Prima casa sequestrata al debitore per reati tributari: secondo la Cassazione è possibile

26 Agosto 2021

In tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, il limite alla pignorabilità si riferisce solo alle espropriazioni da parte del fisco e non a quelle promosse da altre categorie di creditori; tale limite non riguarda la “prima casa” ma l'unico immobile di proprietà del debitore e non trova comunque applicazione relativamente alla confisca penale né al sequestro preventivo ad essa preordinato.

In tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, il limite alla pignorabilità si riferisce solo alle espropriazioni da parte del fisco e non a quelle promosse da altre categorie di creditori; tale limite non riguarda la “prima casa” ma l'unico immobile di proprietà del debitore e non trova comunque applicazione relativamente alla confisca penale né al sequestro preventivo ad essa preordinato.

La vicenda

Il PM aveva chiesto un sequestro preventivo del profitto del reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, addebitato all'indagato. La richiesta è stata respinta dal GIP, pertanto, il procuratore della Repubblica ha agito con appello cautelare che è stato accolto. Il tribunale del riesame infatti ha disposto il sequestro preventivo dei beni immobili limitatamente alla somma oggetto del trasferimento fraudolento. Contro il suddetto provvedimento di sequestro ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, socio unico amministratore di una società in nome collettivo.
Secondo il tribunale del riesame era sussistente il fumus commissi delicti in relazione alla alienazione simulata di due immobili di proprietà dello stesso che venivano ceduti in favore della figlia. L'indagato sarebbe poi rientrato in possesso del prezzo della cessione previo mantenimento dell'usufrutto sui beni, con incasso del prezzo di vendita bonificato su conto corrente della moglie. L'operazione sarebbe stata finalizzata alla sottrazione al pagamento delle imposte.

Ricorso per cassazione per violazione di legge

Il Collegio precisa che in tema di ricorso per cassazione proposto contro provvedimenti cautelari reali, è consentito il sindacato di legittimità soltanto per motivi attinenti alla violazione di legge.
Secondo le Sezioni unite, nella nozione di “violazione di legge” rientrano gli errores in iudicando o in procedendo, nonché i vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, come tale apparente e, pertanto, non idoneo a rendere comprensibile l'iter logico seguito dal giudice.
Non è deducibile, invece, l'illogicità manifesta della motivazione.

Motivazione congrua circa il fumus del reato

Infondata appare la censura incentrata sull'omessa motivazione circa il fumus del reato addebitato. Secondo il Collegio, l'ordinanza impugnata contiene una congrua e sufficiente motivazione, situazione che esclude il vizio di violazione di legge per motivazione assente o apparente, riguardo alla natura simulata e fraudolenta degli atti di alienazione del patrimonio posti in essere e volti a sottrarre i beni alla garanzia del pagamento delle imposte e a rendere inefficace la procedura di esecuzione.
Invero le due operazioni di dismissione del patrimonio personale dell'indagato sono state ritenute “atto fraudolento”.

Alienazione simulata e atto fraudolento

Per il concetto di “alienazione simulata”, ricorda la Corte, è sufficiente attingere alle definizioni civilistiche preesistenti, secondo le quali la simulazione è finalizzata a creare una situazione giuridica apparente diversa da quella reale: l'alienazione è simulata quando il programma contrattuale non corrisponde deliberatamente in tutto (assoluta) o in parte (relativa) alla effettiva volontà dei contraenti.
Qualora il trasferimento sia effettivo, la condotta non può essere considerata un atto simulato, ma deve essere valutata esclusivamente quale possibile atto fraudolento.
Per atto fraudolento si intende qualsiasi atto che sia idoneo a rappresentare ai terzi una realtà (la riduzione del patrimonio del debitore) non corrispondente al vero, mettendo a repentaglio o comunque rendendo più difficile l'azione di recupero del bene in tal modo sottratto all'Erario. Ad esempio, integra la condotta, rilevante come sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, la messa in atto di più operazioni di cessioni di aziende e di scissioni societarie simulate finalizzate a conferire ai nuovi soggetti societari immobili: nella fattispecie rientra qualsiasi stratagemma artificioso del contribuente tendente a sottrarre le garanzie patrimoniali alla riscossione coattiva del debito tributario, quali la costituzione di un fondo patrimoniale, la vendita simulata mediante stipula di un apparente contratto di sale and lease back, la costituzione fittizia di servitù, di diritti reali di godimento, la concessione di locazione, la ricognizione di debito… ogni atto di disposizione del patrimonio che abbia la sua causa nel pregiudizio alle regioni creditorie dell'Erario.

