Ricavi delle imprese sociali da attività di interesse generale: definiti i criteri per il computo

La Redazione
27 Agosto 2021

Almeno il 70% dei ricavi delle imprese sociali deve provenire dall'attività di impresa di interesse generale, ai fini ai fini della qualificazione come principale dell'attività di interesse generale di cui all'art. 2, comma 1, d.lgs. n. 112/2017.

Almeno il 70% dei ricavi delle imprese sociali deve provenire dall'attività di impresa di interesse generale, ai fini ai fini della qualificazione come principale dell'attività di interesse generale di cui all'art. 2, comma 1, d.lgs. n. 112/2017.

E proprio in attuazione di tale norma, il decreto del Ministero del Lavoro del 22 giugno 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 203 del 25 agosto, definisce i criteri per il computo del rapporto del 70% tra ricavi relativi all'attività d'impresa di interesse generale e ricavi complessivi dell'impresa sociale.

Ai fini del computo della percentuale del 70%, sono considerati al numeratore del rapporto, per ciascun anno di esercizio, esclusivamente i ricavi direttamente generati dal complesso delle attività d'impresa di interesse generale.

In caso di superamento dei limiti, e quindi di mancato rispetto della percentuale, l'impresa sociale è tenuta ad effettuare, nel termine di trenta giorni dalla data di approvazione del bilancio, apposita segnalazione al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, nonché a rispettare, nell'esercizio successivo, un rapporto tra ricavi relativi all'attività d'impresa di interesse generale e ricavi complessivi, superiore al 70%, incrementato della misura almeno pari alla percentuale non raggiunta nell'esercizio precedente.

Se ciò non avviene, si rischia di perdere la qualifica di impresa sociale.

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