Rifiuto ingiustificato alla vaccinazione: la sospensione, anche se senza retribuzione, è doverosa
30 Agosto 2021
La comunicazione del datore con la quale, in seguito ad una valutazione di idoneità alla prestazione lavorativa espressa del medico competente, è stata disposta la sospensione non retribuita del lavoratore contrario alla vaccinazione contro il virus Sars Cov-2 può configurare un provvedimento disciplinare o una misura discriminatoria?
La comunicazione datoriale con la quale è stata disposta la sospensione del lavoratore non costituisce, nell'ipotesi sottoposta, un provvedimento disciplinare o una misura discriminatoria per il rifiuto del lavoratore di sottoporsi a vaccinazione in quanto, a fronte del giudizio del medico competente di inidoneità alla prestazione causalmente connessa al mancato vaccino, la sospensione stessa configura piuttosto un doveroso provvedimento in ragione dell'obbligo gravante sul datore in forza dell'art. 2087 c.c.
A ciò deve aggiungersi quanto previsto dall'art. 20 D.lgs. n. 81/2008 in base al quale anche il lavoratore deve contribuire all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, osservando le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore ai fini della protezione individuale e collettiva.
Ne consegue che, dichiarato il dipendente non idoneo alle mansioni in quanto non vaccinato, ove non siano individuabili in seno all'organizzazione datoriale posizioni che consentano il suo reimpiego, non potrebbe ritenersi illegittima la decisione di sospensione.
Relativamente all'obbligo retributivo, la giurisprudenza ha ritenuto che se le prestazioni lavorative sono vietate dalle prescrizioni del medico competente, con conseguente legittimità del rifiuto datoriale di riceverle, non è dovuto il pagamento della retribuzione.
In sintesi, un ingiustificato rifiuto della vaccinazione contro il Sars Cov-2 rende la prestazione – ove non sia possibile un ricollocamento aliunde – inutile ed irricevibile da parte del datore in quanto non idonea al soddisfacimento dell'interesse creditorio e, incidendo sul sinallagma contrattuale, legittima la sospensione anche della controprestazione, rectius della retribuzione.
Cfr. anche Tribunale Modena ord. 19 maggio 2021. |