Obbligo di attivazione del collegio sindacale o del sindaco unico alla luce della nuova composizione negoziata di cui al D.L. 118/2021

27 Agosto 2021

E' stato pubblicato sulla G.U. n. 202 del 24 agosto 2021 il D.L. 24 agosto 2021, n. 118, recante“Misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia” che, oltre a rinviare l'entrata in vigore del CCI, introduce l'istituto della composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa per l'attivazione del quale è previsto uno specifico obbligo a carico dell'organo di controllo (collegio sindacale e sindaco unico). Si analizzano di seguito i profili che caratterizzano il nuovo istituto e l'impatto sulla governance aziendale avuto riguardo agli organi di controllo societari.
Premessa

In data 5 agosto 2021 il Consiglio dei Ministri ha approvato in versione preliminare un decreto-legge recante “Misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia”.

Il decreto-legge è stato successivamente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in data 24 agosto 2021.

Il decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, in particolare, prevede tra l'altro:

- il differimento dell'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa, disponendo che all'art. 389 D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Il presente decreto entra in vigore il 16 maggio 2022, salvo quanto previsto ai commi 1-bis e 2.» nonché disponendo che dopo il comma 1 sia inserito il seguente: «1-bis. Il titolo II entra in vigore il 31 dicembre 2023»;

- l'introduzione dell'istituto della composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa qualora l'imprenditore commerciale e agricolo si trovi in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza.

Il nuovo istituto prevede la nomina di un esperto indipendente quando risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa da parte del segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell'impresa. L'esperto nominato ha la funzione di agevolare le trattative tra l'imprenditore, i creditori ed eventuali altri soggetti interessati, al fine di individuare una soluzione per il superamento delle condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza, anche mediante il trasferimento dell'azienda o di rami di essa.

Il comma 2 dell'art. 3 del decreto-legge prevede altresì l'attivazione di una piattaforma telematica nazionale accessibile agli imprenditori iscritti nel registro delle imprese attraverso il sito istituzionale di ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura che contiene una lista di controllo particolareggiata, adeguata anche alle esigenze delle micro, piccole e medie imprese, finalizzata a fornire indicazioni operative per la redazione del piano di risanamento e un test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento accessibile da parte dell'imprenditore e dei professionisti dallo stesso incaricati.

Il contenuto della piattaforma, la lista di controllo particolareggiata, le indicazioni per la redazione del piano di risanamento e le modalità di esecuzione del test pratico saranno definiti con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto.

L'imprenditore commerciale e agricolo che possiede congiuntamente i requisiti di cui all'art. 1, comma 2, l.fall., e che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza, può chiedere la nomina dell'esperto indipendente quando risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa.

Specifici obblighi di attivazione sono previsti a carico dell'organo di controllo: collegio sindacale o sindaco unico.

L'entrata in vigore del nuovo istituto della composizione negoziata della crisi d'impresa è pervista, ai sensi dell'art. 27 del decreto-legge, a decorrere dal 15 novembre 2021.

Nomina dell'esperto per la composizione negoziata della crisi d'impresa

Il segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui ambito territoriale si trova la sede dell'impresa, ricevuta l'istanza di nomina dell'esperto da parte dell'imprenditore commerciale o agricolo comunica il giorno stesso ad un'apposita commissione costituita ai sensi del comma 6 dell'art. 3 del decreto legge, unitamente a una nota sintetica contenente il volume d'affari, il numero dei dipendenti e il settore in cui opera l'impresa istante. Entro i cinque giorni lavorativi successivi la commissione provvede alla nomina dell'esperto nel campo della ristrutturazione tra gli iscritti nell'elenco di cui al comma 3 dell'art. 3 del decreto-legge secondo criteri che devono assicurare la rotazione e  la  trasparenza  e  avendo cura che ciascun esperto non riceva più di due incarichi contemporaneamente. La nomina può avvenire anche al di fuori dell'ambito regionale. 

Se la commissione non provvede nel termine, la nomina è effettuata dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura presso cui è costituita la commissione, nei successivi due giorni lavorativi.

