La Redazione
26 Agosto 2021

L'Agenzia delle Entrate ha posto in consultazione uno schema di Circolare che fornisce chiarimenti sulla disciplina fiscale relativa ai trust ai fini delle imposte sul reddito e della imposizione indiretta.

L'Agenzia delle Entrate ha posto in consultazione uno schema di Circolare che fornisce chiarimenti sulla disciplina fiscale relativa ai trust ai fini delle imposte sul reddito e della imposizione indiretta.

La circolare chiarisce diversi dubbi interpretativi in relazione alle modifiche normative che si sono succedute nell'ultimo anno e, quanto alle imposte indirette, recepisce l'orientamento della Cassazione che può considerarsi ormai consolidato, ai sensi del quale il “conferimento” di beni e diritti in trust, ai fini dell'applicazione della reintrodotta imposta sulle successioni e donazioni, non dà luogo di per sé ad un effettivo trasferimento di beni o diritti e, quindi, ad un arricchimento dei beneficiari, essendo invece rilevante, ai fini della tassazione, il reale trasferimento di beni o diritti e quindi del reale arricchimento dei beneficiari, così come stabilito dal d.lgs. n. 346/1990 (in questo senso, ex multis: Cass. n. 3886/2015; Cass. n. 24153/2020; Cass. n. 8719/2021; Cass. n. 16688/2021).

Pertanto, la Circolare chiarisce che l'imposta sulle successioni e donazioni è dovuta in seguito ai trasferimenti ai beneficiari del patrimonio vincolato in trust. Più precisamente:

- l'atto istitutivo con cui il disponente esprime la volontà di costituire il trust, se redatto con atto pubblico o con scrittura privata autenticata, sarà assoggettato all'imposta di registro in misura fissa ai sensi dell'art. 11 della Tariffa, parte I, del d.P.R. n. 131/1986, anche quando nel medesimo atto venga disposta la dotazione patrimoniale al trust;

- la medesima tassazione si applica anche agli atti con cui il disponente dota il trust di beni, vincolandoli agli scopi del trust;

- gli atti con cui vengono attribuiti ovvero devoluti, i beni vincolati in trust ai beneficiari realizzano il presupposto impositivo dell'imposta sulle successioni e donazioni.

I soggetti interessati hanno tempo fino al 30 settembre 2021 per inviare le proprie osservazioni e proposte di modifica o di integrazione.

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