L'azione di ripetizione dell'indebito nei rapporti di conto corrente bancario e l'onere della prova a carico del correntista

06 Settembre 2021

La Suprema Corte, nella pronuncia in commento, ricostruisce l'evoluzione giurisprudenziale registratasi in materia di oneri probatori a carico del correntista che agisca ai fini della ripetizione di somme ritenute indebitamente percepite dalla Banca nello svolgimento del rapporto contrattuale.

Massima

Nei rapporti di conto corrente bancario, il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione di quanto indebitamente trattenuto dalla banca non è tenuto a documentare le singole rimesse suscettibili di ripetizione soltanto mediante la produzione in giudizio di tutti gli estratti conto periodici, ben potendo la prova dei movimenti del conto desumersi anche «aliunde», vale a dire attraverso le risultanze degli altri mezzi di prova offerti dalla parte o assunti d'ufficio, che spetta al giudice di merito valutare con un accertamento in fatto insindacabile innanzi al giudice di legittimità (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva respinto la domanda del correntista, in quanto le scritture contabili prodotte - libro giornale e mastrini - non erano risultate idonee a provare l'effettiva movimentazione registrata sul conto corrente).

Il caso

Il Tribunale di Sala Consilina, in accoglimento dell'azione proposta dalla Alfa Immobiliare s.r.l., condannava la Banca Beta al pagamento delle somme percepite in conseguenza dell'illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici, dell'applicazione dei tassi d'uso su piazza e di valute e commissioni non dovute in relazione al conto corrente bancario facente capo alla società attrice. La sentenza era parzialmente riformata dalla Corte d'appello di Salerno, che riteneva fondata l'azione di ripetizione dell'indebito solo rispetto ad uno dei conti correnti oggetto di giudizio, posto che, in relazione all'altro, la ricostruzione dei movimenti bancari operata dal CTU nominato in corso di causa non poteva considerarsi attendibile, in mancanza della produzione di estratti conto completi da parte del correntista e stante la ritenuta inidoneità alla relativa prova delle scritture contabili e dei «mastrini» della società correntista. Avverso la predetta pronuncia, per quanto qui rileva, proponeva ricorso per Cassazione la società correntista, ma il ricorso era rigettato dalla Suprema Corte, che confermava la sentenza impugnata.

La questione

La Suprema Corte nella pronuncia in commento ricostruisce in prima battuta l'evoluzione giurisprudenziale registratasi in materia di oneri probatori a carico del correntista che agisca ai fini della ripetizione di somme ritenute indebitamente percepite dalla Banca nello svolgimento del rapporto contrattuale.

Le soluzioni giuridiche

In un primo tempo, infatti, i giudici di legittimità avevano enunciato il principio di diritto secondo cui, nei rapporti di conto corrente bancario, la domanda di ripetizione dell'indebito proposta dal correntista non poteva essere accolta in caso di incompletezza degli estratti conto attestanti le singole rimesse suscettibili di ripetizione, essendo il correntista medesimo onerato della ricostruzione dell'intero andamento del rapporto contrattuale (Cass. civ., sez. I, ord., 28 novembre 2018, n. 30822). Successivamente, tuttavia, si era precisato che ove gli estratti conto bancari prodotti fossero stati comunque idonei ad attestare senza soluzione di continuità tutte le rimesse suscettibili di ripetizione verificatesi da un certo periodo in poi fino all'estinzione del rapporto (rimanendo sprovvisto di documentazione solo il periodo iniziale), la domanda di ripetizione dell'indebito poteva considerarsi parimenti accoglibile, previo l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio che prendesse come punto di partenza, nell'elaborazione dei conteggi il saldo debitore del primo estratto conto disponibile (cfr. Cass. civ., sez. I, sent., 2 maggio 2019, n. 11543).

