Nuove esigenze di negoziazione e risoluzione della crisi

Eros Ceccherini
09 Settembre 2021

Vengono commentate le novità introdotte dal d.l. 24 agosto 2021, n. 118, soffermandosi in particolare sulla procedura negoziata per la soluzione della crisi d'impresa, sulla figura dell'esperto (nomina, attività e compenso), sulla nuova piattaforma telematica, nonché sulla sulle misure protettive e premiali riconosciute all'imprenditore.
Premessa

Che l'entrata in vigore del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza avesse vita travagliata era già percettibile dalle diverse integrazioni che lo stesso ha subìto nei mesi successivi alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (D.Lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, contenente disposizioni integrative e correttive a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 8 marzo 2019, n. 20, al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155, c.d. Decreto correttivo del Codice della crisi e dell'insolvenza), oltre che dai ripetuti slittamenti che si sono susseguiti con le varie disposizioni normative.

Occorre ricordare che il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (D.Lgs. n. 14/2019) doveva entrare in vigore il 15 agosto 2020, ma, a seguito della grave crisi sanitaria, SARS-Cov-2, l'entrata in vigore era stata posticipata al 1° settembre 2021; sempre entro la medesima data il Codice doveva essere armonizzato alla “Direttiva (UE) Insolvency” (1023/2019). L'adeguamento è slittato a metà anno 2022.

Che il D.Lgs. 14/2019 non entrasse in vigore il 1° settembre 2021 si è iniziato a percepirlo anche dal fatto che il 3 dicembre 2020 veniva pubblicata nella Gazzetta Ufficiale la L. 27 novembre 2020, n. 159 (in conversione del D.L. 125/2020) inserendo, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 1-bis, le modifiche alla legge fallimentare in materia di concordato preventivo e di accordi di ristrutturazione dei debiti, con riguardo al trattamento dei debiti tributari e contributivi, aggiornando ed integrando gli artt. 180, 182-bis e 182-ter.

È questo il preludio al fatto che il D.Lgs. 14/2019, così come è stato approvato e modificato, avrebbe avuto difficoltà ad entrare in vigore anche a seguito della grave situazione sanitaria che ha talmente alterato la situazione economica e finanziaria del tessuto imprenditoriale, con particolare riguardo alle PMI e alle micro imprese. L'applicazione di una simile normativa, in special modo nella parte riferita agli alert (titolo II – artt. 12-25), avrebbe creato, si è detto, ad una buona parte delle imprese, dei disagi correlati al probabile mancato rispetto degli “indicatori di crisi” previsti dall'art. 13 D.Lgs. 14/2019

Per tutte le ragioni sopra riportate a giustificazione di uno stop and maybe go del D.Lgs. 14/2019 e di una rivisitazione della vecchia legge fallimentare aggiornata con gli istituti revisionati nel D.Lgs. 14/2019, a tutti gli effetti già entrati nell'ordinamento giuridico nazionale seppur sottoposti ad una sorta di congelamento forzoso, stiamo assistendo ad un progressivo abbandono del CCI o comunque ad un ripensamento del Codice quanto meno nella parte di cui al titolo II.

Il Ministro dell'Interno in data 22 aprile 2021 ha firmato un decreto per la costituzione di una Commissione per elaborare proposte sul «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza». Nel provvedimento di nomina – muovendo dalla presenza di un mutato contesto economico, la Commissione è stata investita del compito, oltre che di formulare proposte mirate all'attuazione della Direttiva sopra citata, di valutare il differimento dell'entrata in vigore di alcune norme del Codice, nonché di avanzare ipotesi di modifica, integrazione e/o correzione di altre norme in quanto affette da criticità o in frizione con le esigenze cagionate da questa crisi. Il 1°giugno scorso la Commissione ha consegnato al Ministro il risultato dei lavori e il 5 agosto il Consiglio dei ministri ha approvato lo schema di un decreto legge “Recante misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale …” successivamente pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24 agosto 2021 (D.L. 24 agosto 2021, n. 118).

Il D.L. n. 118/2021, oltre a prevedere integrazioni importanti della legge fallimentare, fissa nuovamente lo slittamento dell'entrata in vigore del CCI al 22 maggio 2022, e uno slittamento ancora più lungo per quanto riguarda l'entrata in vigore dei cc.dd. “alert” di cui al titolo II, fissandolo al 31 dicembre 2023.

