Redazione scientifica
25 Agosto 2021

La Corte ha confermato la legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, l. 117/1988, nella parte in cui prevede l'obbligo per il Tribunale investito dell'azione di risarcimento dei danni conseguente a condotta o provvedimento di un magistrato di trasmettere immediatamente gli atti al procuratore Generale presso la Corte di cassazione per l'esercizio dell'azione disciplinare.

Con due ordinanze, il Tribunale di Salerno ha rimesso alla Corte la questione di legittimità costituzionale – in riferimento agli artt. 3, 101, comma 2, 104, comma 1, e 108 Cost. – dell'art. 9, comma 1, l. 117/1988, come modificato dall'art. 6, comma 1, l. 18/2015, nella parte in cui – secondo l'unica interpretazione della disposizione censurata che il rimettente ritiene possibile – impone al Tribunale investito dell'azione contro lo Stato per il risarcimento dei danni conseguenti a condotte o provvedimenti di un magistrato di trasmettere immediatamente, per il solo fatto della proposizione della domanda, copia degli atti al Procuratore generale presso la Corte di cassazione, al fine dell'obbligatorio esercizio, da parte di quest'ultimo, dell'azione disciplinare nei confronti del magistrato per i fatti che hanno dato causa alla domanda risarcitoria.

La Corte costituzionale ha esaminato congiuntamente le questioni sollevate dal giudice a quo con le ordinanze di rimessione – in quanto identiche - ritenendole infondate. Secondo i giudici, invero, la conclusione del giudice rimettente - secondo cui «il Procuratore generale è tenuto immancabilmente ad esercitare l'azione disciplinare non appena abbia notizia della pendenza di un giudizio risarcitorio» - è da escludere sulla base di un'interpretazione sistematica che tenga conto della ratio della riforma di cui alla l. 18/2015. In particolare, va escluso che la legge di riforma della responsabilità civile dei magistrati abbia mutato, anche solo pro parte, la struttura del sistema di giustizia disciplinare: sicché, in sostanza, per quanto attiene a tale sistema, è la l. 117/1988 a dover essere armonizzata con l'assetto del d.lgs. 109/2006, e non viceversa. È giocoforza, di conseguenza, concludere che i presupposti per l'esercizio, sia pure obbligatorio, dell'azione disciplinare non sono stati rivisitati dalla modifica della l. 117/1988. Da un lato, dunque, il promovimento di tale azione richiede, comunque sia, l'acquisizione della notizia circostanziata di un fatto riconducibile ad una delle ipotesi tipiche previste dalla legge, e non può fondarsi sulla semplice notizia della pendenza di una causa risarcitoria, la quale, di per sé, non è sussumibile in alcuna fattispecie; dall'altro lato, ove pure la domanda risarcitoria presenti le caratteristiche di una «notizia circostanziata» di illecito disciplinare, ciò non esclude la necessità di svolgere accertamenti predisciplinari, intesi a verificare che quella notizia abbia una qualche consistenza (e non attenga, altresì, a un fatto di scarsa

rilevanza, ai sensi dell'art. 3-bis del d.lgs. 109/2006).

Tratto da: www.dirittoegiustizia.it

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