Il pagamento del contributo unificato

27 Agosto 2021

Il contributo unificato, regolamentato, da ultimo, con il d.P.R. 115/2002, a seguito di un laborioso iter normativo, si propone di regolamentare in modo organico la materia delle spese di giustizia che, nel corso degli anni, è sempre stata distribuita in molteplici provvedimenti legislativi che si sono succeduti nel tempo.
Il pagamento del contributo unificato

La tassazione per le spese degli atti giudiziari si basa sul «contributo unificato di iscrizione a ruolo».

Questa imposta ha sostituito tutte le altre imposte versate, in passato, per i procedimenti giudiziali in materia penale, civile ed amministrativa; in specie l'imposta di bollo, la tassa di iscrizione a ruolo e i diritti di cancelleria (art. 9, d.P.R. 115/2002).

La sua natura giuridica è quella di tributo erariale ed è stata sancita dalla sentenza n. 73/2005 della Corte costituzionale (confermata da Cass. civ., n. 5994/2012).

Lo scopo era ed è quello di semplificare la tassazione degli atti giudiziari eliminando, in concreto, l'imposta di bollo che gli stessi dovevano scontare; non solo, ma si sono eliminate anche la tassa di iscrizione a ruolo, i diritti di cancelleria ed i diritti di chiamata in causa dell'ufficiale giudiziario.

«Il testo unico provvede, innanzitutto, alla puntuale individuazione delle norme vigenti, prendendo atto delle abrogazioni implicite. Fa chiarezza nell'ordinamento attraverso un lungo elenco di abrogazioni, che comprende le norme già abrogate implicitamente, quelle confluite nel testo unico riscritte e coordinate, quelle incompatibili con l'armonizzazione degli istituti e con le innovazioni procedurali» (relazione al T.U., pag. 9).

Oggi, pertanto, tutte queste imposte e tasse sono state ricomprese nel menzionato «contributo unificato».

Il contributo, dovuto in abito giurisdizionale, come si evince dalla definizione stessa, è dovuto per l'iscrizione a ruolo della causa: prima di tale momento si è al di fuori dell'ambito giurisdizionale e, quindi, al di fuori dell'obbligo di corrispondere il contributo stesso.

Si applica, poi, per ogni grado di giudizio e per ogni tipo di giudizio: così, sia nel procedimento di cognizione che nel procedimento esecutivo, sia nei procedimenti di cosiddetta volontaria giurisdizione che nel procedimento amministrativo; esso è dovuto anche per l'azione civile esercitata in ambito penale (c.d. costituzione di parte civile nel processo penale).

Originariamente non era riferito al processo tributario, ma in seguito alla modifica introdotta con il d.l. 98/2011, art. 37, convertito nella l. 111/2011, il contributo è stato esteso anche al processo tributario.

L'ammontare è parametrato al valore dichiarato della controversia, secondo una ripartizione in scaglioni di valore.

Pertanto, riassumendo, il contributo unificato è dovuto quando si inizia un procedimento giurisdizionale. Esso va poi corrisposto anche quando si modifica la domanda o si propone una domanda riconvenzionale o in caso di chiamata del terzo o di intervento autonomo.

Un altro costo che si deve sostenere per incardinare un procedimento giudiziario, anche se non rientra nella nozione di contributo unificato, è rappresentato, per le cause civili, dall'anticipazione forfettaria, pari ad Euro 27,00.

Se ne occupa l'art. 30 d.P.R. 115/2002 il quale, al primo comma, così dispone: «La parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo, ovvero che, nei processi esecutivi di espropriazione forzata, fa istanza per l'assegnazione o la vendita di beni pignorati, anticipa i diritti, le indennità di trasferta e le spese di spedizione per la notificazione eseguita su richiesta del funzionario addetto all'ufficio, in modo forfettizzato, nella misura di Euro 27, eccetto che nei processi previsti dall'articolo unico della l. 319/1958, e successive modificazioni, e in quelli in cui si applica lo stesso articolo».

Vi sono casi in cui, poi, detta anticipazione forfettaria non è dovuta.

