Illegittima l'incorporazione di parti comuni nell'unità immobiliare di esclusiva proprietà

Redazione scientifica
31 Agosto 2021

In tema di possesso dei condomini sulle parti comuni, l'uso della cosa comune e i lavori per il miglior godimento della stessa ex art. 1102 c.c. non possono mai concretizzarsi nell'appropriazione sostanziale del bene mediante uno spoglio degli altri condomini, sicché l'effettuazione di lavori che incorporino nella proprietà individuale parti condominiali quali le scale e il pianerottolo si concretizzano in una turbativa del possesso che legittima il Condominio o uno dei singoli condomini alla relativa azione di manutenzione, a nulla rilevando che tali parti comuni siano poste a servizio esclusivo di una porzione dello stabile di proprietà esclusiva.

Due condomine proponevano azione in via principale ex art. 1168 c.c., ed in subordine ex art. 1170 c.c., nonché ex art. 703 c.p.c., nei confronti della proprietaria di due appartamenti, per la reintegrazione nel possesso, a seguito di spoglio violento e clandestino: nello specifico, la condomina era stata accusata di aver inglobato parti comuni condominiali (pianerottoli e scale) all'interno dei propri appartamenti, in tal modo unendoli e collegandoli.

Il giudice di primo grado, tuttavia, rigettava il ricorso, ritenendo che le ricorrenti non godessero di un legittimo possesso di beni: in particolare, il giudice a quo evidenziava che, in relazione alla categoria dei beni condominiali arrecanti un'utilità soggettiva ai condomini, è necessario che il ricorrente provi uno specifico utilizzo del bene da parte del condomino-comproprietario, pena il rigetto della domanda possessoria.

Le ricorrenti propongono reclamo al Collegio, lamentando la violazione e falsa applicazione degli artt. 1168 e 1170 c.c., con riferimento agli artt. 1102 e 1117 c.c.

Il ricorso è fondato. Il Collegio, infatti, afferma che la porzione di pianerottolo e la scala oggetto del procedimento possessorio costituiscono parti comuni dell'edificio in base a quanto disposto dall'art. 1117, n. 1, c.c. Sul punto, la Suprema Corte ha già avuto modo di affermare che, in tema di possesso dei condomini sulle parti comuni, «l'uso della cosa comune e i lavori per il miglior godimento della stessa ex art. 1102 c.c. non possono mai concretizzarsi nell'appropriazione sostanziale del bene mediante uno spoglio degli altri condomini, sicché l'effettuazione di lavori che incorporino nella proprietà individuale parti condominiali quali le scale e il pianerottolo si concretizzano in una turbativa del possesso che legittima il condominio o uno dei singoli condomini alla relativa azione di manutenzione, a nulla rilevando che tali parti comuni siano poste a servizio esclusivo di una porzione dello stabile di proprietà esclusiva» (Cass. civ., ord., 11 settembre 2020, n. 18929). Nel caso di specie, pertanto, nonostante l'uso sporadico delle scale e del pianerottolo da parte delle ricorrenti, l'appropriazione avvenuta mediante «fisica incorporazione/inglobamento» dei beni condominiali nella proprietà esclusiva della condomina, con alterazione e sottrazione definitiva alla possibilità di godimento collettivo, non può considerarsi ammissibile e configura uno spoglio del compossesso: nello specifico, il Collegio evidenzia che l'incorporazione della porzione di pianerottolo e delle scale nella sua proprietà esclusiva, con conseguente «fisica impossibilità» di raggiungere il livello dell'edificio posto al piano seminterrato, lede anche il c.d. «compossesso oggettivo» di beni ex art. 1117, n. 1, c.c., che sono «oggettivamente utili» alle singole unità immobiliari, per destinazione materiale e funzionale.

Fonte: dirittoegiustizia.it