Accordo tra coniugi per la costituzione di una s.r.l.: cosa succede in caso di cessione delle partecipazioni?
25 Agosto 2021
Tizio e Caia sono coniugi in regime di separazione dei beni nonché soci di una s.r.l. con quote rispettivamente al 80% e 20%, quasi contestualmente sottoscrivono una scrittura privata in cui disciplinano i loro rapporti economici: A) nel corso della loro collaborazione (compenso e divisione utili); B) nel caso di fuoriuscita della socia, per qualsiasi motivo, con previsione a suo favore di importi pari a percentuali progressive - dal 20% al 50% del valore della società, connesse a scadenze periodiche/temporali; C) il caso di cessazione dell'attività, con attribuzione del 50% del valore della società a ciascuno; D) Inoltre disciplinano alcuni rapporti patrimoniali in caso di separazione dei coniugi. Successivamente i due soci cedono parte delle loro quote a un terzo socio. A seguito di tale cessione la s.r.l. in esame ha una nuova distribuzione di quote, Tizio 48% , Caia 12% e Sempronio 40%. La succitata scrittura privata, sottoscritta da Tizio e Caia, potrebbe essere, a tutt'oggi, ritenuta valida?
Premesso che per una disamina completa della questione sarebbe opportuno visionare il testo integrale dell'accordo sottoscritto dai coniugi, ed in particolare cosa il medesimo prevedeva per il caso in cui i contraenti avessero successivamente ceduto tutte o parte delle rispettive partecipazioni, può rilevarsi quanto segue. I punti A), B) e C) presentano le caratteristiche del patto parasociale: trattasi di un accordo che tutti o alcuni soci raggiungono per integrare e/o modificare il contenuto del contratto sociale che, salvo il generale limite della liceità e meritevolezza valevole per qualsiasi negozio giuridico, si ritiene legittimo. Il patto parasociale ha due caratteristiche salienti: la prima è che vincola solo i contraenti che l'hanno sottoscritto e non tutti i soci; la seconda è che ove un contraente non rispetti l'accordo, gli altri possono solo chiedergli il risarcimento dei danni ma non possono “opporre” il patto alla società e/o ai terzi in genere (se ad esempio nel patto parasociale vi è l'impegno di non vendere le quote, in caso di violazione dell'impegno non si può impedire al terzo acquirente di esercitare i diritti sociali). Il patto parasociale in linea di massima non decade per il fatto che il contraente ceda, come nel caso di specie, parte della propria partecipazione salvo valutare caso per caso se l'accordo sia “compatibile” con il nuovo assetto societario. Il punto D) presenta le caratteristiche dell'accordo prematrimoniale: trattasi di un impegno con cui i coniugi regolano preventivamente gli aspetti patrimoniali per il caso di una futura crisi coniugale. Detto accordo, pienamente valido in altri ordinamenti giuridici, è reputato dalla nostra giurisprudenza nettamente prevalente invalido, poiché i diritti dei coniugi in questione non sarebbero liberamente disponibili senza il vaglio dell'Autorità Giudiziaria (da ultimo, Cass. civ., Sez. I, 26 aprile 2021, n. 11012). Pertanto, per rispondere al quesito. Quanto al patto parasociale esso era valido e tale resta anche se le percentuali interne sono mutate, tuttavia occorre valutare se il contenuto dello stesso sia compatibile o meno con il nuovo assetto societario: il punto C) pare non pienamente attuabile (se i coniugi non detengono più il 50% ciascuno, non potranno suddividersi al 50% ciascuno il valore dell'intera società; i punti A) e B) paiono tendenzialmente ancora pienamente attuabili. Quanto all'accordo prematrimoniale, in base all'orientamento prevalente del quale si è dato conto sopra, era invalido e tale resta.
(Fonte: IlFamiliarista)
|