Udienza prefallimentare convocata nelle more dell'approvazione del bilancio di esercizio: obblighi documentali del debitore

02 Settembre 2021

La società debitrice, una s.r.l., che alla data dell'udienza prefallimentare non avrà ancora approvato l'ultimo bilancio, può presentare, in sostituzione, il progetto di bilancio redatto dagli amministratori?

Ai sensi dell'art. 15, comma 5, l.fall. relativo al procedimento per la dichiarazione di fallimento, “ (…), il tribunale dispone che l'imprenditore depositi i bilanci relativi gli ultimi tre esercizi (…)”. La società debitrice, una s.r.l., che alla data dell'udienza prefallimentare non avrà ancora approvato l'ultimo bilancio, può presentare, in sostituzione, il progetto di bilancio redatto dagli amministratori?

L'art. 15 l. fall. fissa tra gli obblighi documentali del debitore in sede prefallimentare anche quello di produrre i bilanci riferiti agli ultimi tre esercizi, da intendersi come esercizi chiusi prima della data di deposito dell'istanza di fallimento.

La norma corrisponde così alla disciplina prevista dall'art. 1 l.fall. che impone per il calcolo delle soglie di fallibilità di dare rilievo alla sola documentazione relativa agli esercizi chiusi prima della data di deposito dell'istanza e non a fatti e documenti successivi.

In questa prospettiva è dunque da ritenere che il termine “ bilanci” vada adottato in senso formale e tecnico e che dunque l'obbligo non possa essere assolto tramite la produzione di documenti equipollenti o che, pur avendo lo stesso contenuto, come avviene per il progetto di bilancio, non siano stati ancora approvati dall'assemblea dei soci.

Del resto, i parametri che scandiscono il superamento della soglia di fallibilità non possono che derivare da atti regolarmente approvati e iscritti al registro delle Imprese.

Tuttavia, in caso di udienza prefallimentare convocata nelle more dell'approvazione del bilancio di esercizio, si suggerisce di far presente in ogni caso questa circostanza al tribunale e di depositare la bozza di bilancio perché l'organo giudiziario faccia le valutazioni del caso circa l'istanza di fallimento.

Lo stesso comportamento andrà adottato nell'ipotesi di udienza fissata prima che sia approvato il primo bilancio di esercizio: la società che avrà avuto una durata inferiore ai 12 mesi non potrà presentare alcun bilancio approvato e adeguatamente pubblicizzato. Il debitore, producendo la bozza di bilancio insieme al resto della documentazione, potrà peraltro dimostrare la propria buona fede nell' assolvere all'onere della prova.

Vale la pena di segnalare, infine, che anche il nuovo CCI non è intervenuto sul punto: l'art. 39 si è, infatti, limitato semplicemente a fissare, ampliandola, la documentazione che il debitore deve depositare quando chiede l'accesso ad una procedura regolatrice della crisi o dell'insolvenza.

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