Ancora più di recente si era affermato che, a fronte di una produzione non integrale degli estratti conto era sempre possibile, per il giudice del merito, ricostruire i saldi attraverso l'impiego di mezzi di prova ulteriori, purché questi fossero stati idonei a fornire indicazioni certe e complete sul saldo maturato nel periodo oggetto di domanda (Cass. civ., n. 11543/2019 cit.; Cass. civ., sez. I, ord., 4 aprile 2019, n. 9526). Da qui il principio per cui la prova dei movimenti del conto poteva desumersi anche «aliunde» (Cass. civ., sez. VI, ord., 21 dicembre 2020, n. 29190), eventualmente con l'ausilio di un consulente d'ufficio che rideterminasse il saldo del conto in base a quanto emergente dai documenti prodotti in giudizio (che fossero stati comunque tali da fornire indicazioni certe e complete nei termini sopra illustrati).

Con riferimento alla vicenda di specie, si riteneva, quindi, che la Corte d'appello avesse fatto buon governo dei principi di diritto regolanti la materia, in quanto l'azione di ripetizione dell'indebito proposta dal correntista era stata rigettata non sulla base della mera constatazione dell'incompletezza degli estratti conto prodotti, bensì in ragione della ritenuta inidoneità delle ulteriori risultanze documentali disponibili (in particolare, le scritture contabili e i mastrini relativi prodotti dalla società attrice) a colmare, nel caso specifico, le lacune nella sequenza degli estratti conto, non essendovi elementi, ad avviso del giudice di merito, per poter adeguatamente verificare la veridicità e correttezza delle risultanze delle scritture contabili in questione e la loro idoneità a rappresentare i movimenti contabili con la banca non documentati dagli estratti conto (non avendo, infatti, le scritture contabili, anche ove regolarmente tenute, valore di prova legale a favore dell'imprenditore che le ha redatte, la loro idoneità a rappresentare i movimenti contabili con la banca è valutazione rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, ai sensi dell'art. 116, comma 1, c.p.c., e non è sindacabile in sede di legittimità se non per vizio di motivazione, ovvero in presenza di motivazione omessa o apparente o perplessa o frutto del contrasto irriducibile di affermazioni inconciliabili e come tali incomprensibili).

Era ritenuta priva di fondamento anche l'ulteriore doglianza della società ricorrente secondo cui la Corte d'appello, pur dopo aver espunto dal giudizio le scritture contabili, avrebbe, in ogni caso, dovuto provvedere alla rideterminazione del saldo del conto corrente, utilizzando gli estratti conto disponibili, seppur parziali.

Si osservava, in particolare, che pur volendo dare la Corte continuità al principio di diritto secondo cui l'incompleta produzione degli estratti conto non è elemento ostativo alla rideterminazione del saldo del conto corrente, ove i movimenti contabili dello stesso possano comunque desumersi da altri elementi di prova parimenti idonei a fornire (anche eventualmente con l'ausilio di una consulenza tecnica contabile) indicazioni certe e complete che giustifichino il saldo maturato nel periodo privo degli estratti conto, non poteva pervenirsi alla stessa conclusione nel caso in cui - come quello di specie - la documentazione bancaria prodotta dal correntista fosse stata frammentaria, in quanto caratterizzata da periodi «coperti» dagli estratti conto, intervallati da altri in cui non sono documentate le operazioni compiute, né le movimentazioni del conto corrente potessero desumersi da altri elementi di prova (o fossero risultate da elementi ritenuti non attendibili dal giudice di merito con motivazione immune da vizi logici), non essendo ammissibile il ricorso a criteri presuntivi od approssimativi per la ricostruzione del rapporto negoziale.