In questo momento non è assolutamente ipotizzabile quale sarà la sorte degli “alert” di cui al titolo II del D.Lgs. n. 14/2019 e quali compiti avranno i c.d. “ceditori pubblici qualificati” identificati nell'Agenzia delle Entrate, dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e dell'agente della riscossione.

Anche l'OCRI, molto probabilmente (artt. 16-19 D.Lgs. 14/2019), sarà posto in discussione sia sotto l'aspetto dell'operatività e forse anche della permanenza.

Il sistema si sta interrogando anche sul fatto se gli “indicatori e indici della crisi” di cui all'art. 13 D.Lgs. n. 14/2019, così come emanati in bozza dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, siano effettivamente capaci di rappresentare gli “squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa e dell'attività imprenditoriale svolta dal debitore” e quindi di essere presi a base per allertare un'impresa e porla davanti all'OCRI.

Per queste ragioni e per i vari interventi che si sono susseguiti a modificazione ed integrazione della legge fallimentare, pur in presenza del D.Lgs. n. 14/2019 già legge dello Stato, il “codice” entrerà in vigore il 22 maggio 2022, al momento senza l'OCRI e tutta la parte connessa ai meccanismi di allerta, e con l'introduzione già ora operativa della nuova figura professionale del “facilitatore” o “negoziatore” così come prevista dal D.L. n. 118/2021.

A questo punto delle domande sorgono spontanee: questa nuova figura dell'esperto sostituirà definitivamente l'O.C.R.I.? I “creditori pubblici qualificati” avranno un ruolo diverso da quello previsto dal D.Lgs. n. 14/2019, meno incisivo rispetto a quello che oggi gli è stato assegnato dal legislatore del Codice?

Come abbiamo detto il D.L. n. 118/2021 introduce la figura del “negoziatore” cercando di avvicinarsi all'impostazione della Direttiva Insolvency che impone l'adozione di sistemi di rilevazione precoce della crisi (Considerando n. 2: “La ristrutturazione dovrebbe consentire ai debitori in difficoltà finanziarie di continuare a operare, in tutto o in parte, modificando la composizione, le condizioni o la struttura delle loro attività e delle loro passività o di una qualunque altra parte della loro struttura del capitale, anche mediante la vendita di attività o parti dell'impresa o, se previsto dal diritto nazionale, dell'impresa nel suo complesso, come anche apportando cambiamenti operativi”).

Anche l'ipotesi di nuova prospettazione mira a prevenire la crisi o l'insolvenza concedendo all'imprenditore incentivi fiscali che spaziano dalla rateizzazione delle imposte non versate all'abbattimento di sanzioni e interessi. Il nuovo strumento è volontario, come del resto era volontaria l'attivazione della procedura davanti all'OCRI, ed ha assoluto carattere stragiudiziale.

L'imprenditore, come per la procedura codicistica, può decidere di attivare questo strumento quando risulti “ragionevolmente perseguibile” il risanamento dell'impresa senza avere il timore, in caso di insuccesso, di trovarsi di fronte al Pubblico Ministero (come diversamente previsto dall'art. 22 D.Lgs. n. 14/2019) e di avere comunque l'obbligo di attivare una delle procedure di regolazione della crisi previste dal Codice. Il negoziatore è l'attore principale di questa particolare fase e quindi il legislatore ha ritenuto opportuno regolare puntualmente la sua attività, tanto che farà seguito un provvedimento di normazione secondaria nel quale sarà minuziosamente dettagliato quale dovrà essere il compito dell'esperto con allegate una serie di liste di controllo che niente avranno a che vedere con indici e indicatori di cui all'art. 13 D.Lgs. n. 14/2019

A questo punto si pone l'interrogativo su quale sia il soggetto, OCRI o negoziatore, più snello e capace di affrontare con assoluta tempestività, e magari risolvere anticipatamente, una probabile crisi che potrebbe sfociare anche in insolvenza. È difficile esprimersi su quale sia lo strumento migliore per risolvere la crisi. Non è facile essere partigiani per l'uno o per l'altro organo. Sicuramente un solo soggetto a gestire la crisi, differentemente da un organo collegiale dove le decisioni devono essere assunta a maggioranza, ha il beneficio di poter decidere con maggiore celerità. D'altro canto l'organo collegiale può beneficiare di un confronto, tra professionalità diverse, che potrebbe portare a valutazioni più ponderate.

