Natura del giudizio di opposizione allo stato passivo e inapplicabilità dell'art. 347 c.p.c.

03 Settembre 2021

Non costituisce causa di improcedibilità del giudizio di opposizione allo stato passivo la mancata produzione della copia autentica del provvedimento impugnato del giudice delegato.
Massima

Non costituisce causa di improcedibilità del giudizio di opposizione allo stato passivo la mancata produzione della copia autentica del provvedimento impugnato del giudice delegato.

Il caso

Con ordinanza pubblicata il 4 aprile 2021 la VI sezione della Corte di Cassazione accoglieva il ricorso avverso una pronuncia del Tribunale di Siracusa del 10 giugno 2020, con cui veniva dichiarato improcedibile un giudizio di opposizione allo stato passivo per l'omessa produzione della copia del provvedimento impugnato del giudice delegato. Quest'ultimo, decidendo sulla domanda di insinuazione allo stato passivo presentata da una società per azioni per un credito di euro 394.367,13, assistito da privilegio per l'importo di 372.846,72 euro e chirografario per l'importo di euro 21.502,43, aveva deciso di ammettere l'istanza per un ammontare nettamente inferiore, pari a 49.660 euro.

La società impugnava quindi innanzi al Tribunale di Siracusa il decreto di esecutività dello stato passivo, ai sensi dell'art. 98 l. fall., lamentando il rigetto della domanda di insinuazione per la quota delle pretese non riconosciutele. Il Tribunale riteneva di rigettare il ricorso, ravvisando l'assenza di uno dei ritenuti presupposti di procedibilità, costituito dalla produzione in giudizio del decreto di esecutività dello stato passivo; tale omissione avrebbe precluso al collegio giudicante di operare ogni tipo di valutazione sulle censure avanzate. L'opponente ricorreva allora per Cassazione, deducendo, in primo luogo, il vizio di omesso esame circa un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, ex art. 360, n. 5, c.p.c., evidenziando che il richiesto decreto del g. d. era stato allegato dal curatore; e, in secondo luogo, la violazione e falsa applicazione dell'art. 99, commi 1 e 2, l.fall., per avere ritenuto il collegio che l'omessa produzione avesse l'effetto di determinare l'improcedibilità o l'inammissibilità del ricorso in opposizione del provvedimento impugnato.

Il contesto di riferimento ed i principi affermati dalle Sezioni Unite

In giurisprudenza è possibile riscontrare un orientamento pressoché uniforme, in tema di giudizio di impugnazione contro lo stato passivo di cui artt. 98 ss. l. fall., che lo inquadra quale strumento impugnatorio generale atipico, a strutture bifasica e a cognizione piena. Tale conclusione discenderebbe in maniera incontestabile dalla riforma ex d.lgs. n. 169/2007, con cui il legislatore ha inteso regolare sotto la stessa procedura: l'opposizione allo stato passivo dei creditori esclusi o ammessi con riserva, le impugnazioni dei crediti ammessi, l'istanza di revocazione contro i crediti ammessi e l'istanza di correzione di errori materiali dello stato passivo.

Con una delle prime pronunce sul tema, la n. 19697 del 2009,la Corte di Cassazione ha riconosciuto la natura impugnatoria in senso lato e la cognizione piena della fase di opposizione allo stato passivo, sancendo l'inapplicabilità delle regole del rito di appello; ciò in considerazione della sommarietà che governa la fase di verifica dei crediti, come si evince dal comma 3 dell'art. 95 l. fall. e dal fatto che al creditore che vi partecipa non è chiesto di essere assistito da un legale. Secondo una lettura costituzionalmente orientata delle norme sull'opposizione al decreto del g.d., per la Suprema corte sarebbe impensabile negare al difensore il diritto di produrre nuovi documenti ove subentrato per la prima volta nel procedimento.

