Erogazione dell'indennità di accompagnamento in corso di causa: i limiti del diritto di surroga a favore dell'INPS
08 Settembre 2021
Un pedone di 80 anni ha subito lesioni in un sinistro stradale. Per il risarcimento del solo danno biologico propone domanda nei confronti dell'assicurazione del responsabile. Avanza anche domanda di indennità di accompagnamento all'INPS. Premesso che il danneggiato, non ha avuto diritto a pensioni d'inabilità o altre prestazioni indennitarie, vista l'età, ma solo alla indennità di accompagnamento comune, l'INPS avrà diritto di surroga contro l'assicurazione o di recupero nei confronti del danneggiato per l'importo che pagherà a titolo di indennità di accompagnamento?
L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato versi i terzi responsabili (art. 1916 c.c.). La norma in tema di surroga si applica alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali (art. 1916, comma 4, c.c.), anche in relazione all'indennità di accompagnamento di cui all'art. 5, comma 1, l. n. 222 del 1984, erogata dall'INPS, che va detratta dal danno risarcibile subito dal danneggiato (cfr., tra le più recenti, Cass., Sez. III, 15 gennaio 2020, n. 526).
Altrettanto, è a dirsi nei rapporti tra assicurazione sociale e assicurazione per la responsabilità civile auto (art. 142 d.lgs. n. 209 del 2005). Bisogna precisare, peraltro, che il diritto di surroga presuppone che l'assicuratore trasmetta una comunicazione in proposito al terzo responsabile o all'assicurazione r.c.a., magari previo avviso di quest'ultima a norma dell'art. 142, comma 2, d.lgs. n. 209 del 2005. La Corte costituzionale, tuttavia, ha dichiarato l'illegittimità della disposizione di cui all'art. 1916 c.c. nella parte in cui consente all'assicurazione di esercitare il diritto di surroga in relazione al risarcimento del danno biologico, allorché la copertura assicurativa non abbia ad oggetto quest'ultimo; perché in caso contrario si verrebbe a sacrificare il diritto alla salute dell'assicurato sancito dall'art. 32 Cost. (cfr. sent. 18.7.1991, n. 356). Analogamente, ai sensi dell'art. 142, ult. comma, d.lgs. n. 209 del 2005 l'assicuratore sociale non può esercitare la surroga con pregiudizio dell'assistito in relazione ai danni alla persona non altrimenti risarciti.
Pertanto, il diritto di surroga dell'INPS non dovrebbe limitare nel caso di specie il diritto al risarcimento dell'assicurato in relazione al danno biologico transitorio e alle voci di danno non patrimoniale, giacché essi devono ritenersi esclusi dalla suddetta copertura assicurativa (analog. Cass., 29.05.2018, n. 13393). Mentre, l'indennità di accompagnamento determina il diritto di surroga dell'INPS (e una corrispondente esclusione del diritto al risarcimento a favore dell'assicurato) in relazione al danno patrimoniale, pure sub specie di danno biologico permanente, essendo l'indennità di accompagnamento volta a coprire proprio le spese che il danneggiato deve sostenere per l'assistenza personale e continuativa. La comunicazione della volontà di surroga da parte dell'assicuratore determina per ius receptum una successione a titolo particolare nei diritti del danneggiato (cfr., ad es., Cass., Sez. III, 14 ottobre 2016, n. 20740). Pertanto, se tale effetto si produce dopo l'instaurazione del processo da parte dell'assicurato si applica la disposizione dell'art. 111 c.p.c.
Dunque, l'INPS può attendere l'esito del giudizio, di modo che la sentenza pronunciata tra le parti originarie spieghi direttamente effetto tra il danneggiante e l'assicurazione r.c.a., da una parte, e l'ente presidenziale, dall'altra. In alternativa, l'INPS può intervenire nel corso del processo ai sensi dell'art. 111, comma 3, c.p.c. Chi scrive ritiene che il quesito debba risolversi a favore dell'assicuratore sociale. In quanto le preclusioni istruttorie già maturate dovrebbero applicarsi solo in relazione all'originario thema decidendum, non ai fini dell'accertamento della sussistenza e dei limiti della successione ex art. 1916 c.c. |