Il negoziatore svolge un'attività del tutto privatistica e non adotta “decisioni” impugnabili ma si limita a svolgere il mero ruolo di facilitatore.

Anche per gli strumenti messi a disposizione con il D.L. n. 118/2021 si potrebbe propendere, in assenza ovviamente di esperienze pregresse, per l'organo monocratico che potrà essere più veloce oltre che ad avere un ampio listino di soluzioni da prospettare alle parti interessate.

I presupposti soggettivi e oggettivi per l'accesso alla procedura negoziata per la soluzione della crisi d'impresa

L'art. 2 del D.L. precisa che potranno accedere alla procedura negoziata l'imprenditore commerciale (art. 2195 c.c.) e l'imprenditore agricolo (art. 2135 c.c.) senza alcuna distinzione. Diversamente, nel CCI non sono ricompresi nella composizione assistita della crisi [da parte dell'OCRI]: “le grandi imprese, i gruppi di imprese di rilevante dimensione, le società con azioni quotate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione autorizzati dalla Commissione nazionale per le società e la borsa - CONSOB, o diffuse fra il pubblico in misura rilevante secondo i criteri stabiliti dal Regolamento della predetta Commissione - Consob concernente la disciplina degli emittenti”.

Anche la crisi dell'imprenditore agricolo potrà essere gestita dal negoziatore e non dall'Organismo di Composizione della Crisi (O.C.C.), salvo per le imprese sottosoglia, mentre restano esclusi da questa nuova disciplina i “consumatori” per i quali restano valide la norme sul sovraindebitamento.

È opportuno premettere che non si tratta di una procedura concorsuale (S. Ambrosini, Procedure concorsuali: tipologie, caratteri e presupposti, in S. Pacchi-S. Ambrosini, Diritto della crisi e dell'insolvenza, Bologna, 2020, 47 ss.) in quanto non si ravvisa la compresenza di quegli elementi, ritenuti indispensabili, costituiti da: a) una qualsiasi forma di interlocuzione con l'autorità pubblica, con finalità protettive nella fase iniziale e di controllo in quella finale; b) il coinvolgimento formale di tutti i creditori: c) una qualche forma di pubblicità della procedura (S. Ambrosini, La nuova composizione negoziata della crisi: caratteri e presupposti, in Ilcaso.it, 2021).

Gli imprenditori commerciali e agricoli potranno chiedere, al segretario generale della camera di commercio di competenza, l'assistenza di un esperto soltanto quando si trovano nella condizione di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne renda probabile la crisi o l'insolvenza. L'attuale legislatore non è entrato nello specifico per la valorizzazione dello squilibrio patrimoniale o economico-finanziario, anche se sarà un test auto-valutativo in corso di approvazione da parte del competente ministero a stabilire le richiamate situazioni di squilibrio.

Il presupposto oggettivo individuato di cui all'art. 2 D.L. n. 118/2021 è lo squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rende probabile la crisi o l'insolvenza. L'aggettivo “probabile” in relazione all'insolvenza, quale evento che si suppone possa accadere o sia già accaduto, potrebbe escludere dalla negoziazione tutte quelle imprese la cui crisi o insolvenza sia già manifestata, ma questa interpretazione appare poco logica e non corrispondente agli obiettivi dell'attuale legislatore e della direttiva sull'insolvenza citata (considerando n. 26: “Gli Stati membri dovrebbero poter introdurre una verifica della sostenibilità economica come condizione di accesso alla procedura di ristrutturazione preventiva di cui alla presente direttiva. Tale verifica dovrebbe essere effettuata senza pregiudicare le attività del debitore, il che potrebbe consistere, fra l'altro, nella concessione di una sospensione temporanea o che la valutazione sia effettuata senza indebito ritardo. Tuttavia, l'assenza di pregiudizio non dovrebbe impedire agli Stati membri di esigere che i debitori dimostrino la loro sostenibilità economica a proprie spese”).

