Esclusa la prededucibilità del compenso dell'avvocato per l'attività svolta a favore del debitore ma contro il concordato

La Redazione
27 Agosto 2021

In tema di prededuzione in sede fallimentare, l'art. 111, comma 2, l. fall. considera prededucibili i crediti sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali individuandoli dunque sulla base di un doppio criterio, cronologico e teleologico. Ciò posto, non è comunque sufficiente che un credito sorga durante la pendenza della procedura concorsuale, dovendo il professionista fornire la prova di adeguatezza finalistica dell'attività espletata rispetto ai compiti della procedura.

In tema di prededuzione in sede fallimentare, l'art. 111, comma 2, l. fall. considera prededucibili i crediti sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali individuandoli dunque sulla base di un doppio criterio, cronologico e teleologico. Ciò posto, non è comunque sufficiente che un credito sorga durante la pendenza della procedura concorsuale, dovendo il professionista fornire la prova di adeguatezza finalistica dell'attività espletata rispetto ai compiti della procedura.

Un avvocato ha proposto opposizione allo stato passivo del Fallimento di una S.p.a. chiedendo l'ammissione privilegiata ex art. 2751-bis, n. 2, c.c. del proprio credito a titolo di compenso per attività giudiziale e stragiudiziale svolta a favore della società in concordato preventivo, prima della dichiarazione di fallimento. Il Tribunale ha accolto solo parzialmente l'opposizione. L'avvocato ha proposto ricorso in Cassazione.

Il Collegio richiama in primo luogo il principio secondo cui, in tema di prededuzione in sede fallimentare, l'art. 111, comma 2, l. fall. considera prededucibili i crediti sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali individuandoli dunque sulla base di un doppio criterio, cronologico e teleologico. Ciò posto, non è comunque sufficiente che un credito sorga durante la pendenza della procedura concorsuale, essendo presupposto imprescindibile per la prededucibilità il fatto che «la genesi dell'obbligazione sia temporalmente connessa alla pendenza della procedura medesima e che, comunque, l'assunzione di tale obbligazione risulti dal piano o dalla proposta» (Cass. civ., n. 18488/2018).
Quanto alla doglianza incentrata sul vizio di motivazione circa la sovrabbondanza e superfluità delle prestazioni extragiudiziali dedotte, il Collegio precisa che si tratta di un apprezzamento di merito, come tale escluso dal perimetro del giudizio di legittimità.
Infine, la Corte condivide la decisione dei giudici di merito laddove hanno escluso la deducibilità in quanto l'attività giudiziale svolta dal ricorrente a favore del debitore si poneva in posizione antagonista rispetto al concordato e poi al fallimento. Non esiste infatti una presunzione assoluta della funzionalità, ex art. 111 l. fall. della prestazione professionale solo perché svolta durante il concordato e su richiesta del debitore. L'attività professionale, per poter poi godere della prededucibilità, deve infatti superare la prova di adeguatezza finalistica rispetto ai compiti della procedura e il relativo onere è a carico del professionista che propone opposizione allo stato passivo.
In conclusione, la Corte non può che rigettare il ricorso.

Fonte: dirittoegiustizia.it

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