Transazione “generale” e “speciale” e valutazione della comune intenzione delle parti

La Redazione
09 Settembre 2021

In ordine all'esegesi della transazione, ove rispetto a un medesimo rapporto, siano sorte o possano sorgere tra le parti più liti, in relazione a numerose questioni tra loro controverse, l'avere dichiarato, nello stipulare una transazione, di non aver più nulla a pretendere in dipendenza del rapporto non implica necessariamente che la transazione investa tutte le controversie potenziali o attuali...

Il caso.

L'Impresa A. aveva chiesto al giudice l'accertamento dell'esistenza di un credito di oltre un milione di euro a essa ceduto dal Fallimento B. e dal curatore e complessivamente la spettanza nei confronti della società G. anch'essa convenuta di un credito di oltre quattro milioni di euro quale corrispettivo di opere appaltate. In subordine, ove fossa stata ritenuta l'inesistenza del credito ceduto, aveva chiesto che fosse pronunciata la risoluzione del contratto di cessione, con condanna del Fallimento e del curatore, in solido, al risarcimento dei danni.

La società G. aveva eccepito che il credito di oltre un milione di euro era da ritenersi estinto per transazione intervenuta tra essa e il Fallimento B.

Per i convenuti il credito era da ritenersi estinto per transazione.

Il tribunale accolse la domanda principale successivamente impugnata dalla società G.

La corte d'appello di Roma, accogliendo l'appello principale, ha dichiarato che ogni obbligazione, nascente dal dedotto contratto di appalto, era stata estinta per transazione occorsa tra il Fallimento e la detta società G. anteriormente alla cessione del credito.

I giudici di appello hanno inoltre accolto la domanda subordinata di risoluzione del contratto di cessione per inadempimento del Fallimento, ma hanno dichiarato inammissibili nella sede di cognizione le domande restitutorie e risarcitorie contro la massa; hanno accolto la domanda risarcitoria contro il curatore in proprio; hanno accolto infine la domanda del curatore tesa a ottenere il rimborso delle somme eventualmente da lui pagate in favore della C.

Transazione “generale” e “speciale” e valutazione della comune intenzione delle parti.

L'elemento distintivo rilevante in tema di transazione è che la transazione "generale" riguarda una pluralità di controversie globalmente considerate, senza che occorra la previa individuazione delle medesime, poiché le parti la concludono in generale su tutti i loro affari, cosicché poi le reciproche concessioni possono dirsi relative non a singole liti ma a tutte le potenziali liti considerate nel loro insieme; mentre la transazione "speciale" attiene a un determinato affare necessariamente individuato come tale, cui associare l'effetto estintivo o preclusivo, e lo stabilire in concreto se una transazione sia stata generale o speciale rientra nei compiti del giudice di merito, trattandosi di un accertamento del contenuto contrattuale.

A tal fine, l'indagine sulla comune intenzione dei contraenti deve tener tuttavia conto del criterio generale per cui, ove rispetto a un medesimo rapporto siano sorte o possano sorgere tra le parti più liti in relazione a plurime questioni controverse, l'avere dichiarato, nello stipulare una transazione, di non aver più nulla a pretendere in dipendenza del rapporto non implica necessariamente che la transazione investa tutte le controversie potenziali o attuali, dal momento che a norma dell'art. 1364 c.c., le espressioni usate nel contratto, finanche ove generali, riguardano soltanto gli oggetti sui quali le parti si sono proposte di statuire.

Cosicché, se il negozio transattivo concerne soltanto alcuna delle eventuali controversie, esso non si estende, malgrado l'eventuale ampiezza dell'espressione adoperata, a quelle rimaste estranee all'accordo, il cui oggetto va determinato attraverso una valutazione di tutti gli elementi di fatto.

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