Lo squilibrio parrebbe che debba essere più specificatamente di tipo economico e non patrimoniale o finanziario e che sia da individuarsi nella sola (in)capacità dell'impresa di produrre reddito al servizio dell'assolvimento del debito ridotto o riscadenziato. Se questa fosse la chiave di lettura potremmo ipotizzare che l'accesso alla procedura di negoziazione sia possibile alle sole imprese economicamente decotte e non a quelle insolventi per eccessivo indebitamento rispetto alle loro capacità reddituali.

Anche l'attività dell'organo di controllo societario, qualora esistente, è fondamentale ai fini della segnalazione all'organo amministrativo della sussistenza dei presupposti per la presentazione dell'istanza di accesso alla procedura negoziata. L'organo di controllo dovrà inviare a quello amministrativo una comunicazione per iscritto ampiamente motivata contenente la fissazione di un congruo termine, non superiore a trenta giorni, entro il quale quest'ultimo dovrà riferire in ordine alle iniziative intraprese. Come per la procedura di allerta nel D.Lgs. n. 14/2019 (art. 14) anche per la procedura negoziata la tempestiva segnalazione all'organo amministrativo e la vigilanza sull'andamento delle trattative sono valutate ai fini dell'esonero o dell'attenuazione della responsabilità prevista dall'art. 2407 c.c.

L'esperto di nomina camerale

L'esperto agevola le trattative tra l'imprenditore, i creditori ed eventuali altri soggetti interessati, al fine di individuare una soluzione per il superamento delle condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario, potendo anche ipotizzare il trasferimento dell'azienda o di rami di essa. Si tratta in sostanza di un “facilitatore” ossia di un soggetto capace di mediare tra molteplici interessi, spesso contrapposti tra di loro, e dotato di una adeguata capacità e conoscenza della disciplina. La norma prevede che l'esperto debba essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2399 c.c. e non debba essere legato all'impresa o ad altre parti interessate all'operazione di risanamento da rapporti di natura personale o professionale; il professionista ed i soggetti con i quali è eventualmente unito in associazione professionale non devono aver prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore dell'imprenditore né essere stati membri degli organi di amministrazione o controllo dell'impresa né aver posseduto partecipazioni in essa. La norma ripete quanto già indicato al punto o) dell'art. 2 D.Lgs. n. 14/2019 in materia di “professionista indipendente”. L'esperto opera in modo professionale, riservato, imparziale, permanendo in capo allo stesso i doveri come previsti dall'art. 4 D.Lgs. n. 14/2019 in tema di buona fede e correttezza, di segretezza sui “fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragioni del loro ufficio”.

L'esperto nell'espletamento dell'incarico può chiedere all'imprenditore e ai creditori tutte le informazioni utili o necessarie e può avvalersi di soggetti dotati di specifica competenza, anche nel settore economico in cui opera l'imprenditore e di un revisore legale. L'esperto, come l'OCRI, in base a quanto previsto dall'art. 200 c.p. e dall'art. 103 c.p.p. (comma 4 art. 5 D.Lgs. n. 14/2019), non può essere chiamato a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nell'esercizio delle sue funzioni, né davanti all'autorità giudiziaria, né davanti ad altra autorità.

Davanti all'esperto, come davanti all'OCRI, l'imprenditore ha il dovere, rafforzato da queste nuove disposizioni essendo l'unico che può attivarela procedura amministrativa, di rappresentare sia all'esperto, sia ai creditori, sia agli altri soggetti interessati la propria situazione in modo completo e trasparente.

Anche le parti coinvolte nelle trattive hanno il dovere di collaborare lealmente e in modo sollecito con l'imprenditore e con l'esperto rispettando l'obbligo di riservatezza sulla situazione dell'imprenditore, sulle iniziative da questi assunte o programmate e sulle informazioni acquisite nel corso delle trattative. Le medesime parti, proprio per la celerità della procedura, devono dare riscontro tempestivamente e con adeguata motivazione alle proposte e alle richieste che ricevono durante le trattative.

