Licenziamento ritorsivo e indagine in ordine alla sussistenza ed al carattere esclusivo e determinante del motivo

26 Agosto 2021

Il licenziamento per ritorsione costituisce l'ingiusta e arbitraria reazione ad un comportamento legittimo del lavoratore colpito o di altra persona a lui legata e pertanto accomunata nella reazione, con conseguente nullità ex art. 1345 c.c. del licenziamento, quando la finalità ritorsiva abbia costituito il motivo esclusivo e determinante dell'atto espulsivo...

Il licenziamento per ritorsione costituisce l'ingiusta e arbitraria reazione ad un comportamento interessato del lavoratore colpito o di altra persona a lui legata e conseguentemente accomunata nella reazione, con conseguenza nullità ex

art.

1345 cc

del licenziamento, quando la finalità ritorsiva abbia costituito il motivo esclusivo e determinante dell'atto espulsivo.

Ne segue che, allorquando il lavoratore alleghi che il licenziamento è stato intimo per un motivo illecito esclusivo e determinante ex

art.

1345 cc

, il datore di lavoro non è esonerato dall'onere di provare, ai sensi dell'

art.

5 L. n.

604/1966

, l'esistenza della giusta causa o del giustificato motivo del recesso;

quindi l'indagine in ordine alla sussistenza nonché al carattere esclusivo e determinante del motivo ritorsivo addotto potrà essere successivamente a quella concernente il presupposto giustificativo posto dalla società datrice a fondamento del licenziamento intimato e solo nell'ipotesi di accertata insussistenza della stessa;

diversamente, infatti, il motivo ritorsivo non sarebbe, per forza di cose, esclusivo e determinante e quindi non renderebbe nullo il negozio estintivo.

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