L'esperto  deve essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2399 c.c.  e non deve essere legato all'impresa o ad altre parti interessate all'operazione di risanamento da rapporti di natura personale o professionale; il professionista ed i soggetti con i quali è eventualmente unito in associazione professionale non devono aver prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore dell'imprenditore né essere stati membri degli organi di amministrazione o controllo dell'impresa né aver posseduto partecipazioni in essa. 

L'esperto nominato:

- deve operare in modo professionale, riservato, imparziale e indipendente;

- può chiedere all'imprenditore e ai creditori tutte le informazioni utili o necessarie e può avvalersi di soggetti dotati di specifica competenza, anche nel settore economico in cui opera l'imprenditore, e di un revisore legale.

L'imprenditore ha il dovere di rappresentare la propria situazione all'esperto, ai creditori e agli altri soggetti interessati in modo completo e trasparente e di gestire il patrimonio e l'impresa senza pregiudicare ingiustamente gli interessi dei creditori.

Le banche e gli intermediari finanziari, i loro mandatari e i cessionari dei loro crediti sono tenuti a partecipare alle trattative in modo attivo e informato. L' accesso alla composizione negoziata della crisi non costituisce di per sé causa di revoca degli affidamenti bancari concessi all'imprenditore. 

Tutte le parti coinvolte nelle trattative hanno il dovere di collaborare lealmente e in modo sollecito con l'imprenditore e con l'esperto e rispettano l'obbligo di riservatezza sulla situazione dell'imprenditore, sulle iniziative da questi assunte o programmate e sulle informazioni acquisite nel corso delle trattative.  Le medesime parti devono dare riscontro alle proposte e alle richieste che ricevono durante le trattative con risposta tempestiva e motivata. 

L'esperto, verificata la propria indipendenza e il possesso delle competenze e della disponibilità di tempo necessarie per lo svolgimento dell'incarico, entro due giorni lavorativi dalla ricezione della nomina, comunica all'imprenditore l'accettazione e, contestualmente, inserisce la dichiarazione di accettazione nella piattaforma. In caso contrario ne dà comunicazione riservata al soggetto che l'ha nominato perché provveda alla sua sostituzione con le medesime modalità attraverso le quali è avvenuta la nomina. Non possono essere assunti più di due incarichi contemporaneamente.

L'esperto, accettato l'incarico, deve convocare senza indugio l'imprenditore per valutare l'esistenza di una concreta prospettiva di risanamento, anche alla luce delle informazioni assunte dall'organo di controllo e dal revisore legale, ove in carica. L'imprenditore partecipa personalmente e può farsi assistere da consulenti. Se ritiene che le prospettive di risanamento sono concrete, l'esperto incontra le altre parti interessate al processo di risanamento e prospetta le possibili strategie di intervento fissando i successivi incontri con cadenza periodica ravvicinata.

Se non ravvisa concrete prospettive di risanamento, all'esito della convocazione o in un momento successivo, l'esperto ne dà notizia all'imprenditore e al segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura che dispone l'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata.

Entro tre giorni dalla comunicazione della convocazione le parti possono presentare osservazioni sull'indipendenza dell'esperto al segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, il quale riferisce alla commissione perché, valutate le circostanze esposte e sentito l'esperto, se lo ritiene opportuno provveda alla sua sostituzione.

Nel corso delle trattative l'imprenditore conserva la gestione ordinaria e straordinaria dell'impresa. Quando sussiste probabilità di insolvenza l'imprenditore gestisce l'impresa in modo da evitare pregiudizio alla sostenibilità economico-finanziaria dell'attività.

L'imprenditore informa preventivamente l'esperto, per iscritto, del compimento di atti di straordinaria amministrazione nonché dell'esecuzione di pagamenti che non sono coerenti rispetto alle trattative o alle prospettive di risanamento. 

L'esperto nominato, quando ritiene che l'atto può arrecare pregiudizio ai creditori, alle trattative o alle prospettive di risanamento, lo segnala per iscritto all'imprenditore e all'organo di controllo della società.