Le banche e gli altri intermediari finanziari sono tenuti a partecipare alla trattativa in modo attivo ed informato, come del resto tutti gli altri interlocutori, e non potranno per alcuna ragione revocare gli affidamenti bancari che sono stati concessi all'imprenditore.

La piattaforma telematica nazionale

Nel rispetto della citata Direttiva (UE) 1023/201911 viene introdotta la piattaforma telematica nazionale (di cui all'art. 3 D.L. 118/2021).

A questa piattaforma avranno accesso tutti gli imprenditori iscritti nel registro delle imprese e i professionisti da essi delegati, attraverso il sito che verrà messo a disposizione dal sistema camerale.

La piattaforma ha un duplice scopo, il primo di tipo informativo necessario per l'attivazione del percorso negoziale, il secondo di tipo operativo in quanto sarà presente “una lista di controllo particolareggiata, adeguata anche alle esigenze delle micro, piccole e medie imprese”, contenente indicazioni operative per la redazione del piano di risanamento oltre che ad un test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento (sul punto di veda la Relazione illustrativa al decreto legge).

I contenuti dei format saranno definiti con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il nuovo contenitore nazionale dovrebbe assicurare, in teoria, tempestività d'avvio, rapidità di gestione dello strumento, piena trasparenza delle nomine degli esperti.

Questa piattaforma era già stata progettata da InfoCamere per la gestione dell'OCRI, quindi è dato presumere che potrà essere messa a disposizione in tempi non particolarmente lunghi, tenuto conto che l'intera procedura potrà essere applicata a partire dal 22 novembre 2021.

La funzione della piattaforma, come abbiamo detto, è anche quella di vero e proprio “contenitore” di documenti, in essa saranno raccolti l'istanza che presenta il debitore per la nomina dell'esperto indipendente, la nomina da parte della commissione, l'accettazione (o non accettazione) dell'esperto fino ad arrivare alla relazione finale che quest'ultimo dovrà redigere.

L'imprenditore dovrà caricare nella piattaforma anche i seguenti documenti:

a) i bilanci degli ultimi tre esercizi, ove non depositati presso il Registro delle imprese; per gli imprenditori non tenuti al deposito dei bilanci, sono presentate le dichiarazioni ai fini dei tributi diretti e del tributo IVA in relazione agli ultimi tre periodi d'imposta;

b) una situazione patrimoniale-finanziaria aggiornata a non oltre sessanta giorni;

c) una relazione, chiara e sintetica, sull'attività in concreto esercitata dall'imprenditore, recante un piano finanziario almeno per i successivi sei mesi, nonché ogni iniziativa che lo stesso debitore intenda adottare;

d) un elenco dei creditori dell'impresa, con indicazione dei rispettivi crediti, sia scaduti, sia a scadere;

e) una nota contenente la sussistenza di diritti reali e/o personali di garanzia;

f) una dichiarazione che dia conto dell'eventuale pendenza di ricorsi per la dichiarazione di fallimento ovvero per l'accertamento dello stato di insolvenza;

g) un certificato unico dei debiti tributari ex art. 364, comma 1, D.Lgs. n. 14/2019;

h) una situazione debitoria complessiva richiesta all'agente della riscossione;

i) un certificato dei debiti contributivi-assicurativi ex art. 363, comma 1, D.Lgs. n. 14/2019 ovvero documento unico di regolarità contributiva;

j) un estratto delle informazioni presenti presso la Centrale dei Rischi gestita da Banca d'Italia aggiornata a non oltre mesi rispetto alla presentazione dell'istanza.

L'elenco dei professionisti

Presso la camera di commercio di ciascun capoluogo di regione e delle province autonome di Trento e Bolzano è formato un elenco di esperti nel quale possono essere inseriti i professionisti in possesso di determinati requisiti.

Gli interessati dovranno inviare una specifica richiesta a detti enti, corredata dalla documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti, dalla certificazione attestante l'assolvimento degli obblighi formativi e da un curriculum vitae oggetto di autocertificazione dal quale risulti ogni altra esperienza formativa in materia, anche nelle tecniche di facilitazione e mediazione. Il curriculum vitae dovrà contenere il consenso dell'interessato al trattamento dei dati comunicati al momento della presentazione dell'istanza di iscrizione.