La dismissione integra un atto fraudolento

Nel caso in esame, il tribunale ha ritenuto fraudolenti gli atti di dismissione del patrimonio immobiliare con ritorno del corrispettivo nelle mani dell'acquirente e con versamento su conti della moglie del prezzo ottenuto dalla vendita con evidenti riflessi sulla garanzia patrimoniale e sulla inefficacia della procedura esecutiva pubblica.

Può essere confiscata la c.d. prima casa del debitore?

Il ricorrente obietta che vi sarebbe un ostacolo al sequestro, id est un limite di pignorabilità.
Ma secondo la Corte di cassazione, che aderisce a un orientamento largamente maggioritario, in tema di reati tributari il limite alla espropriazione immobiliare previsto dall'art. 76, comma 1, lett. a), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nel testo introdotto dall'art. 52, comma 1, lett. g), d.l. 21 giugno 2013, n. 69 (conv. con modificazioni in legge 9 agosto 2013, n. 98), opera solo nei confronti dell'Erario, per debiti tributari, e non di altre categorie di creditori e riguarda l'unico immobile di proprietà (e non la “prima casa” del debitore) e non costituisce un limite all'adozione della confisca penale né del sequestro preventivo ad essa finalizzato.
Dalla formulazione letterale della norma emerge che il limite posto dal legislatore all'espropriazione immobiliare riguarda l'unico immobile di proprietà del debitore. Si tratta di un concetto diverso da quello di “prima casa”, perché riguarda la consistenza complessiva del patrimonio del debitore e non la qualificazione del singolo immobile oggetto di pignoramento. Per invocare l'applicazione della disposizione il debitore non può limitarsi a prospettare che l'immobile pignorato è la sua prima casa perché tale prospettazione non esclude che il debitore sia proprietario di altri immobili.

Processo tributario e processo penale

In ogni caso, la disposizione non fissa un principio generale di impignorabilità, perché si riferisce solo alle espropriazioni da parte del fisco per debiti tributari e non a quelle promosse da altre categorie di creditori per debiti di altro tipo. Né può trovare applicazione in relazione alla confisca penale perché l'oggetto della confisca è il profitto del reato e non il debito nei confronti del fisco. La disposizione, dunque, trova applicazione esclusivamente nel processo tributario impedendo il sequestro preventivo dell'abitazione dell'indagato solo in tale ambito.
Il principio di inapplicabilità del limite dell'espropriazione nel procedimento penale per reati tributari trova fondamento anche in ragione del fatto che, a norma dell'art. 2740 c.c., il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri, e che le limitazioni della responsabilità non sono ammesse se non nei casi stabiliti dalla legge.

L'immobile costituisce profitto del reato

Nel caso di specie, l'immobile oggetto di trasferimento fraudolento rileva di per sé quale oggetto materiale della condotta e costituisce il profitto del reato da confiscare. Il profitto coincide con il patrimonio sottratto alla garanzia dell'esazione e non con il debito tributario evaso e consiste nel valore dei beni idonei a fungere da garanzia nei confronti dell'amministrazione finanziaria che agisce per il recupero delle somme evase costituenti oggetto delle condotte artificiose. In altre parole, l'oggetto giuridico del reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte non è il diritto di credito del fisco, bensì la garanzia generica data dai beni dell'obbligato, potendo quindi il reato configurarsi anche qualora, dopo il compimento degli atti fraudolenti, avvenga comunque il pagamento dell'imposta e dei relativi accessori.
La fattispecie in esame è reato di pericolo e il profitto va individuato nella riduzione simulata o fraudolenta del patrimonio su cui il fisco ha diritto di soddisfarsi e, quindi, nella somma di denaro la cui sottrazione all'Erario viene perseguita poiché la sottrazione in sé integra la condotta di pericolo del bene protetto costituito dall'interesse fiscale dello Stato.

Violazione del c.d. beneficio di escussione?

Secondo il ricorrente, il tribunale avrebbe omesso di considerare la ricorrenza del c.d. beneficio di escussione del socio illimitatamente responsabile in presenza di un patrimonio della società tutt'altro che risibile.
Il Collegio nega che tale censura sia fondata perché il reato commesso consiste nel compimento di atti simulati o fraudolenti commessi sui suoi beni per rendere inefficace la procedura di riscossione delle imposte e il sequestro colpisce i beni profitto del reato, in funzione di confisca obbligatoria, sicché è del tutto estraneo all'ambito applicativo della confisca la norma civilistica che prevede il beneficio di escussione del socio illimitatamente responsabile richiesto del pagamento del debito sociale.

Fonte: www.dirittoegiustizia.it

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