Contratto di rioccupazione: il mezzo non è indifferente rispetto al fine

26 Agosto 2021

L'esonero previsto per il contratto di rioccupazione può operare anche ove il datore abbia convertito un rapporto di lavoro a termine in uno a tempo indeterminato in quanto comunque finalizzato a superare la (futura e prossima) disoccupazione del lavoratore? Il D.L. n. 73/2021 (c.d. Decreto Sostegni bis) , convertito con modificazioni dalla L. n. 106/2021, disciplina all'arti.41 il contratto di rioccupazione...

L'esonero previsto per il contratto di rioccupazione può operare anche ove il datore abbia convertito un rapporto di lavoro a termine in uno a tempo indeterminato in quanto comunque finalizzato a superare la (futura e prossima) disoccupazione del lavoratore?

Il D.L. n. 73/2021 (c.d. Decreto Sostegni bis), convertito con modificazioni dalla L. n. 106/2021, disciplina all'arti.41 il contratto di rioccupazione, configurante un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato diretto ad incentivare l'inserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori in stato di disoccupazione (art. 19 D.lgs. n. 150/2015) nella fase di ripresa delle attività dopo l'emergenza epidemiologica e limitatamente al periodo compreso tra il 1° luglio 2021 ed il 31 ottobre 2021.

L'INPS ha chiarito che l'esonero contributivo previsto dal comma quinto del medesimo art. 41 è limitato ai casi in cui l'assunzione sia avvenuta - entro l'arco temporale suddetto - mediante il contratto di rioccupazione, escludendo ulteriori tipologie contrattuali anche se a tempo indeterminato.

Le parti sono tenute a fissare un progetto individuale di inserimento, avente durata di sei mesi, finalizzato a garantire l'adeguamento delle competenze professionali del lavoratore al nuovo contesto lavorativo.

Non può considerarsi validamente instaurato un contratto di rioccupazione laddove si proceda alla trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine in corso.

In tali ipotesi, infatti, il lavoratore non si troverebbe (ancora) in uno stato di disoccupazione al momento dell'instaurazione del rapporto, così frustando il fine della norma stessa.

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