Una prima categoria di esperti è quella degli:

a) iscritti da almeno cinque anni all'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili.

Vi sono poi gli:

b) iscritti da almeno cinque anni all'albo degli avvocati.

Costoro dovranno documentare di aver maturato precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d'impresa.

La norma, a differenza di quanto prevede il D.Lgs. n. 14/2019 per l'iscrizione nell'albo dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi e dell'insolvenza, ex art. 356 D.Lgs. n. 14/2019, è scarna di informazioni, limitandosi ad indicare che sarà sufficiente documentare pregresse esperienze nel campo delle ristrutturazioni e delle crisi d'impresa. Ci chiediamo ad esempio come sarà possibile documentare questo tipo di esperienza da parte di un soggetto che ha assistito le imprese nelle ristrutturazione senza figurare, in alcun atto, come advisor.

La terza categoria di esperti è quella degli:

c) iscritti da almeno cinque anni all'albo dei consulenti del lavoro che documentano di avere concorso, almeno in tre casi, alla conclusione di accordi di ristrutturazione dei debiti omologati o di accordi sottostanti a piani attestati o di avere concorso alla presentazione di concordati con continuità aziendale omologati.

La quarta categoria di esperti annovera:

d) coloro che, pur non iscritti in albi professionali, documentano di avere svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in imprese interessate da operazioni di ristrutturazione concluse con piani di risanamento attestati, accordi di ristrutturazione dei debiti e concordati preventivi con continuità aziendale omologati, nei confronti delle quali non sia stata successivamente pronunciata sentenza dichiarativa di fallimento o sentenza di accertamento dello stato di insolvenza. Per questi soggetti, non professionisti, si ripete già quanto prevede l'art. 28 l. fall. e l'art. 358 D.Lgs. n. 14/2019 per la nomina a curatore, a commissario giudiziale o a liquidatore, privilegiando le capacità imprenditoriali o manageriali dimostrate sul campo.

Tutti quanti i soggetti potranno essere iscritti soltanto se hanno effettuato una apposita formazione le cui modalità e contenuti saranno previsti in un decreto dirigenziale che emanerà il Ministero della giustizia (v. sul punto la Relazione illustrativa al decreto legge e l'art. 356, comma 2, CCI ).

La nomina dell'esperto avverrà ad opera di una commissione costituita presso le camere di commercio, composta da:

a) un magistrato designato dal presidente della sezione specializzata in materia di impresa del tribunale del capoluogo di regione;

b) un membro designato dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura presso cui è costituita la commissione;

c) un membro designato dal Prefetto del capoluogo di regione.

La commissione decide a maggioranza, nel caso non provveda nel termine, la nomina è effettuata dal presidente della camera di commercio nei successivi due giorni lavorativi.

I rapporti di lavoro

Se nel corso della composizione negoziata sono assunte determinazioni rilevanti che incidono sui rapporti di lavoro di una pluralità di lavoratori, anche solo per quanto riguarda l'organizzazione del lavoro o le modalità di svolgimento delle prestazioni, il datore di lavoro, che occupa complessivamente più di quindici dipendenti, prima dell'adozione delle misure ha l'obbligo di informare le organizzazioni sindacali. La consultazione si svolge con la partecipazione dell'esperto; della riunione verrà redatto un sintetico rapporto sottoscritto dallo stesso e dall'imprenditore.

Le prime attività compiute dall'esperto

Nell'immediatezza dell'accettazione dell'incarico e dopo avere preso atto della documentazione depositata dall'imprenditore nella piattaforma, l'esperto convoca senza indugio l'imprenditore per una ricognizione generale della situazione in modo da comprendere se vi siano concrete prospettive di risanamento. L'esperto, sempre in questo brevissimo lasso di tempo, ha l'obbligo di acquisire informazioni dall'organo di controllo e dal revisore legale, qualora nominati.

L'esperto durante la sua attività potrà incontrare le altre parti interessate al processo di risanamento prospettando loro quali siano le strategie che intende porre in essere; nello stesso tempo l'esperto, qualora non ravvisi concrete prospettive di risanamento, dovrà darne notizia all'imprenditore e al segretario generale della camera di commercio, affinché disponga l'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata. La decisione dell'esperto di non proseguire la trattativa, nel momento in cui non ravvisa serie prospettive di risanamento, è sicuramente permeata di grandi responsabilità professionali e quindi è auspicabile che tale decisione sia particolarmente motivata oltre che supportata da idonea documentazione.

