La riassunzione dei processi a seguito dell'incostituzionalità della seconda proroga della sospensione delle procedure esecutive sull'abitazione principale

Maurizio Tarantino
01 Settembre 2021

L'art. 54-ter del d.l. n. 18/2020 ha destato grandi perplessità tra gli operatori del settore delle esecuzioni immobiliari per il suo impatto nel processo esecutivo. Per tali motivi, a seguito delle contestazioni dei giudici di merito, con la sentenza n. 128 del 22 giugno 2021, il giudice delle leggi ha dichiarato l'illegittimità costituzionale - con riferimento agli artt. 3, comma 1, e 24, commi 1 e 2, Cost. - dell'art. 13, comma 14, del d.l. 31 dicembre 2020, n. 183, come convertito, nella parte in cui ha previsto la seconda proroga (dal 1° gennaio al 30 giugno 2021), disponendo la temporanea sospensione delle procedure esecutive aventi ad oggetto l'abitazione principale, poiché il bilanciamento ad essa sotteso è divenuto, nel tempo, irragionevole e sproporzionato, avendo il legislatore prorogato una misura generalizzata e di extrema ratio, mentre avrebbe dovuto specificare i presupposti soggettivi e oggettivi della misura, anche eventualmente demandando al vaglio dello stesso giudice dell'esecuzione il contemperamento in concreto degli interessi in gioco.
Il quadro normativo

Con una prima ordinanza del 13 gennaio 2021, il giudice dell'esecuzione immobiliare presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto sollevava - con riferimento agli artt. 3, comma 2, 24, comma 1, 47, comma 2, 111, comma 1, e 117, comma 1, Cost. - quest'ultimo in relazione agli artt. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) - questioni di legittimità costituzionale dell'art. 54-ter del d.l. n. 18/2020, modificato e prorogato nel termine di efficacia al 31 dicembre 2020 dall'art. 4, comma 1, del d.l. n. 137/2020, convertito, con modificazioni, in l. n. 176/2020, e ulteriormente prorogato nel termine d'efficacia al 30 giugno 2021 dall'art. 13, comma 14, del d.l. n. 183/2020. Successivamente, con altra ordinanza del 18 gennaio 2021, il giudice delle esecuzioni immobiliari presso il Tribunale di Rovigo sollevava - con riferimento agli artt. 3, 24, 41, 42, comma 3, 47, 111 e 117, comma 1, Cost. - quest'ultimo in relazione agli artt. 6 CEDU e 16 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE) - questioni di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 4, comma 1, del d.l. n. 137/2020, come convertito, e 13, comma 14, del d.l. n. 183/2020, come convertito, laddove, come visto, hanno esteso il termine di efficacia dell'art. 54-ter del d.l. n. 18/2020, come convertito, rispettivamente, al 31 dicembre 2020 e al 30 giugno 2021. Tra le varie contestazioni, i giudici rimettenti eccepivano che il legislatore non avrebbe ponderato adeguatamente né i contrapposti interessi delle parti del processo esecutivo, né l'incidenza negativa che una progressiva stabilizzazione della misura di sospensione potrebbe avere sui tassi di interesse dei mutui, per la crescente incertezza dei creditori “istituzionali” sulle possibilità di recupero coattivo delle somme erogate (Trib. Barcellona Pozzo di Gotto); inoltre, secondo l'altro giudicante (Trib. Rovigo 18 gennaio 2021), la libertà di iniziativa economica privata era stata compromessa dall'incidenza negativa a causa della proroga dell'efficacia dell'art. 54-ter del d.l. n. 18/2020, sulle prospettive di recupero giudiziale del credito, senza che sussistevano ragioni giustificative di tale previsione diverse dalla tutela delle esigenze abitative dei soggetti ritenuti economicamente più deboli, scopo estraneo all'emergenza epidemiologica e che doveva essere perseguito dal legislatore mediante politiche strutturali di sostegno del diritto all'abitazione. Invero, non poteva essere realizzato mediante una sospensione sine die delle procedure esecutive ma, piuttosto, anche nell'ottica della solidarietà sociale di cui all'art. 2 Cost., attraverso interventi di sostegno in favore dei soggetti che versano in particolari condizioni di disagio economico.

Premesso ciò, i giudici della Corte Costituzionale hanno ritenuto che le questioni sollevate dalle due ordinanze di rimessione, in massima parte, si sovrappongono sia per le disposizioni censurate, sia per i parametri evocati, e quindi oggettivamente connesse. Pertanto, i relativi giudizi sono stati riuniti e definiti con un'unica decisione.

