Abuso della posizione apicale e legittimità del licenziamento del dirigente
30 Agosto 2021
In ordine ai criteri che il giudice deve applicare per valutare la sussistenza o meno di una giusta causa di licenziamento, la giurisprudenza è pervenuta a risultati sostanzialmente univoci affermando ripetutamente che per stabilire in concreto l'esistenza di una giusta causa di licenziamento, che deve rivestire il carattere di grave negazione degli elementi essenziali del rapporto di lavoro, ed in particolare di quello fiduciario, occorre valutare, da un lato, la gravità dei fatti addebitati al lavoratore, in relazione alla portata oggettiva e soggettiva dei medesimi, alle circostanze nelle quali sono stati commessi ed all'intensità dell'elemento intenzionale, dall'altro la proporzionalità fra tali fatti e la sanzione inflitta, stabilendo se la lesione dell'elemento fiduciario su cui si basa la collaborazione del prestatore di lavoro sia in concreto tale da giustificare o meno la massima sanzione disciplinare.
Nel caso di specie, il giudice dichiara la legittimità del licenziamento per giusta causa ai sensi dell'art. 2119 c.c., rilevando la grave e sistematica violazione degli obblighi di diligenza, buona fede e correttezza che devono sovrintendere all'esecuzione dei contratti di lavoro, ai sensi degli artt.1175, 1375 e 2104 c.c., in quanto il comportamento oggetto di scrutinio aveva determinato una palese situazione di grave conflitto di interessi, comportando un'illegittima commistione tra la posizione del controllore e quella del controllato.
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