Redazione scientifica
24 Agosto 2021

Per poter partecipare al primo incontro del procedimento di mediazione obbligatoria, la proroga per consentire all'amministratore di munirsi della delibera assembleare autorizzativa deve essere richiesta dal Condominio. Spetta a quest'ultimo l'onere di attivarsi per ottenerla.

Un condomino conveniva in giudizio il suo Condominio, al fine di ottenere l'annullamento della delibera assembleare adottata, poiché ritenuta illegittima e deducendo la ritardata notifica dell'avviso di convocazione dell'assemblea condominiale.

Il Condominio richiedeva il rinnovo della procedura di mediazione, espletata con esito negativo alla prima udienza.

Alla successiva udienza, il Condominio depositava copia cartacea del verbale di assemblea condominiale, chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere, poiché la delibera impugnata era stata sostituita da altra delibera alla successiva assemblea, deducendo la sua mancata partecipazione alla suddetta procedura a causa del non rispetto della normativa vigente da parte dell'Organismo di mediazione.

La doglianza di parte attrice è fondata. Infatti, secondo l'art. 1136, comma 6, c.c., «l'assemblea non può deliberare, se non consta che tutti gli aventi diritto sono stati regolarmente convocati». E secondo l'art. 66, comma 3, disp. att., c.c., «l'avviso di convocazione, contenente specifica indicazione dell'ordine del giorno, deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza in prima convocazione, a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano, e deve contenere l'indicazione del luogo e dell'ora della riunione» e che «in caso di omessa, tardiva o incompleta convocazione la deliberazione assembleare è annullabile».

Inoltre, secondo il Tribunale di Lucca, con la pronuncia n. 1216/2019, «l'avviso di convocazione deve essere non solo inviato, ma anche ricevuto nel termine di almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza in prima convocazione, con la conseguenza che la mancata conoscenza, da parte dell'avente diritto, entro il termine previsto dalla legge, costituisce motivo di invalidità delle delibere assembleari, ai sensi dell'art. 1137 c.c., come confermato dal nuovo testo dell'art. 66, comma 3, disp. att. c.c., introdotto dalla l. n. 220/2012».

Anche secondo l'art. 15, comma 2, del Regolamento dello stesso Condominio «l'assemblea è convocata a cura dell'amministratore mediante avviso individuale da inviarsi per lettera raccomandata a mezzo posta o raccomandata a mano almeno 5 giorni prima della data fissata, insieme con copia del rendiconto del bilancio preventivo e del riparto spese».

Nel caso di specie, dalla documentazione allegata dal Condominio, si evince che «l'Organismo di mediazione di cui in parola invitava il convenuto ad aderire alla procedura e che, a fronte della risposta dell'amministrazione condominiale, "pregava" l'Amministratore di voler convocare l'assemblea "nei tempi d'urgenza" e di voler fornire "nel più breve tempo possibile, vostra risposta". A predetta richiesta formulata dall'Organismo seguiva la totale inerzia del Condominio convenuto: tant'è che si provvedeva a fissare il primo incontro alla presenza delle parti a distanza di oltre un mese dalla missiva».

Il Condominio non ha fatto più pervenire, quindi, alcuna risposta all'Organismo di mediazione, né tantomeno alcuna nota giustificativa.

Il Tribunale di Venezia sottolinea, quindi, che, in tema di mediazione obbligatoria relativa a una controversia in materia condominiale, in base all'articolo 71-quater, commi 3 e 4, disp. att. c.c. «al procedimento è legittimato a partecipare l'amministratore, previa delibera assembleare da assumere con la maggioranza di cui all'articolo 1135, secondo comma, del codice» e che «se i termini di comparizione davanti al mediatore non consentono di assumere la delibera di cui al terzo comma, il mediatore dispone (...) idonea proroga della prima comparizione». Ne consegue che la citata proroga deve essere chiesta «su istanza del Condominio».

Per tutti questi motivi, il Tribunale di Venezia dichiara cessata la materia del contendere.

Fonte: dirittoegiustizia.it

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