Osservazioni

In forza dei principi generali ricavabili dall'art. 2697 c.c., il correntista che esercita azione di ripetizione dell'indebito al fine di ottenere la restituzione di somme ritenute percepite indebitamente dalla Banca contraente ha l'onere di provare gli elementi costitutivi della domanda, producendo, quindi, il contratto e gli estratti conto relativi al rapporto contrattuale (richiedibili alla Banca ante causam con lo strumento di cui all'art. 119 TUB, o anche in corso di causa nel rispetto delle preclusioni istruttorie stabilite dal codice di rito: Cass. civ., sez. III, ord. 30 ottobre 2020, n. 24181). Si è escluso, in particolare, che in materia possa trovare applicazione il principio di vicinanza della prova - al fine di spostare in capo alla banca l'onere della produzione documentale del contratto e degli estratti conto ove ad agire sia il correntista - tenuto conto che tale principio non trova applicazione quando ciascuna delle parti, almeno di regola, può acquisire autonomamente la documentazione da esibire (Cass. civ., sez. VI, ord., 13 dicembre 2019, n. 33009), com'è per il contratto di conto corrente, normalmente rilasciato in copia al contraente al momento della sottoscrizione e per gli estratti conto, inviati periodicamente e comunque richiedibili con lo strumento di cui all'art. 119 TUB. Si è osservato, inoltre, che l'eventuale mancata conservazione dello scritto da parte del correntista trova rimedio nell'art. 2724, n. 3., c.c., che ammette la prova testimoniale ove lo stipulante abbia senza colpa perduto il documento che gli forniva la prova (Cass. civ., n. 33009/2019 cit.).

Benché, tuttavia, in passato si tendesse al rigetto della domanda di ripetizione dell'indebito qualora il correntista non avesse prodotto il contratto e gli estratti conto relativi, la giurisprudenza di legittimità più recente ritiene che la prova dei movimenti del conto corrente possa essere offerta dal correntista non solo con la produzione completa degli estratti conto relativi al rapporto contrattuale, ma anche con altre risultanze istruttorie idonee allo scopo ed eventualmente attraverso l'ausilio di una consulenza tecnica d'ufficio (cfr., sul solco della pronuncia in commento, Cass. civ., sez. VI, ord., 21 dicembre 2020, n. 29190). Diversamente opinando, infatti, si considererebbero gli estratti conto come «veicolo di una prova legale» di fatti suscettibili, invece, di prova libera, cioè dimostrabili anche mediante argomenti di prova ed elementi indiretti valutabili dal giudice di merito nell'ambito del suo prudente apprezzamento. Si è ammessa, inoltre, la possibilità per il correntista di limitare la domanda ad una sola frazione del periodo di durata del rapporto contrattuale, nonché la possibilità, in caso di mancanza degli estratti conto intermedi, di elaborare i conteggi partendo dall'ultimo saldo debitore disponibile, ove il correntista non dimostri che il saldo dell'intervallo temporale non documentato abbia ad oggetto un debito inferiore o inesistente, o addirittura un credito (Cass. civ., sez. I, sent., 2 maggio 2019, n. 11543).

E', evidentemente, questione di merito, non sindacabile in sede di legittimità ove la decisione sia sorretta da idonea motivazione, stabilire se il correntista abbia assolto o meno l'onere probatorio su di lui incombente ai fini della ricostruzione del rapporto contrattuale, attraverso il ricorso a criteri non presuntivi o approssimativi. Nel caso di specie, quindi, era ritenuta corretta la decisione del giudice di merito che aveva ritenuto non idonea a colmare le lacune nella produzione documentale degli estratti conto da parte del correntista – società di capitali – l'ulteriore produzione documentale della parte, rappresentata dalle scritture contabili della società (libro giornale e mastrini), non avendo le scritture valore di prova legale a favore dell'imprenditore che le ha redatte e non sussistendo elementi obiettivi suscettibili di affermare la veridicità e correttezza delle relative risultanze.

Riferimenti

In materia di oneri probatori del correntista che agisca per la ripetizione dell'indebito, oltre alle pronunce giurisprudenziali richiamate nel testo, si vedano, in dottrina:

  • Trapuzzano, Ricostruzione rapporti di conto corrente: la mancanza di estratti non implica necessariamente l'accertamento negativo del credito, reperibile su www.ilprocessocivile.it;
  • Felicetti, « Vicinanza alla prova » e contratto di conto corrente: la Cassazione sul riparto (ancora incerto) degli oneri probatori, in Riv. Trimestrale di Diritto e Procedura Civile, fasc.1, 1 Marzo 2021, 265.

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