La Redazione
25 Agosto 2021

È stato pubblicato nella G.U. n. 202 del 24 agosto 2021 il D.L. n. 118/2021, recante "Misure urgenti in materia di crisi di impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia".
E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di ieri, 24 agosto 2021, n. 202, il decreto legge 24 agosto 2021, n. 118, recante “Misure urgenti in materia di crisi di impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia”.Il testo, approvato dal CdM lo scorso 5 agosto (v. news dello scorso 5 agosto Approvato il decreto legge sulle misure urgenti in tema di crisi d'impresa, in questo portale) prevede:-il differimento dell'entrata in vigore del Codice della Crisi al 16 maggio 2022 e lo slittamento dell'entrata in vigore del Titolo II Parte I CCI relativo alle procedure di allerta e di composizione assistita della crisi al 31 dicembre 2023;- l'introduzione di una forma di mediazione assistita di tipo volontario di aiuto alle imprese in difficoltà, la composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa (artt. 2 ss.) che sarà operativa dal 15 novembre 2021, a cui possono accedere tutti gli imprenditori commerciali e agricoli che si trovano in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza. L'imprenditore commerciale e agricolo, quando risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa, può chiedere al segretario generale della camera di commercio nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell'impresa, la nomina di un esperto indipendente, il quale ha il compito di agevolare le trattative volte al risanamento dell'impresa tra imprenditore, creditori e eventuali altri soggetti interessati.L'istanza di accesso a tale procedura si presenterà tramite una piattaforma telematica nazionale accessibile dal sito della Camera di commercio presso il cui Registro delle imprese è iscritto l'imprenditore che inoltra la richiesta. All'interno della piattaforma sarà disponibile una lista di controllo con indicazioni operative per la redazione del piano di risanamento e un test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento.Il contenuto della piattaforma, la lista di controllo particolareggiata, le indicazioni per la redazione del piano di risanamento e le modalita' di esecuzione del test pratico sono definiti con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Ai fini della nomina dell'esperto, verrà istituito un elenco dove potranno essere inseriti: commercialisti iscritti da almeno 5 anni all'albo; avvocati iscritti da almeno 5 anni all'albo che documentano di aver maturato precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d'impresa; consulenti del lavoro iscritti da almeno 5 anni all'albo che documentano di avere concorso, almeno in tre casi, alla conclusione di accordi di ristrutturazione dei debiti omologati o di accordi sottostanti a piani attestati o di avere concorso alla presentazione di concordati con continuità aziendale omologati; altri soggetti non iscritti in albi professionali che documentano di avere svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in imprese interessate da operazioni di ristrutturazione concluse con piani di risanamento attestati, accordi di ristrutturazione dei debiti e concordati preventivi con continuità aziendale omologati, nei confronti delle quali non sia stata successivamente pronunciata sentenza dichiarativa di fallimento o sentenza di accertamento dello stato di insolvenza.L'iscrizione all'elenco è comunque subordinata al possesso della specifica formazione prevista con il decreto dirigenziale del Ministero della giustizia di cui al comma 2 dell'art. 3.- l'introduzione dell'istituto del concordato preventivo semplificato per la liquidazione del patrimonio (art. 18). Una nuova forma di concordato che potrà essere attivato entro sessanta giorni dall'esito negativo delle trattative avviate con la composizione negoziata della crisi o altre soluzioni stragiudiziali e con finalità per lo più liquidatorie;-alcune modifiche alla legge fallimentare, tra cui, si segnalano: quelle relative all'art. 180, all'art. 182 quinquies; all'art. 182 septies (accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa); l'introduzione dell'art. 182 octies (convenzione di moratoria) e dell'art. 182 novies (accordi di ristrutturazione agevolata). Il decreto legge, come previsto nell'art. 29, entra in vigore oggi 25 agosto 2021.

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