Redazione scientifica
02 Settembre 2021

In tema di opposizione avverso il provvedimento di liquidazione del compenso al CTU, il giudice di cui all'art. 15 del d.lgs. 150/2011 ha il potere dovere di richiedere gli atti, i documenti e le informazioni necessarie ai fini della decisione, essendo la locuzione «può» contenuta in tale norma da intendersi non come espressione di mera discrezionalità, bensì come potere di decidere causa cognita.

Il Tribunale di Bologna ha respinto l'opposizione proposta dall'avv. J.M. avverso il decreto di liquidazione dei compensi professionali in regime di patrocinio a spese dello Stato (si discuteva in particolare del diniego di liquidazione delle voci relative ad istanze di autorizzazione ad allontanarsi dal proprio domicilio, avanzate dal legale per conto di un cliente sottoposto alla misura della sorveglianza speciale con divieto di allontanamento dal Comune di dimora). Il Tribunale ha motivato il provvedimento sotto il profilo della mancata allegazione della documentazione relativa alle istanze. L'avv. J.M. proponeva ricorso per cassazione, atteso che, secondo lo stesso, il magistrato doveva provvedere alla liquidazione anche in assenza di allegazione, ben potendo reperire la documentazione nel fascicolo del procedimento che si trovava nella sua disponibilità.

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato. Invero, pur dovendosi ribadire che (Cass. civ. n. 1470/2018) il ricorso avverso il decreto di liquidazione del compenso all'ausiliario del magistrato, nel regime introdotto dall'art. 170 d.P.R. 115/2002 – come già nella vigenza della l. 319/1980 – non è atto di impugnazione, ma atto introduttivo di un procedimento contenzioso, nel quale il giudice adito ha il potere-dovere di verificare la correttezza della liquidazione in base ai criteri legali, a prescindere dalle prospettazioni dell'istante – con il solo obbligo di non superare la somma richiesta, in applicazione del principio di cui all'art. 112 c.p.c. – e di regolare le spese secondo il principio della soccombenza, il procedimento previsto dal legislatore non consente una rigida applicazione del principio dell'onere della prova. E' stato, infatti, reiteratamente affermato da questa Corte che «in tema di opposizione avverso il provvedimento di liquidazione del compenso al CTU, il giudice di cui all'art. 15 del d.lgs. 150/2011 ha il potere dovere di richiedere gli atti, i documenti e le informazioni necessarie ai fini della decisione, essendo la locuzione «può» contenuta in tale norma da intendersi non come espressione di mera discrezionalità, bensì come potere di decidere causa cognita, senza limitarsi a fare meccanica applicazione della regola formale del giudizio fondata sull'onere della prova (Cass. civ., n. 2206/2020; Cass. civ., n. 19690/2015)».

Tratto da: www.dirittoegiustizia.it

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