Si tratta delle seguenti materie:

1) giudizi di lavoro;

2) procedimento per la ricerca telematica dei beni da pignorare (art. 492-bis c.p.c.);

3) procedimenti in materia di famiglia (separazione e divorzio).

I soggetti obbligati al pagamento

Come accennato nel paragrafo che precede, il contributo unificato è dovuto nel momento in cui si procede all'iscrizione a ruolo, per ogni grado di giudizio, dell'atto introduttivo del giudizio stesso, secondo gli importi previsti dall'art. 13 del d.P.R. 115/2002 e salvo quanto previsto dall'art. 10 ove si prevedono le esenzioni per il pagamento dello stesso.

Concentrandoci sulla materia civile (e spendendo poi alcuni cenni sulla materia penale, amministrativa e tributaria), il contributo unificato, quindi, è dovuto in base a due principi fondamentali:

1) Il principio della domanda ad iniziativa di parte, come previsto e regolato dal codice di rito.

2) Il principio per il quale gli oneri e le spese degli atti processuali sono in capo al soggetto agente che le anticipa (principio contenuto non solo nel codice di rito ma ribadito, per quanto riguarda il pagamento del contributo unificato, dall'art. 8 del d.P.R. 115/2002), salvo che sia stato ammesso al gratuito patrocinio.

Esso va corrisposto dalla parte che per prima si costituisce in giudizio; in altri termini, da chi:

1) instaura un procedimento civile con atto di citazione,

2) propone un atto di una procedura concorsuale,

3) introduce un procedimento di volontaria giurisdizione,

4) deposita il ricorso introduttivo del procedimento che richieda tale forma,

5) fa istanza per la vendita o per l'assegnazione dei beni pignorati, nei procedimenti di espropriazione forzata.

Come accennato sopra il contributo unificato va corrisposto anche ove vi sia una modifica della domanda (nei limiti ammessi dalle preclusioni del processo civile), ove vi sia una proposizione di una domanda riconvenzionale, ove vi sia una chiamata in causa del terzo, ove si svolga il cosiddetto intervento autonomo (come si evince dall'art. 14, comma 3, d.P.R. 115/2002 e dalla Circolare del Ministero della Giustizia 10/2012).

Il calcolo del contributo unificato e la menzione di valore

Salvi i casi in cui, come si vedrà nel prosieguo, sia dovuto il contributo unificato in misura fissa o non sia dovuto affatto (casi particolari di esenzione), esso viene calcolato in base al valore della causa, al grado di giudizio ed al tipo di procedimento.

È onere del soggetto obbligato al versamento dichiarare il valore della causa e l'ammontare del contributo dovuto in base ai criteri sopra esposti.

In realtà la norma, come di seguito riportata, richiederebbe unicamente l'indicazione del valore e non anche l'indicazione dell'ammontare del contributo unificato corrispondente.

Tuttavia, nella prassi delle corti, sia di merito che di legittimità, viene sempre richiesta anche l'indicazione dell'ammontare del contributo unificato da versare; tale prassi, pur discutibile, ha lo scopo di facilitare il controllo previsto dall'art. 15 del d.P.R. 115/2002 di corrispondenza fra il valore dichiarato della controversia e l'ammontare di contributo unificato corrisposto.

Anche se la norma prevede che la dichiarazione di valore sia contenuta nell'atto introduttivo del procedimento, si ritiene ammissibile anche una dichiarazione separata e ciò si può ritenere ammissibile anche in considerazione del disposto dell'art. 248 d.P.R. 115/2002 che prevede il pagamento integrativo del contributo unificato che sia stato versato in misura insufficiente e, quindi, in un momento successivo all'instaurazione del procedimento.

A tal proposito l'art. 14, al comma 2, così recita: «Il valore dei processi, determinato ai sensi del codice di procedura civile, senza tener conto degli interessi, deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni dell'atto introduttivo, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito» e, per il processo tributario, al comma 3-bis prevede che:

«

Nei processi tributari, il valore della lite, determinato, per ciascun atto impugnato anche in appello, ai sensi del comma 2 dell'art. 12 del d.lgs. 546/1992, e successive modificazioni, deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del ricorso, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito».

