Il divieto di iniziare (o proseguire) azioni esecutive previsto dal codice antimafia si applica anche ai crediti prededucibili?

25 Agosto 2021

Il presente contributo, dopo aver ricordato la disciplina prevista dal c.d. codice antimafia per regolare il rapporto fra il sequestro di prevenzione ex art. 20 d.lgs. 159/2011 e le azioni esecutive civili e, quindi, il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive sui beni colpiti dal sequestro di prevenzione, intende chiarire se tale divieto operi anche rispetto ai crediti prededucibili e in particolare quelli sorti nel corso del procedimento di prevenzione.
Il divieto di iniziare (o proseguire) azione esecutive in presenza di un sequestro di prevenzione

Il d.lgs. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli artt. 1 e 2 della l. 136/2010), c.d. codice antimafia, contiene un'apposita disciplina dei rapporti fra il sequestro di prevenzione ex art. 20 d.lgs. 159/2011 e le azioni esecutive in sede civile, ai sensi della quale:

- «A seguito del sequestro non possono essere iniziate o proseguite azioni esecutive. I beni già oggetto di esecuzione sono presi in consegna dall'amministratore giudiziario» (art. 55, comma 1, d.lgs. 159/2011);

- «Le procedure esecutive già pendenti sono sospese sino alla conclusione del procedimento di prevenzione. Le procedure esecutive si estinguono in relazione ai beni per i quali interviene un provvedimento definitivo di confisca. In caso di dissequestro, la procedura esecutiva deve essere iniziata o riassunta entro il termine di un anno dall'irrevocabilità del provvedimento che ha disposto la restituzione del bene» (art. 55, comma 2, d.lgs. 159/2011, nella versione attualmente in vigore, come modificato dall'art. 20, comma 4, l. 161/2017).

Pertanto, è sulla base di tali disposizioni (e tenendo altresì a mente che, ai sensi dell'art. 45, comma 1, d.lgs. 159/2011, «A seguito della confisca definitiva di prevenzione i beni sono acquisiti al patrimonio dello Stato liberi da oneri e pesi») che viene risolta la questione dell'interferenza fra un sequestro di prevenzione disposto su un bene e una procedura esecutiva che il creditore procedente pretenda di iniziare, o di proseguire, nei confronti di quel bene.

Dall'esame del suindicato art. 55, comma 1, d.lgs. 159/2011 si nota immediatamente come tale comma sia stato chiaramente predisposto sulla falsariga di quanto previsto, in ambito fallimentare, dall'art. 51 l. fall., il quale prevede che «Salvo diversa disposizione della legge, dal giorno della dichiarazione di fallimento nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante il fallimento, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nel fallimento».

La ratio di tale generale divieto di azioni esecutive sui beni oggetto del sequestro di prevenzione risiede (come nel caso della normativa fallimentare) nella volontà e necessità di garantire il principio della par condicio creditorum.

Tale divieto riguarda qualsiasi tipo di azione esecutiva individuale civile.

Il momento esatto a partire dal quale non è possibile iniziare (o proseguire) un'azione esecutiva va individuato nel deposito in cancelleria del provvedimento che dispone il sequestro di prevenzione.

La giurisprudenza di merito ha avuto modo di osservare come la «non proseguibilità» di cui all'art. 55, comma 1, d.lgs. 159/2011, risolvendosi (in pendenza del procedimento di prevenzione) in una causa di sospensione temporanea dell'azione esecutiva, ben può essere dedotta come motivo di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., trattandosi di fatto incidente sulla sussistenza del diritto attuale di agire in executivis e di questione esterna al giudizio d'impugnazione del titolo (App. Palermo, sez. II, 21 gennaio 2019, n. 155).

Applicabilità del divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive (su beni sottoposti a sequestro di prevenzione) anche ai crediti prededucibili sorti nel corso del procedimento di prevenzione

Come si è visto nel paragrafo che precede, ai sensi dell'art. 55, comma 1, d.lgs. 159/2011, dopo il sequestro di prevenzione non è possibile iniziare (o proseguire) azioni esecutive nei confronti di beni colpiti dal sequestro di prevenzione.

Orbene, vale la pena di osservare come, diversamente da quanto previsto in ambito fallimentare (laddove, dopo la riforma del 2006, risulta expressis verbis che il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive individuali sui beni compresi nel fallimento vale «anche per crediti maturati durante il fallimento», cfr. art. 51 l.fall.), nel caso del sequestro di prevenzione l'art. 55 d.lgs. 159/2011 non contempla espressamente tale ipotesi, limitandosi (come si è visto) a prevedere che «A seguito del sequestro non possono essere iniziate o proseguite azioni esecutive (…)» (art. 55, comma 1, d.lgs. 159/2011).