Il provvedimento della Corte Costituzionale n. 128/2021

Secondo la Corte Costituzionale, entrambe le ordinanze sono state pronunciate nel gennaio dell'anno 2021 a fronte di istanze depositate nello stesso mese, sicché la norma indubbiata, anche tenendo conto di quanto si evince dal tenore delle censure formulate, va identificata più specificamente nell'art. 13, comma 14, del d.l. n. 183/2020, come convertito, che ha disposto la (seconda) proroga della sospensione delle procedure esecutive immobiliari aventi ad oggetto l'abitazione principale del debitore esecutato dal 1° gennaio al 30 giugno 2021. Ebbene, osservano i giudici della Consulta che, nel contesto normativo emergenziale, non è stata introdotta una disciplina specifica per le procedure esecutive, che sono state regolate dalle richiamate norme, pur con i dovuti adattamenti, resi necessari dai peculiari adempimenti, implicanti non di rado contatti ravvicinati tra persone, che caratterizzano le relative attività, soprattutto nelle espropriazioni immobiliari. Anche nella seconda fase, ossia quella ricompresa tra l'11 maggio e il 30 giugno 2020, l'esame delle circolari degli uffici giudiziari mostra che nelle procedure esecutive sono state svolte le sole attività urgenti e di norma sono state differite le vendite forzate; ciò anche in ragione della sospensione generalizzata delle attività nel periodo precedente che non aveva consentito di porre in essere, entro i termini previsti dall'art. 490 c.p.c., i necessari adempimenti pubblicitari. Dunque, in questo generale quadro legislativo deve essere collocato l'art. 54-ter del d.l. n. 18/2020, che ha stabilito che, “al fine di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in tutto il territorio nazionale è sospesa, per la durata di sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare, di cui all'articolo 555 del codice di procedura civile, che abbia ad oggetto l'abitazione principale del debitore”.

L'art. 54-ter si è caratterizzato, sin dall'inizio, rispetto alle disposizioni dettate dall'art. 83 dello stesso d.l. n. 18/2020 per il processo civile, per aver contemplato una sospensione generalizzata delle attività di alcune procedure esecutive immobiliari (quelle aventi ad oggetto l'abitazione principale del debitore) e non solo dei termini per il compimento degli atti processuali. Tutto ciò premesso, i giudici della Corte Costituzionale hanno ritenuto fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate in riferimento agli artt. 3, comma 1, e 24, commi 1 e 2, Cost., con assorbimento delle altre. Di seguito gli aspetti principali della motivazione dei giudici della Consulta.

L'azione esecutiva

Si legge nel provvedimento che la garanzia - riconosciuta dall'art. 24, comma 1, Cost. - di poter agire in giudizio per la tutela dei propri diritti comprende anche l'esecuzione forzata, che è diretta a rendere effettiva l'attuazione del provvedimento del giudice (Corte Cost. n. 522/2002). Difatti, la tutela in sede esecutiva è componente essenziale del diritto di accesso al giudice: l'azione esecutiva rappresenta uno strumento indispensabile per l'effettività della tutela giurisdizionale perché consente al creditore di soddisfare la propria pretesa in mancanza di adempimento spontaneo da parte del debitore (ex plurimis, Corte Cost. sent. n. 225/2018, n. 198/2010, n. 335/2004, n. 522/2002 e n. 321/1998). Pertanto, secondo i giudici, la fase di esecuzione coattiva delle decisioni di giustizia, proprio in quanto componente intrinseca ed essenziale della funzione giurisdizionale, deve ritenersi costituzionalmente necessaria, stante che “il principio di effettività della tutela giurisdizionale rappresenta un connotato rilevante di ogni modello processuale". È certo riservata alla discrezionalità del legislatore la conformazione degli istituti processuali, con il limite della manifesta irragionevolezza o arbitrarietà della disciplina; ma tale limite è valicato ogniqualvolta emerga un'ingiustificabile compressione del diritto di agire. Dunque, secondo i principi della Consulta la sospensione delle procedure esecutive deve costituire, pertanto, un evento eccezionale: “un intervento legislativo - che di fatto svuoti di contenuto i titoli esecutivi giudiziali conseguiti nei confronti di un soggetto debitore - può ritenersi giustificato da particolari esigenze transitorie qualora […] siffatto svuotamento sia limitato ad un ristretto periodo temporale” (Corte Cost. n. 1867/2013). Tuttavia, gli stessi giudici ammettono che il legislatore ordinario - in presenza di altri diritti meritevoli di tutela, come quello fondamentale all'abitazione - può procrastinare la soddisfazione del diritto del creditore alla tutela giurisdizionale anche in sede esecutiva; però, deve sussistere un ragionevole bilanciamento tra i valori costituzionali in conflitto, da valutarsi considerando la proporzionalità dei mezzi scelti in relazione alle esigenze obiettive da soddisfare e alle finalità perseguite (Corte Cost. n. 212/2020).