Se, nonostante la segnalazione, l'atto viene compiuto, l'imprenditore ne informa immediatamente l'esperto il quale, nei successivi dieci giorni, può iscrivere il proprio dissenso nel registro delle imprese. Quando l'atto compiuto pregiudica gli interessi dei creditori, l'iscrizione è obbligatoria.

Ai sensi dell'art. 10 del decreto-legge, su richiesta dell'imprenditore il tribunale, verificata la funzionalità degli atti rispetto alla continuità aziendale e alla migliore soddisfazione dei creditori, può: a) autorizzare l'imprenditore a contrarre finanziamenti prededucibili ai sensi dell'art. 111 l.fall.; b) autorizzare l'imprenditore a contrarre finanziamenti dai soci prededucibili ai sensi dell'art. 111 l.fall.; c) autorizzare una o più società appartenenti ad un gruppo di cui all'art. 13 a contrarre finanziamenti prededucibili ai sensi dell'art. 111 l.fall.; d) autorizzare l'imprenditore a trasferire in qualunque forma l'azienda o uno o più suoi rami senza gli effetti di cui all'art. 2560, comma 2, c.c.; resta fermo l'art. 2112 c.c.

L'esperto può invitare le parti a rideterminare, secondo buona fede, il contenuto dei contratti ad esecuzione continuata o periodica ovvero ad esecuzione differita se la prestazione è divenuta eccessivamente onerosa per effetto della pandemia da SARS-CoVid.

In mancanza di accordo, su domanda dell'imprenditore, il tribunale, acquisito il parere dell'esperto, può rideterminare equamente le condizioni del contratto, per il periodo strettamente necessario e come misura indispensabile ad assicurare la continuità aziendale. Il tribunale può assicurare l'equilibrio tra le prestazioni anche stabilendo la corresponsione di un indennizzo. Tali disposizioni non si applicano alle prestazioni oggetto di contratti di lavoro.

Presentazione dell'istanza di ammissione all'istituto della composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa da parte dell'imprenditore e l'eventuale richiesta di misure protettive

Ai sensi dell'art. 6 del decreto-legge, l'istanza di nomina dell'esperto indipendente deve essere presentata tramite la piattaforma telematica mediante la compilazione di un modello, ivi disponibile, contenente le informazioni utili ai fini della nomina e dello svolgimento dell'incarico da parte dell'esperto nominato.

Il contenuto del modello di istanza verrà definito con il decreto dirigenziale del Ministero della giustizia di cui all'art. 3, comma 2, del decreto-legge.

L'imprenditore, al momento della presentazione dell'istanza, deve inserire nella piattaforma telematica la seguente documentazione:

a) i bilanci degli ultimi tre esercizi, se non già depositati presso l'ufficio del registro delle imprese, oppure, per gli imprenditori che non sono tenuti al deposito dei bilanci, le dichiarazioni dei redditi e dell'IVA degli ultimi tre periodi di imposta, nonché una situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata a non oltre sessanta giorni prima della presentazione dell'istanza;

b) una relazione chiara e sintetica sull'attività in concreto esercitata recante un piano finanziario per i successivi sei mesi e le iniziative industriali che intende adottare; 

c) l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti scaduti e a scadere e dell'esistenza di diritti reali e personali di garanzia; 

d) una dichiarazione sulla pendenza, nei suoi confronti, di ricorsi per la dichiarazione di fallimento o per l'accertamento dello stato di insolvenza;

e) il certificato unico dei debiti tributari di cui all'art. 364, comma 1, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14;

f) la situazione debitoria complessiva richiesta all'Agenzia delle entrate-Riscossione;

g) il certificato dei debiti contributivi e dei premi assicurativi di cui all'art. 363, comma 1, D.Lgs. n. 14/2019, oppure, se non disponibile, il documento unico di regolarità contributiva; 

h) un estratto delle informazioni presenti nella Centrale dei rischi gestita dalla Banca d'Italia non anteriore di tre mesi rispetto alla presentazione dell'istanza.

Con l'istanza di nomina dell'esperto o con successiva istanza l'imprenditore può richiedere l'applicazione di misure protettive del patrimonio. L'istanza di applicazione delle misure protettive è pubblicata nel registro delle imprese unitamente all'accettazione dell'esperto e, dal giorno della pubblicazione, i creditori non possono acquisire diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore né possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa. Non sono inibiti i pagamenti.

