Legittima la sanzione se l'autovelox viene installato in una strada priva di banchina destinata alla sosta
31 Agosto 2021
Un automobilista proponeva tempestiva opposizione innanzi al Giudice di Pace di Firenze avverso il verbale di accertamento elevato dalla Polizia Municipale, deducendo la non corrispondenza del viale in cui si era verificata l'infrazione alle caratteristiche richieste dall'art. 2, comma 3, C.d.S. per la classificazione quale «strada urbana di scorrimento», nella quale soltanto avrebbe potuto collocarsi l'autovelox. Il Tribunale di Firenze, in riforma della sentenza del Giudice di Pace, condannava il Comune di Firenze al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, sul presupposto che il mancato adeguamento della strada ai requisiti previsti dalla legge non poteva consentire la collocazione dell'autovelox sul viale in questione. Il Comune di Firenze ricorre in Cassazione, contestando l'assenza di una idonea banchina destinata alla sosta.
Il ricorso è fondato. La Corte di Cassazione, infatti, afferma che il provvedimento prefettizio di individuazione delle strade lungo le quali è possibile installare apparecchiature automatiche per il rilevamento della velocità, senza obbligo di fermo immediato del conducente, può includere solo le strade del tipo imposto dalla legge e non altre: tra gli elementi necessari per la qualificazione di una strada urbana come di «scorrimento» rientra la banchina in senso proprio, ovvero uno spazio esterno rispetto alla carreggiata, destinato al passaggio dei pedoni o alla sosta di emergenza che, oltre a dover restare libero da ingombri, «abbia una larghezza tale da consentire l'assolvimento effettivo della finalità di permettere la sosta di emergenza degli utenti della strada» (Cass. civ., n. 1622/2020). Nel caso di specie, i Giudici osservano che le aree attigue alla carreggiata, essendo occupate stabilmente da ingombri, non potevano essere destinate alla sosta di emergenza, e che la legge esclude espressamente che la banchina inferiore a un metro sia destinata alla sosta, sia pure di emergenza. Per questi motivi, la Corte di accoglie il secondo motivo di ricorso e cassa la sentenza impugnata.
(Fonte: Diritto e Giustizia) |