Il diritto all'abitazione

Il presupposto della sospensione della procedura esecutiva, ovvero la circostanza che il bene pignorato costituisca l'abitazione principale del debitore - ossia il luogo dove dimora abitualmente, coincidente in genere con la residenza anagrafica, e non necessariamente, a dispetto della rubrica dello stesso art. 54-ter, con la “prima casa” - è indicato dalla legge, e quindi il giudice dell'esecuzione per adottare il provvedimento in questione deve, senza alcun potere discrezionale, limitarsi a verificarne la ricorrenza. A tal proposito, i giudici della Consulta hanno evidenziato che nella fattispecie in esame, in particolare, viene in rilievo il diritto all'abitazione, che costituisce “diritto sociale” (Corte Cost. n. 106/2018 e n. 559/1989) e rientra fra i requisiti essenziali caratterizzanti la socialità cui si conforma lo Stato democratico voluto dalla Costituzione (Corte Cost. n. 44/2020). Dunque, tale diritto, secondo la giurisprudenza, benché non espressamente menzionato, deve ritenersi incluso nel catalogo dei diritti inviolabili e il suo oggetto - l'abitazione - deve considerarsi “bene di primaria importanza” (Corte Cost. n. 79/2020, n. 166/2018, n. 161/2013, n. 61/2011 e n. 404/1988). Premesso ciò, osserva la Corte Costituzionale che anche nell'ipotesi in cui sia in discussione il diritto all'abitazione del debitore esecutato, la sospensione delle procedure esecutive può tuttavia essere contemplata dal legislatore solo a fronte di circostanze eccezionali e per un periodo di tempo limitato, e non già con una serie di proroghe, che superino un ragionevole limite di tollerabilità.

La ragionevolezza e proporzionalità del bilanciamento sotteso alla proroga della sospensione delle esecuzioni aventi ad oggetto l'abitazione principale del debitore esecutato

Osservano i giudici della Consulta che la disciplina in esame non fornisce una definizione di “abitazione principale”, la quale però può rinvenirsi nella normativa tributaria e segnatamente nell'art. 10, comma 3-bis, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (“Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi”), in tema di oneri deducibili dal reddito complessivo; disposizione, questa, che prevede che, “per abitazione principale si intende quella nella quale la persona fisica, che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, o i suoi familiari dimorano abitualmente”. La sospensione, dunque, investe tutti gli atti della procedura e quindi anche l'emanazione del decreto di trasferimento del bene espropriato contenente l'ordine di rilascio ai sensi dell'art. 586, comma 2, c.p.c. A tal proposito, si osserva che la seconda proroga (ai sensi dell'art. 13, comma 14, del d.l. n. 183/2020) - la cui ragionevolezza (art. 3, comma 1, Cost.) e proporzionalità rispetto al diritto alla tutela giurisdizionale anche nella fase esecutiva (art. 24, commi 1 e 2, Cost.) oggetto delle censure in esame - ha ulteriormente differito tale termine al 30 giugno 2021. Ciò che qui soprattutto rileva è che, in occasione delle due proroghe, il bilanciamento - tra il diritto del creditore procedente alla tutela giurisdizionale nella forma esecutiva e l'eccezionale protezione, giustificata dall'emergenza pandemica, del debitore esecutato per conservargli la disponibilità della sua abitazione principale - sotteso alla misura in esame è rimasto invariato nei termini inizialmente valutati dal legislatore, che ha introdotto il blocco di tali esecuzioni. Oltre a ciò, in “maniera parallela”, il legislatore con l'art. 103, comma 6, dello stesso d.l. n. 18/2020 ha previsto che “l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, è sospesa fino al 1° settembre 2020”, data poi differita al 31 dicembre 2020 dall'art. 17-bis, comma 1, del d.l. n. 34/2020, come convertito. Secondo il ragionamento della Consulta, l'inclusione nel raggio applicativo di tale disposizione anche dell'ordine di rilascio contenuto nel decreto di trasferimento del bene espropriato è testualmente prevista dall'art. 13, comma 13, del d.l. n. 183/2020, come convertito, che ulteriormente proroga la sospensione dell'esecuzione di alcuni provvedimenti di rilascio degli immobili. Quindi, alla luce di questo meccanismo normativo, la norma censurata finisce con l'assicurare un plus di protezione al debitore esecutato, quando oggetto della procedura è la sua abitazione principale; una protezione ulteriore che copre tutti gli atti della procedura esecutiva e che si aggiunge, sovrapponendosi, a quella più specifica, concernente la sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili anche ad uso non abitativo, prevista da un'altra disposizione.

