Esclusa la riqualificazione di una cessione totalitaria di quote sociali

La Redazione
20 Marzo 2020

L'art. 20 del TUR (d.P.R. n. 131/1986) non attribuisce agli uffici finanziari un generalizzato potere di sostituire alla qualificazione giuridica propria degli atti portati a registra­zione una qualificazione diversa, finalizzata ad incrementare l'onere tributario complessivo.

L'art. 20 del TUR (d.P.R. n. 131/1986) non attribuisce agli uffici finanziari un generalizzato potere di sostituire alla qualificazione giuridica propria degli atti portati a registrazione una qualificazione diversa, finalizzata ad incrementare l'onere tributario complessivo. Di conseguenza, in caso di un'operazione qualificata come cessione totalitaria di quota, l'imposta di registro quale imposta d'atto può essere pretesa valutando esclusivamente i termini e le condizioni dell'atto portato alla registrazione, senza potersi avventurare in ricostruzioni ultronee basate sull'analisi degli effetti del collegamento negoziale di più contratti o dei comportamenti delle parti, o comunque di un qualunque elemento che sia esterno all'atto in sé.

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