Sono esclusi dalle misure protettive i diritti di credito dei lavoratori.

Dal giorno della pubblicazione dell'istanza e fino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata, la sentenza dichiarativa di fallimento o di accertamento dello stato di insolvenza non può essere pronunciata.

I creditori interessati dalle misure protettive non possono, unilateralmente, rifiutare l'adempimento dei contratti pendenti o provocarne la risoluzione, né possono anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento dei loro crediti anteriori. 

Con la richiesta delle misure protettive, l'imprenditore può dichiarare che, dalla pubblicazione dell'istanza e sino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata, non si applichino gli artt. 2446, commi 2 e 3, 2447, 2482 bis, commi 4, 5, 6 e 2482 ter c.c. e la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli artt. 2484, comma 1, n. 4), e 2545 duodecies c.c.

Ulteriori misure premiali sono contenute all'art. 14 decreto-legge e prevedono, tra l'altro, che:

- dalla data di accettazione dell'incarico da parte dell'esperto e sino alla conclusione delle composizioni negoziate previste dall'art. 11, commi 1 e 2, decreto-legge, gli interessi che maturano sui debiti tributari dell'imprenditore siano ridotti alla misura legale;

- le sanzioni tributarie per le quali è prevista l'applicazione in misura ridotta in caso di pagamento entro un determinato termine dalla comunicazione dell'ufficio che le irroga, sono ridotte alla misura minima se il termine per il pagamento scade dopo la presentazione della istanza di ammissione all'istituto della composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa;

- le sanzioni e gli interessi sui debiti tributari sorti prima del deposito dell'istanza e oggetto della composizione negoziata sono ridotti della metà nelle ipotesi previste dall'art. 11, commi 2 e 3 decreto-legge;

- in caso di pubblicazione nel registro delle imprese del contratto di cui all'art. 11, comma 1, lett. a), e dell'accordo di cui all'art. 11, comma 1, lett. c), decreto-legge, l'Agenzia delle entrate concede all'imprenditore che lo richiede, con istanza sottoscritta anche dall'esperto, un piano di rateazione fino ad un massimo di settantadue rate mensili delle somme dovute e non versate a titolo di imposte sul reddito, ritenute alla fonte operate in qualità di sostituto d'imposta e imposta sul valore aggiunto non ancora iscritte a ruolo, e relativi accessori.

Conclusione delle trattative o la presentazione di una proposta di con-cordato semplificato per la liquidazione del patrimonio

Individuata una soluzione idonea al superamento delle condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario, le parti possono alternativamente:

a) concludere un contratto, con uno o più creditori, che produce gli effetti di cui all'art. 14 del decreto se, secondo la relazione dell'esperto di cui all'art. 5, comma 8 del decreto, è idoneo ad assicurare la continuità aziendale per un periodo non inferiore a due anni;

b) concludere una convenzione di moratoria ai sensi dell'art. 182 octies l.fall.;

c) concludere un accordo sottoscritto dall'imprenditore, dai creditori e dall'esperto che produce gli effetti di cui all'art. 67, comma 3, lett. d), l.fall., senza necessità dell'attestazione prevista dal medesimo art. 67, comma 3, lett. d), l.fall.

L'imprenditore può, all'esito delle trattative, domandare l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi degli artt. 182 bis, 182 septies e 182 novies l.fall.. La percentuale di cui all'art. 182-septies, comma 2, lett. c), è ridotta al 60% se il raggiungimento dell'accordo risulta dalla relazione finale dell'esperto.

Alternativamente, l'imprenditore può:

a) predisporre il piano attestato di risanamento di cui all'art. 67, comma 3, lett. d), l.fall.;

b) proporre la domanda di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio di cui all'art. 18 del presente decreto;

c) accedere ad una delle procedure disciplinate dal R.D. n. 267/1942, dal D.lgs. n. 270, o dal D.L. 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla l. 18 febbraio 2004, n. 39.

