In Gazzetta il decreto che rinvia l'entrata in vigore del codice della crisi d'impresa

La Redazione
25 Agosto 2021

È stato pubblicato sulla G.U. del 24 agosto 2021, n. 202 il decreto legge n. 118 recante misure urgenti in materia di crisi di impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia.

Approvato dal Governo lo scorso 5 agosto (si veda la precedente news, in questo portale), il decreto legge n. 118/2021 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di ieri, 24 agosto 2021, n. 202.

Il testo, in vigore da oggi, differisce l'entrata in vigore del Codice della crisi di impresa al 16 maggio 2022, salvo quanto previsto dai commi 1-bis e 2 dell'art. 389 d.lgs. n. 14/2019. Il nuovo comma 1-bis prevede infatti che il titolo II della Parte prima (Procedure di allerta e di composizione assistita della crisi) entra in vigore il 31 dicembre 2023.

L'art. 2 prevede la composizione negoziata per la soluzione della crisi dell'imprenditore commerciale e agricolo, il quale può chiedere al segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell'impresa, la nomina di un esperto indipendente quando risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa. L'esperto ha il compito di agevolare le trattative tra imprenditore, creditori e eventuali altri soggetti interessati.

Verrà istituita una piattaforma telematica nazionale accessibile agli imprenditori iscritti nel registro delle imprese attraverso il sito istituzionale di ciascuna camera di commercio. All'interno della piattaforma sarà disponibile una lista di controllo con indicazioni operative per la redazione del piano di risanamento e un test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento.
Ai fini della nomina dell'esperto, verrà istituito un elenco dove potranno essere inseriti:

commercialisti iscritti da almeno 5 anni all'albo;

avvocati iscritti da almeno 5 anni all'albo che documentano di aver maturato precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d'impresa;

consulenti del lavoro iscritti da almeno 5 anni all'albo che documentano di avere concorso, almeno in tre casi, alla conclusione di accordi di ristrutturazione dei debiti omologati o di accordi sottostanti a piani attestati o di avere concorso alla presentazione di concordati con continuità aziendale omologati;

altri soggetti non iscritti in albi professionali che documentano di avere svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in imprese interessate da operazioni di ristrutturazione concluse con piani di risanamento attestati, accordi di ristrutturazione dei debiti e concordati preventivi con continuità aziendale omologati, nei confronti delle quali non sia stata successivamente pronunciata sentenza dichiarativa di fallimento o sentenza di accertamento dello stato di insolvenza.
L'iscrizione all'elenco è comunque subordinata al possesso della specifica formazione prevista con il decreto dirigenziale del Ministero della giustizia di cui al comma 2 dell'art. 3.

Fonte: www.dirittoegiustizia.it

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