Per il processo amministrativo il valore viene quantificato in base ai criteri previsti dall'art. 13 del d.P.R. 115/2002, al comma 6-bis.

In caso di mancata dichiarazione, l'art. 13, comma 6, del medesimo T.U. prevede che se manchi la dichiarazione di cui all'art. 14, il processo si presuma del valore indicato al comma 1, lettera g), cioè di valore superiore ad euro 520.000,00. Se manca la dichiarazione di cui al comma 3-bis dell'art. 14 (per la materia tributaria), il processo si presume del valore indicato al comma 6-quater, lettera f) e, cioè di valore superiore ad euro 200.000,00.

In sostanza la mancata dichiarazione di valore comporta l'applicazione del contributo unificato nella misura massima di valore prevista dal T.U.

Il valore del procedimento è, dunque, determinato dalla domanda (a tal proposito si evidenzia che le domande proposte nello stesso processo contro la medesima persona si sommano tra loro, mentre gli interessi scaduti, le spese e i danni anteriori alla proposizione si sommano con il capitale; non contribuiscono ad aumentare il valore gli interessi non ancora scaduti e conseguenza della definizione del giudizio).

Quando il valore non è calcolabile, ai fini del contributo unificato, questo si considera come valore indeterminabile e si applica il relativo scaglione.

In caso di riassunzione dinnanzi al medesimo giudice non si paga il contributo unificato, se invece la riassunzione avviene presso un giudice diverso vi è una nuova iscrizione a ruolo e, pertanto, il contributo unificato si dovrà corrispondere (Cass. civ., n. 8912/2018): «Il contributo unificato è dovuto anche nell'ipotesi di riassunzione della causa dinanzi al giudice competente, che postula, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del d.P.R. 115/2002, l'iscrizione a ruolo del procedimento, poiché non rientra nelle fattispecie di esenzione contemplate dall'art. 10 del medesimo decreto, ed in quanto il riferimento, da parte del predetto art. 9, comma 1, a ciascun grado di giudizio, ricomprende, in conformità alla ratio del tributo di coprire i costi del funzionamento di ogni fase processuale, l'iscrizione a ruolo della causa dinanzi ad un giudice diverso da quello inizialmente adito, assumendo peraltro rilevanza l'unicità del procedimento riassunto rispetto a quello originariamente incardinato ai soli fini della conservazione degli effetti, sostanziali e processuali, correlati alla proposizione della domanda giudiziale» (Cass. civ., sez. trib., 11/04/2018, n. 8912).

Come sopra anticipato, in alcuni casi, il contributo unificato è ridotto alla metà; si tratta dei procedimenti tassativamente previsti dall'art. 13, comma 3, del T.U. Essi sono i procedimenti speciali previsti nel libro IV, titolo I del codice di procedura civile: procedimento per ingiunzione, procedimento cautelari o possessori, procedimenti sommari di cognizione, accertamento tecnico preventivo, giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo in primo grado, procedimento di sfratto per morosità (il valore si determina in base all'importo dei canoni non corrisposti alla data di notifica dell'atto di citazione per la convalida), procedimento di sfratto per finita locazione (il valore si determina in base all'ammontare del canone per ogni anno), controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego (salvo quanto previsto dall'art. 9, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002: presenza di un reddito imponibile superiore ai parametri ivi indicati, soggetti a modifica), opposizione della sentenza dichiarativa di fallimento.

Il contributo unificato, come accennato, dovrà essere integrato nel caso in cui venga modificata la domanda (da parte del soggetto che ha introdotto il procedimento, nei limiti in cui ciò sia ammesso) o, dalla controparte se venga proposta una domanda riconvenzionale.

Sempre come accennato, il contributo unificato è dovuto nella misura massima nell'ipotesi di omessa dichiarazione di valore (art. 13, comma 6, d.P.R. 115/2002).