Al termine dell'incarico l'esperto deve redigere una relazione finale che deve essere inserita nella piattaforma e che deve essere comunicata all'imprenditore e, in caso di concessione delle misure protettive e cautelari previste agli articoli 6 e 7 del decreto, al giudice che le ha emesse, che ne deve dichiarare cessati gli effetti.

Qualora l'esperto nella relazione finale dichiari che le trattative non hanno avuto esito positivo e che le soluzioni alla crisi d'impresa non sono praticabili, l'imprenditore può presentare, nei sessanta giorni successivi alla comunicazione di cui all'art. 5, comma 8 del decreto, una proposta di concordato per cessione dei beni unitamente al piano di liquidazione e ai documenti indicati nell'art. 161, comma 2, lett. a , b , c , d), l.fall. e trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli artt. 173, 184, 185, 186 e 236 l.fall., sostituita la figura del commissario giudiziale con quella dell'ausiliario. Ai fini di cui all'art. 173, comma 1, l.fall., il decreto di cui al comma 4 equivale all'ammissione al concordato.

L'incarico dell'esperto si considera concluso se, decorsi centottanta giorni dalla accettazione della nomina, le parti non hanno individuato, anche a seguito di sua proposta, una soluzione adeguata per il superamento della crisi d'impresa. L'incarico può proseguire quando tutte le parti lo richiedono e l'esperto vi acconsente, oppure quando la prosecuzione dell'incarico è resa necessaria dal ricorso dell'imprenditore al tribunale ai sensi degli artt. 7 e 10 del decreto.

Ruolo del collegio sindacale e del sindaco unico e l'obbligo di attivazione

L'art. 15 del decreto-legge prevede che l'organo di controllo societario (collegio sindacale o sindaco unico) debba segnalare, per iscritto, all'organo amministrativo la sussistenza delle condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza.

La segnalazione deve essere motivata e deve essere trasmessa con mezzi che assicurino la prova dell'avvenuta ricezione e deve contenere la fissazione di un congruo termine, non superiore a trenta giorni, entro il quale l'organo amministrativo deve riferire in ordine alle iniziative intraprese.

 In pendenza delle trattative, rimane fermo il dovere di vigilanza di cui all'art. 2403 c.c. del collegio sindacale e del sindaco unico.

La tempestiva segnalazione all'organo amministrativo e la vigilanza sull'andamento delle trattative sono valutate ai fini dell'esonero o dell'attenuazione della responsabilità prevista dall'art. 2407 c.c.

Si osserva che appare funzionale alla verifica da parte dell'imprenditore e da parte dell'organo di controllo (collegio sindacale e sindaco unico) delle condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario il calcolo degli indicatori e degli indici di cui all'art. 13 D.Lgs. 14/2019. Tale articolo, al comma 1, dispone che costituiscono indicatori di crisi gli squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa e dell'attività imprenditoriale svolta dal debitore, tenuto conto della data di costituzione e di inizio dell'attività, rilevabili attraverso appositi indici che diano evidenza della non sostenibilità dei debiti per almeno i sei mesi successivi e dell'assenza di prospettive di continuità aziendale per l'esercizio in corso o, quando la durata residua dell'esercizio al momento della valutazione é inferiore a sei mesi, nei sei mesi successivi. A questi fini, sono indici significativi quelli che misurano la non sostenibilità degli oneri dell'indebitamento con i flussi di cassa che l'impresa é in grado di generare e l'inadeguatezza dei mezzi propri rispetto a quelli di terzi.

Costituiscono altresì indicatori di crisi ritardi nei pagamenti reiterati e significativi.

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) nel documento pubblicato il 20 ottobre 2019 ha individuato alcuni indici applicabili a tutte le imprese e altri indici applicabili a singole tipologie di imprese.

Tra i primi rientrano:

- il patrimonio netto negativo, che costituisce un pregiudizio alla continuità aziendale, in quanto rappresenta causa di scioglimento della società di capitali (art. 2484 c.c.);

- il debt service coverage ratio (DSCR) che, nella versione più semplificata, è calcolato come rapporto tra i flussi di cassa liberi previsti nei sei mesi successivi che sono disponibili per il rimborso dei debiti previsti nello tesso arco temporale.