La sovrapposizione di normative e adattamento delle misure emergenziali dettate per i giudizi civili

Inizialmente (prima fase), il legislatore aveva previsto il rinvio d'ufficio delle udienze di tutti i procedimenti civili (oltre che penali) con sospensione del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto fino al 15 aprile 2020, data poi estesa fino al successivo 11 maggio (art. 83, commi 1 e 2, dello stesso d.l. n. 18/2020). Questa prima fase di emergenza pandemica aveva giustificato un temporaneo blocco pressoché totale dell'attività giudiziaria, che quindi si era sovrapposto alla sospensione sia delle procedure esecutive aventi ad oggetto l'abitazione principale del debitore (art. 54-ter), sia dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili in genere (art. 103, comma 6).

Successivamente, a causa dell'evoluzione della situazione emergenziale, il legislatore ha previsto - quanto al settore della giustizia - misure mirate e finalizzate alla ripresa dell'attività giudiziaria.

Dunque, si è transitati così alla seconda fase, connotata dall'adozione di linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze, nonché del loro possibile rinvio a data successiva al 30 giugno 2020 nei procedimenti civili e penali, peraltro con alcune eccezioni tipizzate.

A ciò ha fatto seguito una terza fase (dapprima fino al 31 ottobre 2020), introdotta dall'art. 221 del d.l. n. 34/2020 prevedendo l'obbligatorietà del deposito degli atti introduttivi con modalità telematiche, la c.d. cartolarizzazione dell'udienza e la possibilità dell'udienza civile a distanza (telematica). Dopo, prorogata ulteriormente al 31 dicembre 2020. Un ulteriore adattamento degli istituti processuali si è avuto con l'art. 23 del d.l. n. 137/2020, come convertito, con la previsione, in particolare, dell'udienza a porte chiuse e della cosiddetta camera di consiglio telematica. Oltre a questo progressivo adattamento delle misure emergenziali dettate per i giudizi civili, comprensivi delle procedure esecutive, non è rimasta estranea neppure la prevista sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili (fattispecie distinta rispetto alla sospensione delle procedure esecutive aventi ad oggetto l'abitazione principale). Difatti, più recentemente l'art. 40-quater del d.l. n. 41/2021 ha stabilito che la sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, è prorogata: a) fino al 30 settembre 2021 per quelli adottati dal 28 febbraio 2020 al 30 settembre 2020; b) fino al 31 dicembre 2021 per quelli adottati dal 1° ottobre 2020 al 30 giugno 2021.