L'incarico si considera concluso da parte dell'esperto se sono decorsi centottanta giorni dalla accettazione della nomina e le parti non hanno individuato, anche a seguito di sua proposta, una soluzione adeguata per il superamento delle condizioni di crisi. Nell'ipotesi che vi siano prospettive positive circa il raggiungimento degli obiettivi che l'esperto si è proposto di porre in essere, l'incarico può proseguire oltre il richiamato termine quando tutte le parti lo richiedono e l'esperto vi acconsente, oppure quando la prosecuzione dell'incarico è resa necessaria dal ricorso dell'imprenditore al tribunale circa misure protettive o cautelari o rinegoziazione dei contratti.

Le misure protettive

Che si tratti di una procedura semi-stragiudiziale (si vedano, gli artt. 20 e 54 CCI a fini comparativi), è dato dal fatto che l'imprenditore, teoricamente, potrebbe gestire la negoziazione esclusivamente in via amministrativa senza passare da alcun provvedimento del tribunale.

L'imprenditore avrà necessità di specifiche autorizzazioni del tribunale soltanto per alcune circostanze: a) per la conferma o modifica delle misure protettive e per l'adozione di provvedimenti cautelari; b) per la richiesta di finanziamenti prededucibili e trasferimenti d'azienda (art. 10); c) quando l'esperto inviti le parti a rinegoziare i contratti ad esecuzione continuata o periodica o a esecuzione differita, nel caso in cui la prestazione è divenuta eccessivamente onerosa in seguito alla pandemia (S. Pacchi, Le misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale ovvero i cambi di cultura sono sempre difficili, in ilcaso.it, 2021).

Ai sensi dell'art. 12 D.L. 118/2021 gli atti autorizzati dal tribunale conservano i propri effetti se successivamente intervengono un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato, un concordato preventivo omologato, il fallimento, la liquidazione coatta amministrativa, l'amministrazione straordinaria o il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio di cui all'art. 18 D.L. 118/2021, così come non saranno soggetti all'azione revocatoria gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere dall'imprenditore nel periodo successivo alla accettazione dell'incarico da parte dell'esperto, purché coerenti con l'andamento e lo stato delle trattative e con le prospettive di risanamento esistenti al momento in cui sono stati compiuti, mentre gli atti di straordinaria amministrazione e i pagamenti effettuati nel periodo successivo alla accettazione dell'incarico da parte dell'esperto sono in ogni caso soggetti a revocatoria se l'esperto ha iscritto il proprio dissenso nel registro delle imprese.

Le disposizioni penali ex artt. 216 e 217 L.fall. non si applicano ai pagamenti e alle operazioni compiuti nel periodo successivo all'accettazione dell'incarico da parte dell'esperto.

L'art. 6 D.L. 118/2021 prevede che l'imprenditore possa chiedere, con l'istanza di nomina dell'esperto o con successiva istanza l'applicazione di misure protettive del patrimonio sottoposte a conferma del Giudice.

I creditori, dal giorno della pubblicazione dell'istanza al registro delle imprese, non possono acquisire diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore né possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa. La pubblicazione dell'istanza impedisce inoltre, fino all'archiviazione dell'istanza che apre la composizione negoziata, la prosecuzione dei procedimenti per la dichiarazione di fallimento o per l'accertamento dello stato di insolvenza.

A supporto delle concrete prospettive di risanamento vi è la previsione che impedisce ai creditori interessati dalle misure protettive (esclusi i diritti di credito dei lavoratori) di rifiutare l'adempimento o di risolvere unilateralmente i contratti in corso con l'imprenditore per il solo fatto di vantare, nei suoi confronti, crediti non soddisfatti.

Con il ricorso l'imprenditore può chiedere la conferma delle misure protettive e la loro modifica, potendo dette misure essere circoscritte a determinate azioni oppure a specifici creditori, ma anche l'adozione di provvedimenti cautelari che ritiene necessari per il buon esito delle trattative, anche limitandone l'efficacia nel tempo.

