da chiunque per via telematica.

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