Il protrarsi del sacrificio richiesto ai creditori procedenti in executivis

In virtù di quanto innanzi esposto, nonostante la progressiva evoluzione della disciplina processuale, tuttavia, osservano i giudici della Consulta, la prevista sospensione delle procedure esecutive aventi ad oggetto l'abitazione principale è invece rimasta invariata nei suoi presupposti fino alla seconda proroga, oggetto delle censure in esame: è mancato cioè un aggiustamento dell'iniziale bilanciamento sia quanto alla possibile selezione degli atti della procedura esecutiva da sospendere, sia soprattutto quanto alla perimetrazione dei beneficiari del blocco. Su questo punto, in particolare, sostiene la Corte che “inizialmente” l'individuazione della sospensione - perché fatta con riferimento alla mera circostanza che il debitore esecutato dimorasse nell'abitazione principale e che questa fosse assoggettata ad esecuzione forzata - poteva giustificarsi per rendere più agevole, rapida e immediatamente efficace la misura di protezione. Ma, in prosieguo di tempo, sono emerse l'irragionevolezza e la sproporzione di un bilanciamento calibrato su tutti, indistintamente, i debitori esecutati. Difatti, il protrarsi del sacrificio richiesto ai creditori procedenti in executivis, che di per sé non costituiscono una categoria privilegiata e immune dai danni causati dall'emergenza epidemiologica, avrebbe dovuto essere dimensionato rispetto alle reali esigenze di protezione dei debitori esecutati, con l'indicazione di adeguati criteri selettivi quali previsti, tra gli altri, in materia di riscossione esattoriale (art. 76, comma 1, lett.a, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, recante “Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito”). Invece, nella proroga della sospensione delle procedure esecutive aventi ad oggetto l'abitazione principale, di cui alla disposizione censurata, nessun criterio selettivo è stato previsto a giustificazione dell'ulteriore protrarsi della paralisi dell'azione esecutiva. Per meglio dire, con questa “politica normativa”, il legislatore ha prorogato una misura generalizzata e di extrema ratio (sospensione delle predette espropriazioni immobiliari), mentre, a parere dei giudici, avrebbe dovuto specificare i presupposti soggettivi e oggettivi della misura, anche eventualmente demandando al vaglio dello stesso giudice dell'esecuzione il contemperamento in concreto degli interessi in gioco.

L'incostituzionalità della seconda proroga

Dunque, il bilanciamento sotteso alla temporanea sospensione delle procedure esecutive aventi ad oggetto l'abitazione principale è divenuto, nel tempo, irragionevole e sproporzionato, inficiando la tenuta costituzionale della seconda proroga (dal 1° gennaio al 30 giugno 2021), prevista dell'art. 13, comma 14, del d.l. n. 183/2020, come convertito; disposizione, questa, dichiarata illegittima per violazione degli artt. 3, comma 1, e 24, commi 1 e 2, Cost., con assorbimento di tutti gli altri parametri. Tuttavia, conclude la Corte Costituzione:Resta ferma in capo al legislatore, ove l'evolversi dell'emergenza epidemiologica lo richieda, la possibilità di adottare le misure più idonee per realizzare un diverso bilanciamento, ragionevole e proporzionato, contemperando il diritto all'abitazione del debitore esecutato e la tutela giurisdizionale in executivis dei creditori procedenti”.

In conclusione

In base al disposto dell'art. 136 Cost., la norma dichiarata incostituzionale cessa la sua efficacia ex nunc, ovvero dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza e, quindi, con riferimento al caso che ci occupa, dal 23 giugno 2021. A tal proposito, secondo i primi commentatori della pronuncia della Corte Costituzionale, tale data sarebbe, pertanto, da considerare come dies a quo per il computo del termine semestrale per la riassunzione di cui all'art. 627 c.p.c. Dunque, escludendo il periodo relativo all'ultima proroga considerata in contrasto con la nostra carta costituzionale; secondo questa posizione, se i termini decorressero dal 31 dicembre 2020, questi sarebbero inevitabilmente già decorsi. Di conseguenza, si verificherebbe una “grave” situazione: un danno ai creditori a fronte dell'emissione di una pronuncia della Corte Costituzionale che, al contrario, era volta apertamente a tutelarli.

Secondo altra posizione, nel momento in cui è stata “eliminata” dal nostro ordinamento la proroga della sospensione al 30 giugno 2021, in mancanza di un termine fissato dal giudice dell'esecuzione, il termine semestrale ex art. 627 c.p.c. decorrerebbe dal 31 dicembre 2020 (e, cioè, dalla proroga fissata dall'art. 4, comma 1, primo periodo, del d.l. n. 137/2020) e, pertanto, “potrebbe in ipotesi” ritenersi la presentazione dell'istanza di riassunzione entro il 30 giugno e non più il 31 dicembre 2021. Anche in tal caso, gli autori della posizione in commento, precisano che sarebbe opportuno optare per la via prudenziale e cautelativa del deposito entro il 30 giugno per scongiurare l'estinzione del processo con pericolose conseguenze di carattere risarcitorio e di responsabilità nei confronti del creditore assistito.

Ebbene, nonostante la posizione autorale della critica in commento, in merito alle citate e possibili conseguenze, a seguito del provvedimento della Corte Costituzionale, sono state pubblicate alcune circolari e chiarimenti di diversi Tribunali.

