Polizza assicurativa per la tutela legale del Condominio: le spese vanno ripartite tra i condomini

Redazione scientifica
27 Agosto 2021

L'assemblea di Condominio può autorizzare l'amministratore a stipulare una polizza assicurativa per la tutela legale, che vada a coprire le spese processuali per tutte le azioni relative alle parti comuni dell'edificio, promosse da o nei confronti del Condominio, così da evitare pregiudizi economici ai condomini. Le spese derivanti dalla conclusione della polizza assicurativa vanno ripartite nei rapporti interni tra i singoli condomini ai sensi dell'art. 1123 c.c.

La Corte d'Appello riformava la sentenza con cui il Tribunale aveva respinto la domanda di annullamento di una delibera assembleare di un Condominio, avanzata da una condomina, deducendo la violazione dell'art. 1108 c.c. e del regolamento condominiale quanto alla disposta approvazione della stipula di una polizza assicurativa per la tutela delle spese legali del Condominio. Per la Corte di secondo grado la stipula di tale polizza avrebbe prodotto l'effetto di ripartire tra tutti i condomini l'onere contributivo ad eventuali future spese di lite, derogando all'art. 1132 c.c. Intervengono così i giudici di legittimità.

Polizza assicurativa per la copertura delle spese di lite. L'assemblea di Condominio, nell'esercizio dei poteri di gestione, può autorizzare l'amministratore a stipulare una polizza assicurativa per la tutela legale, che vada a coprire le spese processuali per tutte le azioni relative alle parti comuni dell'edificio, promosse da o nei confronti del condominio, così da evitare pregiudizi economici ai condomini. E la delibera assembleare di approvazione della polizza delle spese legali non può intendersi contraria all'art. 1132 c.c., come stabilito dalla Corte territoriale, stante la totale divergenza di contenuti e di funzione tra l'oggetto del contratto in esame e la suddetta norma, posto che essa: esclude l'onere di partecipare alla sola rifusione delle spese di giudizio in favore della controparte nel caso di esito della lite sfavorevole per il Condominio, lasciandone immutato, nel caso contrario di esito della lite favorevole per il Condominio, l'onere di partecipare alle spese affrontate da quest'ultimo per la propria difesa ove risultino irripetibili dalla controparte; opera solo per le controversie eccedenti dalle attribuzioni demandate all'amministratore di cui agli artt. 1130 e 1131 c.c.; postula una rituale manifestazione di dissenso del singolo condomino rispetto alla singola lite deliberata dall'assemblea; lascia comunque il condomino dissenziente esposto verso i terzi per le conseguenze negative della responsabilità del Condominio, fornendogli solo un meccanismo di rivalsa.

Infine, appare evidente la distinzione tra le spese derivanti dalla conclusione della polizza assicurativa, che vanno ripartite nei rapporti interni tra i singoli condomini ai sensi dell'art. 1123 c.c., come tutte quelle derivanti dalle obbligazioni contratte dal Condominio nel comune interesse, e le spese di lite per il caso di soccombenza di cui all'art. 1132 c.c.

Fonte: dirittoegiustizia.it

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