C'è direzione e coordinamento in caso di controllo analogo di un ente pubblico su società in house
31 Agosto 2021
In caso di società in house su cui un ente pubblico locale esercita un “controllo analogo” a quello che ha sui propri uffici interni (avendo l'ente pubblico un controllo gestionale e finanziario stringente sulla società), il requisito della direzione e coordinamento deve ritenersi in re ipsa, tanto in base al condivisibile orientamento della giurisprudenza contabile, secondo cui “il ‘controllo analogo' determina l'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento nell'interesse istituzionale dell'Ente pubblico e non nell'interesse esclusivo della Società controllata.
In caso di azione di responsabilità esercitata dal curatore della società eterodiretta, con l'ente pubblico sono tenuti a rispondere, in solido, anche gli amministratori in carica al momento della rinuncia agli interessi da parte della Società, non potendo gli stessi invocare la mancanza di autonomia gestionale in ragione della direzione e coordinamento esercitati dal Comune: anche sui consiglieri di amministrazione di una partecipata pubblica gravano i medesimi gli obblighi di cui all'art. 2392 c.c., previsti per tutti gli amministratori di s.p.a.
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