Verrà aumentato della metà qualora l'avvocato ometta di indicare il proprio numero di fax o la propria PEC (a questo proposito si rileva un difetto di coordinamento fra la norma richiamata e l'art. 125 c.p.c. che non richiede più, dal 2014, l'indicazione dell'indirizzo PEC) o il codice fiscale della parte (art. 13, comma 3-bis, d.P.R. 115/2002).

Il valore del contributo unificato è aumentato della metà nei giudizi di impugnazione (art. 13, comma 1 bis,d.p.r. 115/2002); allo stesso modo nei giudizi di impugnazione per i procedimenti amministrativi di cui all'art. 13, comma 6-bis, del d.P.R. 115/2002; è, invece, raddoppiato nel giudizio di Cassazione (art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002) e nei giudizi innanzi alle sezione specializzate per la materia di impresa (c.d. tribunale delle imprese, come previsto dalla l. 27/2012).

In alcuni procedimenti li contributo unificato è dovuto in misura fissa e, quindi, a prescindere dal valore della causa.

Si tratta dei procedimenti in materia di famiglia e riguardanti la prole, di volontaria giurisdizione, procedimenti esecutivi, procedimenti fallimentari, procedimenti in materia di lavoro (ove non operi l'esenzione in virtù del reddito della parte istante, come accennato sopra), previdenza e assistenza obbligatoria, come indicato all'art. 13, d.P.R. 115/2002.

Il contributo unificato può avere anche una funzione sanzionatoria come prevede il comma 1 quater, art. 13, d.P.R. 115/2002: «Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso».

Quanto all'opposizione agli atti esecutivi, all'esecuzione, all'opposizione di terzo, svolte ad esecuzione già iniziata, il contributo unificato non dovrà essere corrisposto, trattandosi di attività che si svolge all'interno del procedimento esecutivo già instaurato (come anche chiarito dalla Circolare Ministero della Giustizia n. 38550/2015); andrà, invece, corrisposto nella successiva fase cosiddetta di merito in quanto introduttiva di un nuovo giudizio a cognizione piena.

Il contributo unificato è dovuto anche per l'azione civile esercitata in sede penale (art. 12, comma 1 e 2, d.P.R. 115/2002), ma solo se sia stata richiesta la condanna al pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno, mentre, ove sia richiesta una condanna generica il contributo unificato non è dovuto.

Nei procedimenti amministrativi e tributari, come accennato sopra, l'art. 13 del T.U. 115/2002 indica i parametri applicativi del contributo unificato.

Le modalità di pagamento sono indicate all'art. 192 del d.P.R. 115/2002.

Esso può essere assolto tramite utilizzo della modulistica ad hoc presso il concessionario; in via telematica attraverso il portale dei servizi telematici del Ministero della Giustizia; presso gli uffici postali tramite bollettino di conto corrente postale intestato alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato; presso le rivendite di generi di monopolio e di valori bollati.

Nel periodo pandemico, che ancora ci occupa, i provvedimenti emergenziali hanno previsto che il pagamento debba essere effettuato unicamente in via telematica attraverso il portale dei servizi telematici del Ministero della Giustizia.

In conclusione

Possiamo affermare che, se da un lato l'introduzione del contributo unificato ha semplificato la gestione delle controversie giudiziarie, eliminando la necessità di utilizzare il pagamento tramite marche da bollo, bisogna considerare anche che, il sistema, per come è strutturato, è eccessivamente complesso e si presta certamente ad interpretazioni diverse in casi particolari che, sovente, sono stati oggetto di risoluzioni ministeriali e circolari applicative emanate proprio per dirimere le incertezze nell'applicazione della normativa.

L'ammontare del contributo unificato, poi, è stato oggetto, nel tempo, di modifiche legislative che lo hanno spesso aumentato, modifiche che non si esclude possano ancora prodursi in ragione del suo adeguamento ai costi della giustizia.

Quanto al calcolo del contributo unificato, per le diverse tipologie di giudizio, si rinvia al seguente link applicativo sulla piattaforma Il processo civile: https://ilprocessocivile.it/software/calcolo-del-contributo-unificato.

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