Conciliazione e compresenza dell'esponente sindacale: l'adeguatezza dell'assistenza si presume fino a prova contraria
26 Agosto 2021
La presenza in sede di conciliazione di un solo rappresentante sindacale, non conosciuto dal lavoratore, può fondare la presunzione di non effettività dell'assistenza?
Ai sensi dell'art. 2113 c.c., in materia di atti abdicativi di diritti del lavoratore subordinato, le rinunce e le transazioni, aventi ad oggetto diritti dello stesso e contenute in verbali di conciliazione conclusi in sede sindacale, non sono impugnabili a condizione che l'assistenza prestata dai rappresentanti sindacali sia stata effettiva, garantendo la consapevolezza del lavoratore circa i diritti oggetto degli atti dispositivi/abdicativi.
L'effettività dell'assistenza fornita dall'esponente sindacale garantisce di superare i rischi connessi alla condizione di inferiorità caratterizzante il lavoratore il quale, secondo il Legislatore, potrebbe essere indotto ad accordi per sé svantaggiosi.
Alla luce di quanto sopra, si ritiene sufficiente alla realizzazione dello scopo suddetto l'idoneità del rappresentante sindacale a prestare assistenza in sede conciliativa, tenuto conto che la compresenza del predetto e dello stesso lavoratore consente di presumere l'adeguatezza della stessa assistenza durante la conciliazione.
Ne consegue che grava in capo al lavoratore, il quale intenda procedere all'impugnazione della conciliazione, la deduzione tempestiva o la prova del fatto che il rappresentante sindacale, sebbene presente, non abbia prestato alcuna effettiva assistenza, a prescindere dal numero di esponenti del sindacato o dalla preventiva conoscenza da parte del dipendente.
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