Vendita fallimentare: l'aggiudicazione all'unico offerente sottosoglia è valida ma va motivata dal giudice delegato

30 Agosto 2021

Il decisum in rassegna pone al centro dell'attenzione l'istituto della vendita immobiliare in sede fallimentare. Nella specie, i Giudici chiariscono che, in caso di vendita coattiva immobiliare, effettuata direttamente dal giudice delegato del fallimento, è valida anche l'offerta ribassata per non oltre un quarto rispetto al prezzo fissato nella relativa ordinanza.

Il decisum in rassegna pone al centro dell'attenzione l'istituto della vendita immobiliare in sede fallimentare. Nella specie, i Giudici chiariscono che, in caso di vendita coattiva immobiliare, effettuata direttamente dal giudice delegato del fallimento, è valida anche l'offerta ribassata per non oltre un quarto rispetto al prezzo fissato nella relativa ordinanza, potendo allora il predetto giudice, in caso di unicità di offerta, aggiudicare il bene a tale offerente, ove sussistano i presupposti di cui all'art. 572, comma 3, c.p.c. novellato, applicabile ratione temporis, in particolare dando conto che non ricorre seria possibilità di conseguire un prezzo superiore per effetto di una nuova vendita, secondo i limiti di compatibilità dell'istituto, che costituisce un elemento normativo integrante il provvedimento.

Il fatto. Sempronia impugna il decreto del Tribunale di Taranto che ha accolto il reclamo proposto da Mevio avverso il provvedimento di aggiudicazione di un lotto immobiliare. In particolare, premesso che: Mevio aveva richiesto la revoca dell'aggiudicazione immobiliare, disposta dal giudice delegato, in favore di Sempronia, invocandone l'annullamento, ex art. 108, l. fall.; l'originaria ordinanza di vendita fissava il prezzo dell'offerta quale non inferiore a quello indicato dallo stesso giudice emittente, pena l'esclusione dell'emittente dalla gara stessa; solo per l'ipotesi di pluralità di offerte era stato previsto, sulla “più alta” di esse e benché “inferiore, rispetto al prezzo base d'asta in misura non superiore ad un quarto”, di procedere a gara. Il giudice tarantino ha così ritenuto accoglibile il reclamo, poiché l'aggiudicazione era stata disposta in favore di un singolo offerente per un prezzo inferiore a quello base e pur se per meno di un quarto, la circostanza apparendo sufficiente per dirsi violata la lex specialis del procedimento, fissata dal giudice stesso. Sempronia ricorre quindi in cassazione, lamentando, con il secondo gravame, la violazione dell'art. 572, comma 3, c.p.c., avendo il Tribunale di Taranto erroneamente trascurato che l'aggiudicazione a prezzo ribassato – quale modalità prevista dalla norma – era stata motivata dal giudice delegato, sull'assenza di pregiudizio del debitore, per via dell'unicità dell'offerta e dell'avvenuto esperimento infruttuoso di altre vendite, tenuto conto che il prezzo-base era lo stesso dell'incanto precedente. La Suprema Corte, accoglie il motivo de quo, cassando il decreto.

Le condizioni partecipative fissate dal giudice della vendita coattiva possono solo giustapporsi o integrare quelle già normativamente disciplinate. Esse stabiliscono, ex art. 572, comma 3, c.p.c., uno statuto di partecipazione alle aggiudicazioni pubbliche compiutamente codificato in termini di allargamento della platea degli interessati all'acquisto e di velocizzazione del rispettivo procedimento, in vista di un prevalente obiettivo a che il miglior prezzo si formi senza detrimento dell'interesse alla sua massimizzazione tanto per i creditori che per il debitore in un tempo ragionevole e ravvicinato. In altri termini, la norma de qua prende atto che l'astratto perseguimento del prezzo giusto va intermediata con la constatazione delle effettive accertate condizioni di interesse del mercato all'acquisto, per le quali il giudice del processo esecutivo è garante, nelle condizioni di trasparenza tipizzate ed in quelle che si è dato con i provvedimenti di programmazione liquidatoria, dell'assicurazione del più pronto risultato satisfattivo, che è invero la funzione dell'espropriazione forzata in generale.

La posizione dell'offerente sottosoglia non muta a seconda che vi sia una pluralità di offerte ovvero una sola. Mentre nel primo caso il giudice darà comunque corso alla gara fra tutti, con i limiti di aggiudicazione dell'art. 573, ultimo comma, c.p.c., oggettivamente condizionati alle mancate istanze di assegnazione, nelle vendite coattive comuni; nella diversa ipotesi di unica offerta, il meccanismo attributivo è solamente non automatico, dipendendo dall'esercizio di un potere discrezionale motivato.

Conclusivamente, nel caso che qui ci occupa, per un verso, non appare contestato che l'immobile sia stato aggiudicato ad un prezzo inferiore a quello base, ma non per oltre un quarto di abbassamento; per altro verso, il giudice delegato ha motivatamente dato conto di conformarsi al precetto dell'art. 572, comma 3, c.p.c., mettendo in evidenza che proprio l'unicità dell'offerta e i previ numerosi esperimenti di vendita, l'ultimo dei quali - benché deserto, ma con prezzo riportato identico nell'ordinanza successiva - giustificavano una prognosi infausta ove si fosse voluto proseguire con una nuova vendita.

Fonte: dirittoegiustizia.it

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