Il predetto inquadramento appare poi confermato dall'inoperatività delle preclusioni di cui art. 345 c.p.c., desumibile dal disposto dell'art. 99 l. fall.

L'acclarata inapplicabilità delle norme proprie dell'appello ha condotto i giudici di legittimità a ritenere che la mancata produzione del decreto che rende esecutivo lo stato passivo non è causa di improcedibilità dell'opposizione. La Corte ha tuttavia ammesso una mitigata applicazione dell'art. 347 c.p.c. «laddove il giudice, non potendo valutare in mancanza di tale documento le censure prospettate dall'opponente, fosse nell'impossibilità di accertarne la fondatezza», come deciso con la sentenza del 5 ottobre 2015, n. 19802.

Vige, comunque, il principio di immutabilità della domanda contenuto nell'art. 94 l. fall., da cui i Supremi giudici hanno desunto il divieto di nuove domande in sede di opposizione al decreto, di guisa che l'indagine del tribunale non deve investire tutto il rapporto, e le parti e il giudice possono sollevare eccezioni solo dirette a supportare o contrastare le domande originarie. Questa posizione confermerebbe la natura del novum iudicium dell'opposizione nei limiti del devolutum.

In tempi più recenti, inoltre, nel silenzio del testo normativo, è stata riconosciuta l'inammissibilità di opposizioni incidentali alla decisione del G.D.

La natura impugnatoria dell'opposizione, dunque, non sarebbe più controversa e sarebbe anzi qualificata da alcuni precisi caratteri della nuova procedura, ossia:

- l'attitudine a promuovere il riesame di un provvedimento avente natura giurisdizionale;

- la subordinazione di tale fase di verifica all'istanza di una delle parti che assuma di essere pregiudicata;

- la presenza di termini perentori per la presentazione dell'istanza;

- la devoluzione del riesame ad un giudice diverso dal g. d.;

- la obbligatoria motivazione del provvedimento impugnato del giudice delegato;

- la rubrica “Impugnazioni” dell'art. 98 l. fall.

Se in giurisprudenza la tesi circa la natura impugnatoria lato sensu dell'opposizione allo stato passivo è pressoché incontestata, lo stesso non è in dottrina, ove il dibattito, oltre a vedere numerosi sostenitori della posizione giurisprudenziale, si è diviso tra quelli che sostengono la natura di appello dell'opposizione ex art. 98 l. fall. e coloro i quali la considerano una mera seconda fase dello stesso grado di giudizio. In particolare, prima della riforma, il quadro delle posizioni dottrinali era articolato tra:

- alcuni che, presupponendo che la fase sommaria di verifica appartenesse alla giurisdizione di natura volontaria, consideravano l'opposizione come un'autonoma azione di cognizione, a carattere costitutivo, diretta all'annullamento per motivi di legittimità;

- altri che, invece, sostenevano che la fase di riesame, pur essendo una fase distinta e successiva, appartenesse al medesimo grado di cognizione di merito e che, analogamente all'opposizione al decreto ingiuntivo, si esaurisse con un unico atto ricorribile per Cassazione.

Ciò nondimeno, in seguito alla riforma del 2007, che con i richiamati artt. 94 e 99 l.fall. sembra allinearsi al consolidato orientamento giurisprudenziale sul tema, le due tesi anzidette non hanno trovato più ampia diffusione.

Il caso concreto e la soluzione offerta dalla sentenza in commento

Anche conl'ordinanza del 4 aprile 2021 in commento, la Corte di cassazione sembra tornare ad escludere la natura di appello del giudizio di opposizione allo stato passivo di cui agli art. 98 e ss. l. fall., negando che possa configurarsi il caso di improcedibilità di cui art. 347, comma 2, c.p.c., riferito all'ipotesi del mancato deposito della copia della sentenza impugnata da parte dell'appellante; e ciò tenuto conto peraltro che il tribunale, ove non ritenga di avere elementi sufficienti per decidere, potrà, ai fini della decisione, accedere direttamente al fascicolo di cui all'art. 90 l. fall. per conoscere il contenuto del provvedimento impugnato.

