Nei giudizi in tema di adottabilità del minore il lockdown ha sospeso i termini processuali?
01 Settembre 2021
In un procedimento in tema di dichiarazione dello stato di adottabilità di minori, la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla ricorrente – avverso la decisione della Corte di appello – in quanto «la notificazione del ricorso per cassazione, effettuata ai sensi della l. 53/1994 da parte del difensore della ricorrente, ha avuto luogo successivamente alla scadenza del termine di trenta giorni previsto dall'art. 17, comma 2, l. 184/1983 decorrente dalla notificazione della sentenza impugnata, effettuata a cura della cancelleria della Corte d'appello il 29 aprile 2020».
I giudici hanno inoltre rilevato che «non può condividersi, in contrario, la precisazione contenuta nel ricorso, secondo cui, essendo stata la sentenza pubblicata il 29 aprile 2020, e quindi in pendenza della sospensione disposta dal d.l. 18/2020, art. 83, comma 2, convertito con modificazioni dalla l. 27/2020, e prorogata dal d.l. 23/2020, art. 36, comma 1, convertito con modificazioni dalla l. 40/2020, la decorrenza del predetto termine doveva ritenersi differita al 12 maggio 2020. Invero, «l' art. 83cit., nel disporre la sospensione dal 9 marzo al 15 aprile 2020 (termine poi prorogato all'11 maggio 2020 dall' art. 36, comma 1,cit.) del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali, nonché il differimento della decorrenza dei termini che abbiano avuto inizio durante il periodo di sospensione ( comma 2), ha fattoinfatti salve una serie di ipotesi , elencate al comma 3, nelle quali le predette disposizioni non operano: tra le stesse, il comma 3, lett. a)include specificamente le «cause di competenza del tribunale per i minorenni relative alle dichiarazioni di adottabilità, ai minori non accompagnati, ai minori allontanati dalla famiglia ed alle situazioni di grave pregiudizio», nonché «tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti» (la norma in esame è stata successivamente modificata dalla legge di conversione, la quale ha sostituito le parole «ai minori allontanati dalla famiglia ed alle situazioni di grave pregiudizio» con quelle «e ai minori allontanati dalla famiglia quando dal ritardo può derivare un grave pregiudizio e, in genere, procedimenti in cui è urgente e indifferibile la tutela di diritti fondamentali della persona). Ebbene, l'espressa menzione delle cause relative alle dichiarazioni di adottabilità, non accompagnata da ulteriori specificazioni, rende evidente la volontà del legislatore di escludere l'operatività della sospensione indipendentemente dalla fase o dal grado in cui il processo pendeva alla data della sospensione, e quindi anche per i giudizi d'impugnazione, ivi compreso quello di legittimità.
Tratto da: www.dirittoegiustizia.it |