L'art. 6 del Decreto Liquidità non si applica in caso di perdite pregresse

La Redazione
21 Settembre 2020

Ai fini dell'applicabilità della disciplina emergenziale di cui all'art. 6 d.l. n. 23/2020, che introduce una deroga alla normativa codicistica in tema di perdite del capitale sociale, il periodo da prendere in considerazione è esclusivamente da comprendersi tra il 9 aprile 2020 ed il 31 dicembre 2020...

Ai fini dell'applicabilità della disciplina emergenziale di cui all'art. 6 d.l. n. 23/2020, che introduce una deroga alla normativa codicistica in tema di perdite del capitale sociale, il periodo da prendere in considerazione è esclusivamente da comprendersi tra il 9 aprile 2020 ed il 31 dicembre 2020, essendo congiuntamente considerati, a tal fine, nel dettato normativo sia il periodo in cui sono state neutralizzate temporaneamente le norme societarie, sia l'ambito temporale in cui devono intervenire le "fattispecie" ivi indicate.

Non rientrano, pertanto, nell'ambito di applicazione della normativa le perdite pregresse, ma solo quelle verificatesi e positivamente accertate dall'organo amministrativo nel periodo di riferimento, in ossequio alla fattispecie a formazione progressiva delineata dall'art. 2447 c.c., che attribuisce rilievo al momento dell'accertamento della circostanza ad opera dell'organo amministrativo (nel caso di specie il Tribunale ha ritenuto che un azzeramento del capitale sociale di una s.r.l. accertato nel 2019, con conseguente delibera ex art. 2447 c.c. adottata a gennaio 2020, non potessero essere ricondotti nell'alveo dell'invocato art. 6 del d.l. n. 23/2020).

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