Potere organizzatorio del datore di lavoro in tema di sostituzione del lavoratore assente

06 Settembre 2021

Ferma l'esigenza sostitutiva posta a fondamento dell'apposizione del termine (vale a dire, ferma restando la necessità di dover coprire l'assenza del dipendente assente), il datore di lavoro può realizzare tale esigenza con una certa flessibilità, ma sempre mantenendo un legame causale tra l'apposizione del termine e l'esigenza sostituiva dedotta nel contratto di assunzione a tempo determinato che giustificava l'apposizione del termine.

Ferma l'esigenza sostitutiva posta a fondamento dell'apposizione del termine (vale a dire, ferma restando la necessità di dover coprire l'assenza del dipendente assente), il datore di lavoro può realizzare tale esigenza con una certa flessibilità, ma sempre mantenendo un legame causale tra l'apposizione del termine e l'esigenza sostituiva dedotta nel contratto di assunzione a tempo determinato che giustificava l'apposizione del termine.

Nel caso in esame, il giudice osserva che la fattispecie di causa è diversa, in quanto la società aveva mutato l'esigenza sostituiva che giustificava l'apposizione del termine. Invero, il datore di lavoro non si era limitato a gestire, esercitando il potere autorganizzatorio, la sostituzione della lavoratrice, ma aveva mutato la causa dell'assunzione a termine: considerato che l'originaria esigenza sostituiva era venuta meno per effetto del rientro in servizio della lavoratrice, l'aveva mutata con l'esigenza di sostituzione di un'altra lavoratrice. In conclusione, il giudice, dopo aver osservato che non vi era stato un mero mutamento del titolo dell'assenza della medesima lavoratrice, ma l'assenza di una diversa lavoratrice, ha confermato la correttezza della sentenza che aveva ritenuto che non si era trattato di una proroga, ma un nuovo contratto, soggetto alla disciplina limitativa dell'art. 21, co. 2, D.Lgs. n. 81/2015 circa gli intervalli di tempo tra la scadenza di un contratto e la riassunzione.

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