Ciò detto, un problema che astrattamente potrebbe porsi (e che infatti è già stato anche affrontato dalla giurisprudenza) risiede nell'applicabilità o meno del summenzionato divieto a qualsiasi tipo di credito a prescindere dalla data di insorgenza dello stesso, e quindi in particolare nell'applicabilità di tale divieto ai crediti sorti nel corso del procedimento di prevenzione.

A tal riguardo, va ricordato che, ai sensi del c.d. codice antimafia, «sono considerati debiti prededucibili quelli così qualificati da una specifica disposizione di legge,e quelli sorti in occasione o in funzione del procedimento di prevenzione, incluse le somme anticipate dallo Stato ai sensi dell'art. 42» (art. 61, comma 3, d.lgs. 159/2011).

La questione si è posta in particolare con riferimento ai crediti prededucibili derivanti da obbligazioni assunte dall'Amministratore Giudiziario nominato nell'ambito del procedimento di prevenzione e quindi contratte «in occasione o in funzione del procedimento di prevenzione» (come previsto dall'art. 61, comma 3, d.lgs. 159/2011), che si pretendeva potessero sfuggire al suddetto divieto.

A tal riguardo, se da una parte è vero che (a differenza dell'art. 51 l.fall.) l'art. 55 d.lgs. 159/2011 non prevede espressamente che il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive valga anche per i crediti maturati durante la procedura e che l'art. 54 d.lgs. 159/2011 prevede una disciplina diversificata (di favore) per l'accertamento dei crediti prededucibili e per le modalità del loro pagamento (quelli sorti nel corso del procedimento di prevenzione che siano liquidi, esigibili e non contestati non devono essere accertati nell'apposita fase di verifica dei crediti e possono essere soddisfatti in tutto o in parte al di fuori del piano di riparto, previa autorizzazione del Giudice Delegato; se l'attivo è sufficiente e il pagamento non compromette la gestione, al pagamento provvede l'Amministratore Giudiziario mediante prelievo dalle somme disponibili; in caso contrario, il pagamento è anticipato dallo Stato; tuttavia, se la confisca ha ad oggetto beni organizzati in azienda e il Tribunale ha autorizzato la prosecuzione dell'attività, la distribuzione avviene mediante prelievo delle somme disponibili secondo criteri di graduazione e proporzionalità, conformemente all'ordine assegnato dalla legge; il Giudice Delegato con un decreto di autorizzazione indica il soggetto tenuto al pagamento del credito prededucibile, etc.), dall'altra parte assume valore dirimente il fatto che dall'analisi complessiva del c.d. codice antimafia:

- non sia dato evincersi che in esso si siano previste eccezioni rispetto al generale divieto di azioni esecutive individuali, il quale è disposto dall'art. 55 d.lgs. 159/2011 che (in maniera significativa) è collocato nel capo I dedicato alle «Disposizioni generali» del titolo IV («La tutela dei terzi …») del libro I («Le misure di prevenzione») del d.lgs. 159/2011;

- risulti come la diversa regolamentazione delle modalità di accertamento e pagamento dei crediti prededucibili non implichi affatto anche una deroga al generale divieto di azioni esecutive di cui all'art. 55 d.lgs. 159/2011 (peraltro, in via di mera ipotesi, una tale deroga non consentirebbe ovviamente di rispettare i «criteri di graduazione e proporzionalità, conformemente all'ordine assegnato dalla legge» previsti per il pagamento dei crediti prededucibili);

- si evinca in maniera incontrovertibile come la ratio del generale divieto di azioni esecutive sui beni oggetto del sequestro di prevenzione risieda, oltre che nella volontà e necessità di garantire il principio della par condicio creditorum, nella volontà di risolvere all'interno del procedimento di prevenzione tutte le questioni che possano riflettersi sui beni sequestrati, ivi comprese quelle attinenti alla loro gestione.

Pertanto, va ritenuto che tale assoluto divieto di iniziare (o proseguire) azioni esecutive civili sui beni colpiti dal sequestro di prevenzione valga esattamente allo stesso modo nel caso in cui l'asserito credito sia prededucibile e in particolare sia sorto nel corso del procedimento di prevenzione.

