Prima casa sequestrata al debitore per reati tributari: secondo la Cassazione è possibile
26 Agosto 2021
In tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, il limite alla pignorabilità si riferisce solo alle espropriazioni da parte del fisco e non a quelle promosse da altre categorie di creditori; tale limite non riguarda la “prima casa” ma l'unico immobile di proprietà del debitore e non trova comunque applicazione relativamente alla confisca penale né al sequestro preventivo ad essa preordinato.
La vicenda Il PM aveva chiesto un sequestro preventivo del profitto del reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, addebitato all'indagato. La richiesta è stata respinta dal GIP, pertanto, il procuratore della Repubblica ha agito con appello cautelare che è stato accolto. Il tribunale del riesame infatti ha disposto il sequestro preventivo dei beni immobili limitatamente alla somma oggetto del trasferimento fraudolento. Contro il suddetto provvedimento di sequestro ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, socio unico amministratore di una società in nome collettivo.
Ricorso per cassazione per violazione di legge Il Collegio precisa che in tema di ricorso per cassazione proposto contro provvedimenti cautelari reali, è consentito il sindacato di legittimità soltanto per motivi attinenti alla violazione di legge.
Motivazione congrua circa il fumus del reato Infondata appare la censura incentrata sull'omessa motivazione circa il fumus del reato addebitato. Secondo il Collegio, l'ordinanza impugnata contiene una congrua e sufficiente motivazione, situazione che esclude il vizio di violazione di legge per motivazione assente o apparente, riguardo alla natura simulata e fraudolenta degli atti di alienazione del patrimonio posti in essere e volti a sottrarre i beni alla garanzia del pagamento delle imposte e a rendere inefficace la procedura di esecuzione.
Alienazione simulata e atto fraudolento Per il concetto di “alienazione simulata”, ricorda la Corte, è sufficiente attingere alle definizioni civilistiche preesistenti, secondo le quali la simulazione è finalizzata a creare una situazione giuridica apparente diversa da quella reale: l'alienazione è simulata quando il programma contrattuale non corrisponde deliberatamente in tutto (assoluta) o in parte (relativa) alla effettiva volontà dei contraenti.
La dismissione integra un atto fraudolento Nel caso in esame, il tribunale ha ritenuto fraudolenti gli atti di dismissione del patrimonio immobiliare con ritorno del corrispettivo nelle mani dell'acquirente e con versamento su conti della moglie del prezzo ottenuto dalla vendita con evidenti riflessi sulla garanzia patrimoniale e sulla inefficacia della procedura esecutiva pubblica.
Può essere confiscata la c.d. prima casa del debitore? Il ricorrente obietta che vi sarebbe un ostacolo al sequestro, id est un limite di pignorabilità.
Processo tributario e processo penale In ogni caso, la disposizione non fissa un principio generale di impignorabilità, perché si riferisce solo alle espropriazioni da parte del fisco per debiti tributari e non a quelle promosse da altre categorie di creditori per debiti di altro tipo. Né può trovare applicazione in relazione alla confisca penale perché l'oggetto della confisca è il profitto del reato e non il debito nei confronti del fisco. La disposizione, dunque, trova applicazione esclusivamente nel processo tributario impedendo il sequestro preventivo dell'abitazione dell'indagato solo in tale ambito.
L'immobile costituisce profitto del reato Nel caso di specie, l'immobile oggetto di trasferimento fraudolento rileva di per sé quale oggetto materiale della condotta e costituisce il profitto del reato da confiscare. Il profitto coincide con il patrimonio sottratto alla garanzia dell'esazione e non con il debito tributario evaso e consiste nel valore dei beni idonei a fungere da garanzia nei confronti dell'amministrazione finanziaria che agisce per il recupero delle somme evase costituenti oggetto delle condotte artificiose. In altre parole, l'oggetto giuridico del reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte non è il diritto di credito del fisco, bensì la garanzia generica data dai beni dell'obbligato, potendo quindi il reato configurarsi anche qualora, dopo il compimento degli atti fraudolenti, avvenga comunque il pagamento dell'imposta e dei relativi accessori.
Violazione del c.d. beneficio di escussione? Secondo il ricorrente, il tribunale avrebbe omesso di considerare la ricorrenza del c.d. beneficio di escussione del socio illimitatamente responsabile in presenza di un patrimonio della società tutt'altro che risibile.
Fonte: www.dirittoegiustizia.it |