Tra i vari chiarimenti, ad esempio, con la Circolare del 24 giugno 2021, il Tribunale di Roma ha osservato che: a) per i pignoramenti notificati a far data dal 1° gennaio 2021 non ha operato alcuna sospensione del procedimento esecutivo; b) i ricorsi in riassunzione, depositati a far data dal 1° gennaio 2021 nei procedimenti interessati dalla sospensione di cui all'art. 54-ter citato, sono da ritenersi efficaci ai sensi dell'art. 627 c.p.c. Dunque, il Tribunale di Roma ha, quindi, disposto che: “sono revocati i provvedimenti con cui i ricorsi in riassunzione depositati a far data dal 1° gennaio 2021 nei procedimenti interessati dalla sospensione di cui all'art. 54-ter citato sono stati disattesi (con le varie formule adottate: “rigetto”, “non luogo a provvedere”, “visto agli atti”, ecc.); per le procedure esecutive interessate dalla sospensione di cui all'art. 54-ter cit. si richiamano i precedenti provvedimenti uniformi emessi nelle date del 23 giugno 2020 e del 30 ottobre 2020 ai fini della prosecuzione delle stesse che, tra le altre, prevedono il deposito di ricorso in riassunzione”. Quindi, il Tribunale di Roma prende atto dell'intervenuta declaratoria di incostituzionalità, per effetto della quale l'efficacia della sospensione delle procedure esecutive ex art. 54-ter è cessata al 31 dicembre 2020.

Invece, secondo il Tribunale di Napoli (Circolare 30 giugno 2021), nel caso in cui per effetto dell'art. 54-ter del d.l. n. 18/2020, il giudice dell'esecuzione abbia rinviato ad altra udienza, senza emettere formale provvedimento di sospensione dell'espropriazione, non è necessario presentare istanza di prosecuzione e/o di riassunzione, per cui alla cessazione della efficacia della disposizione, vi sarà l'automatica ripresa della procedura. A sostegno di questa posizione, il Tribunale di Teramo (Circolare 30 giugno 2021) ha osservato che non dovrà essere depositata alcuna istanza di riassunzione nelle singole procedure, né se vi sia stata specifica declaratoria di sospensione ai sensi della norma dichiarata incostituzionale sopra indicata né se tale declaratoria non vi sia stata da parte del G.E. (per difetto dei presupposti legittimanti, per difetto della relativa istanza degli interessati o per qualsiasi altro motivo); le istanze di riassunzione che saranno depositate alla luce della sentenza della Corte Costituzionale suddetta non saranno poste in visione ai G.E. dalla Cancelleria e non saranno oggetto di alcun provvedimento da parte dei G.E.; rimangono confermate le udienze di prosieguo già fissate a data successiva al 30/06/2021 e sono da ritenersi confermati tutti gli adempimenti già disposti nelle procedure nella quali vi è stata specifica declaratoria di sospensione ai sensi della norma sopra richiamata. Dunque, con quest'ultimo provvedimento, è stata disposa la immediata ripresa delle operazioni di vendita e di stima da parte dei professionisti delegati e degli esperti stimatori, laddove le stesse siano state sospese con specifico provvedimento del G.E.

In conclusione, nonostante il provvedimento del Tribunale capitolino, gli altri Tribunali, invece, hanno iniziato ad attivarsi con le varie comunicazioni che stanno pervenendo dalle Sezioni esecuzioni immobiliari della riassunzione d'ufficio e/o la riattivazione di tutte le procedure esecutive e di tutti i giudizi divisionali sospesi anche in mancanza di una apposita istanza di riassunzione. Sicuramente (forse), quest'ultima, una soluzione conforme al dettato legislativo e che riconduce la questione all'applicazione della procedura civile.

Riferimenti

Voltaggio, Declaratoria di incostituzionalità della proroga della sospensione ex art. 54-ter. Circolari e riassunzione dei processi sospesi, in Inexecutivis.it, 1° luglio 2021;

Domenegatti, Risvolti pratici dell'illegittimità dell'art. 54-ter,in Iusletter.com, 29 giugno 2021;

Incostituzionalità della sospensione delle procedure “prima casa” e riflessi operativi: la Circolare del Tribunale di Roma, in Expartecreditoris.it, 24 giugno 2021;

Tarantino, Blocco dell'esecuzione immobiliare e della procedura di sfratto: illegittimità costituzionale ed effetti sulla compravendita, in Condominioelocazione.it, 23 giugno 2021;

Amendolagine, La proroga della sospensione delle procedure esecutive sulla “prima casa” è incostituzionale?, in Condominioelocazione.it, 11 febbraio 2021.

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