Non a caso, allorché si è trovata a decidere un caso in cui (in fase di opposizione a precetto ex art. 615, comma 1, c.p.c.) l'opposto aveva tentato di sostenere che «proprio la natura prededucibile del credito consentirebbe di agire in via esecutiva», la giurisprudenza di merito (Trib. Reggio Calabria, sez. I, 25 luglio 2019, n. 1061), pur premettendo che «il debito oggetto dell'atto di precetto è stato contratto dall'amministrazione giudiziaria, con la conseguenza che i relativi crediti vanno qualificati come prededucibili ai sensi dell'art. 61, comma 3, d.lgs. 159/2011, in base al quale sono prededucibili i crediti ‘così qualificati da una specifica disposizione di legge' e quelli ‘sorti in occasione o in funzione del procedimento di prevenzione, incluse le somme anticipate dallo Stato ai sensi dell'art. 42» e che «Non vi è infatti alcun dubbio sul fatto che i debiti contratti dall'amministratore giudiziario rientrino nell'ambito dei crediti prededucibili di cui alla seconda categoria innanzi menzionata», ha statuito che «La tesi difensiva avanzata dalla controparte secondo cui proprio la natura prededucibile del credito consentirebbe di agire in via esecutiva, non può tuttavia essere seguita» posto che «Infatti l'art. 54 del d.lgs. citato si limita a disporre che: «1. I crediti prededucibili sorti nel corso del procedimento di prevenzione che sono liquidi, esigibili e non contestati, non debbono essere accertati secondo le modalità previste dagli artt. 57, 58 e 59, e possono essere soddisfatti, in tutto o in parte, al di fuori del piano di riparto, previa autorizzazione del giudice delegato […] la predetta disposizione detta in maniera cogente le modalità ed il momento di pagamento di detti debiti, secondo una disciplina di particolare favore che consente – al ricorrere di determinate condizioni – il pagamento fuori dal piano di riparto per tale categoria di creditori. Il tenore letterale di questa norma non consente tuttavia di ritenere derogato anche il generale principio stabilito dal successivo art. 55 d.lgs 159/2011» e che «del resto, come già osservato dal giudice dell'esecuzione, con l'ordinanza del 20 settembre 2016, allegata agli atti del presente giudizio: 1. Consentire la proponibilità di azioni esecutive per il soddisfacimento dei crediti sorti in costanza di sequestro significherebbe di fatto porre nel nulla la disposizione di cui all'art. 54, non essendo evidentemente possibile per tale via garantire il rispetto delle condizioni poste dalla citata norma, ivi compresa l'osservanza di ‘criteri di graduazione e proporzionalità, conformemente all'ordine assegnato dalla legge' di cui al comma 2 ultimo periodo; 2. Depone in tal senso la stessa collocazione dell'art. 55 nel capo contenente le disposizioni generali sulla tutela dei terzi, nonché il fatto che la norma, inserita subito dopo gli artt. che disciplinano i crediti per titolo anteriore al sequestro (artt. 52 e 53) e quelli prededucibili (art. 54) non contiene alcun riferimento all'epoca di insorgenza del credito, ma si limita a porre un vincolo di impignorabilità unicamente in ragione dell'assoggettamento del bene alla misura di prevenzione; 3. Tale conclusione conferma peraltro la ratio legis di risolvere all'interno del procedimento di prevenzione tutte le questioni che possono riflettersi sui beni sequestrati, ivi comprese quelle attinenti alla loro gestione».

In tale arresto giurisprudenziale, pertanto, «l'opposizione [veniva] accolta non potendo [l'opposto] agire esecutivamente sui beni confiscati».

Anche la dottrina (Menditto F., Capecchi G.) ritiene che il divieto dipromuovere (o proseguire) azioni esecutive previsto dall'art. 55 d.lgs. 159/2011 operi altresì nei confronti dei crediti prededucibili sorti nel corso del procedimento di prevenzione.

In conclusione

Ancorché i crediti prededucibili godano di una differente disciplina (di favore) rispetto agli altri crediti, va ritenuto che il divieto di iniziare (o proseguire) azioni esecutive civili previsto dall'art. 55, comma 1, d.lgs. 159/2011 (c.d. codice antimafia) valga per qualunque tipo di credito, a prescindere dalla data dell'eventuale insorgenza, e quindi anche per i crediti prededucibili e in particolare per quelli sorti nel corso del procedimento di prevenzione.

Riferimenti

In dottrina sul tema:

  • Capecchi G., in Misure di prevenzione patrimoniali e tutela dei terzi, a cura di Brizzi-Capecchi-Fichera, Torino, 2013, p. 226;
  • Menditto F., Le confische di prevenzione e penali. La tutela dei terzi, collana Teoria e pratica del diritto - Maior, Milano, Giuffrè, 2015, pp. 286 ss.;
  • Spangher, Marandola, Commentario breve al Codice Antimafia e alle altre procedure di prevenzione, 2019, Wolters Kluwer Cedam, sub art. 55.

In giurisprudenza:

  • Trib. Reggio Calabria, sez. I, 25 luglio 2019, n. 1061;
  • App. Palermo, sez. II, 21 gennaio 2019, n. 155.

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