Tra i secondi rientrano:

- il rapporto tra gli oneri finanziari e i ricavi;

- il rapporto tra il Patrimonio netto e i debiti;

- il rapporto tra le attività a breve e le passività a breve;

- il rapporto tra il cash flow e il totale delle attività.

- il rapporto tra i debiti tributari e quelli previdenziali e il totale delle attività.

Il citato documento del CNDCEC precisa che, tuttavia, la fondatezza degli indizi della crisi provenienti dal sistema di indicatori individuato è il risultato della valutazione professionale e unitaria che gli organi di controllo societari danno del complesso degli indicatori. Il superamento delle soglie stabilite dalla legge e dal CNDCEC per i vari indici fornisce ragionevoli presunzioni ma non implica automaticamente la fondatezza dell'indizio di crisi (più ampiamente si veda il contributo Sottoriva-Cerri, Gli indici di allerta rilevanti ai fini dell'attivazione degli obblighi segnaletici, in questo portale, 20 novembre 2019).

In via generale possono influenzare negativamente le prospettive di continuità aziendale (going concern) pessimi andamenti gestionali con riduzione dei ricavi e/o incrementi dei costi e grave peggioramento dei margini. Queste minacce alla continuità tipicamente presentano prima o poi riflessi finanziari, come incapacità di generare sufficienti flussi di cassa per sostenere il debito. Si rammenta altresì che la non sostenibilità dei debiti è una minaccia alla continuità aziendale ma vi possono essere minacce alla continuità correlate ad altro tipo di eventi. Alcuni di questi sono intercettabili da un affidabile sistema di risk management, quali, ad esempio, rilevanti perdite per danni ambientali, controversie giudiziarie che coinvolgono i vertici della società, profondi dissidi nella proprietà, perdita improvvisa di clienti o fornitori fondamentali.

L'istituto della composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa nell'ambito dei gruppi d'imprese

Nell'ambito dei gruppi di imprese (intesi, ai sensi del comma 1 dell'art. 13 del decreto-legge, come l'insieme delle società, delle imprese e degli enti, esclusi lo Stato e gli enti territoriali, che, ai sensi degli artt. 2497 e 2545 septies c.c., esercitano o sono sottoposti alla direzione e coordinamento di una società, di un ente o di una persona fisica) è previsto che qualora due o più imprese che si trovino in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza appartenenti al medesimo gruppo e che hanno, ciascuna, la sede legale nel territorio dello Stato possono chiedere al segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura la nomina dell'esperto indipendente.

L'istanza per la nomina deve essere presentata alla camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato ove è iscritta la società o l'ente, con sede nel territorio dello Stato, che, in base alla pubblicità prevista dall'art. 2497-bis c.c., esercita l'attività di direzione e coordinamento oppure, in mancanza, l'impresa, con sede nel territorio dello Stato, che presenta la maggiore esposizione debitoria, costituita dalla voce D del passivo nello stato patrimoniale prevista dall'art. 2424 c.c. in base all'ultimo bilancio approvato.

Quando le imprese appartenenti ad un medesimo gruppo presentano più istanze, gli esperti nominati, sentiti i richiedenti e i creditori, propongono:

- che la composizione negoziata si svolga in modo unitario;

- oppure che, per più imprese appositamente individuate, la composizione prosegua con l'esperto designato di comune accordo fra quelli nominati.

In difetto di designazione, la composizione prosegue con l'esperto nominato a seguito dell'istanza presentata per prima.

I finanziamenti eseguiti in favore di società controllate oppure sottoposte a comune controllo, in qualsiasi forma pattuiti dopo la presentazione dell'istanza sono esclusi dalla postergazione di cui agli artt. 2467 e 2497-quinquies c.c., sempre che l'imprenditore abbia informato preventivamente l'esperto ai sensi dell'art. 9, comma 2, e che l'esperto, dopo avere segnalato che l'operazione può arrecare pregiudizio ai creditori, non abbia iscritto il proprio dissenso ai sensi dell'art. 9, comma 4, decreto-legge.

Fonte: ilsocietario.it

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