Osservazioni

In base al breve excursus che precede circa le posizioni della giurisprudenza di legittimità e della dottrina ante e post-riforma in merito al giudizio di opposizione allo stato passivo, l'ordinanza della Corte di Cassazione del 4 aprile 2021 sembra confermare la tesi sulla natura solo lato sensu impugnatoria del procedimento di cui agli artt. 98 e 99 l. fall., stante la sommarietà della fase di accertamento dei crediti svolta innanzi al giudice delegato.

Comprova il consolidamento di questa posizione la scelta del legislatore più recente di mantenere inalterate le formule degli artt. 98 e 99 l. fall., così come adottate dal legislatore del 2007, all'interno del nuovoCodice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, ex d.lgs.n. 14/2019, nel cui Titolo V sulla liquidazione giudiziale risulta confermata l'impostazione attualmente in vigore di un'unica procedura per l'opposizione allo stato passivo, le impugnazioni, la revocazione nonché la correzione di errori materiali.

Il tenore letterale dell'art. 206 CCII, che ricalca pedissequamente quello dell'art. 98 l. fall., suggerisce, da un lato, la continuità con l'istituto così come oggi presente nella legge fallimentare e dall'altro, conseguentemente, la validità dell'orientamento precedentemente illustrato dei supremi giudici.

Tuttavia, preme rilevare che nel nuovo testo vi è un'importante eccezione rispetto all'odierna procedura: come evidenziato nella relazione illustrativa del 2 ottobre 2018, il comma 4 dell'art. 206 CCII ammette «[…] che, nei casi di opposizione allo stato passivo e di impugnazione dei crediti ammessi, la parte contro cui l'impugnazione è proposta può avanzare impugnazione incidentale nei limiti delle conclusioni rassegnate nel procedimento di accertamento e ciò anche se è decorso il termine fissato dall'articolo 207 per la proposizione dell'impugnazione in via principale».

La scelta del legislatore rappresenta una doppia rottura col passato, poiché offre una risposta alla questione della ammissibilità dell'opposizione incidentale allo stato passivo, prima ignorata dal testo normativo, e si scontra con un recente orientamento dei giudici di legittimità che invece escludeva la proponibilità dell'opposizione incidentale al decreto del giudice delegato.

Guida all'approfondimento

Sulla natura del giudizio di opposizione allo stato passivo e l'inapplicabilità dell'art. 347 c.p.c.: C. Asprella, sub Art. 98, in Il nuovo fallimento, a cura di F. Santangeli, Milano, 2006, 438; V. Comerci, S. Cinaglia, sub Art. 98, in Commentario breve alla legge fallimentare, diretto da A. Maffei Alberti, Padova, 2013, 645; S. Deiana, Improcedibilità dell'opposizione allo stato passivo, in questo portale, 2021; G. Fauceglia, Le impugnazioni dello stato passivo, in Crisi d'impresa e procedure concorsuali, diretto da O. Cagnasso e L. Panzani, Milanofiori Assago, II, 2016, 1709 ss.; C. Gamba, sub Art. 347, in Carpi Colesanti Taruffo (a cura di), Commentario breve al Codice di procedura civile, Padova, 2018, 1420; M. Montanari, sub Art. 98, in Il nuovo diritto fallimentare, diretto da A. Jorio, Bologna, 2006, 1481; A. Paganini, Acquisizione d'ufficio del fascicolo della verifica dei crediti nel procedimento d'impugnazione, in questo portale, 2016; P. Pajardi, sub Art. 98, in Codice del fallimento, a cura di M. Bocchiola e A. Paluchowski, Milano, 2013, 1178 ss.; M. Zoppellari, sub Art. 98, in Legge Fallimentare, commentario teorico-pratico, a cura di M. Ferro, Padova, 2014, 1260 ss.

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