L'imprenditore deve inserire nella piattaforma telematica una dichiarazione sull'esistenza di misure esecutive o cautelari disposte nei suoi confronti.

Unitamente al ricorso il debitore deposita al tribunale delle imprese la seguente documentazione:

a) i bilanci degli ultimi tre esercizi oppure, quando non è tenuto al deposito dei bilanci, le dichiarazioni dei redditi e dell'IVA degli ultimi tre periodi di imposta;

b) una situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata a non oltre sessanta giorni prima del deposito del ricorso;

c) l'elenco dei creditori, individuando i primi dieci per ammontare, con indicazione dei relativi indirizzi di posta elettronica certificata, se disponibili, oppure degli indirizzi di posta elettronica non certificata per i quali sia verificata o verificabile la titolarità della singola casella;

d) un piano finanziario per i successivi sei mesi e un prospetto delle iniziative di carattere industriale che intende adottare;

e) una dichiarazione avente valore di autocertificazione attestante, sulla base di criteri di ragionevolezza e proporzionalità, che l'impresa può essere risanata;

f) il nominativo dell'esperto con il relativo indirizzo di posta elettronica certificata.

Il tribunale non oltre dieci giorni dal deposito del ricorso fissa l'udienza, privilegiando la video conferenza, ed emette un decreto obbligando il ricorrente ad effettuare le notifiche alle parti interessate nei modi stabiliti dalla legge.

Qualora il ricorso non venga depositato il tribunale dichiara l'inefficacia delle misure protettive senza fissare nessuna udienza. Il tribunale all'udienza, sentite le parti e nominando ove occorra un ausiliario, procede all'istruttoria in ordine ai provvedimenti cautelari richiesti. Se le misure protettive o i provvedimenti cautelari richiesti incidono sui diritti dei terzi, costoro devono essere sentiti. Il tribunale provvede con ordinanza nella quale stabilisce la durata, non inferiore a trenta e non superiore a centoventi giorni, delle misure protettive e, se occorre, dei provvedimenti cautelari disposti.

Su richiesta dell'imprenditore e sentito l'esperto, le misure possono essere limitate a determinate iniziative intraprese dai creditori a tutela dei propri diritti o a determinati creditori o categorie di creditori. Il giudice, acquisito il parere dell'esperto, può prorogare la durata delle misure disposte per il tempo necessario ad assicurare il buon esito delle trattative. La durata complessiva delle misure non può superare i duecentoquaranta giorni.

Problemi di capitale

L'imprenditore, come è avvenuto con le norme emergenziali emanate nel corso dell'anno 2020, ai fini della salvaguardia della continuità aziendale può far valere la sospensione degli obblighi di ricostituzione del capitale per perdite e scioglimento del vincolo sociale.

Dal momento della pubblicazione dell'istanza di nomina dell'esperto o con successiva istanza presentata per l'applicazione di misure protettive del patrimonio e sino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata, l'imprenditore può dichiarare, per quanto previsto dal D.L. 118/2021, in una sorte di autosospensione, che non si applichino gli artt. 2446, commi 2 e 3, 2447, 2482-bis, commi 4, 5, 6, e 2482 ter c.c. e la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli artt. 2484, comma 1, n. 4), e 2545 duodecies c.c.

La gestione dell'impresa in pendenza di trattative

L'imprenditore durante la negoziazione conserva la gestione ordinaria e straordinaria dell'impresa. Il legislatore a questa libertà di gestione ha frapposto un ostacolo connesso al fatto che qualora sussistesse la probabilità di insolvenza l'imprenditore dovrà gestire l'impresa in modo da evitare pregiudizio alla sostenibilità economico-finanziaria dell'attività. La dinamica posta in essere non appare particolarmente chiara. Sembrerebbe che l'imprenditore se si trova in una situazione di crisi o pre-crisi è libero, sempre con oculatezza, di gestire la propria azienda seppur con un occhio vigile, mentre qualora la situazione fosse più critica e già avviata sul percorso dell'insolvenza l'imprenditore dovrebbe evitare pregiudizio al buon esito della gestione economico-finanziaria. Questa analisi potrebbe portare l'imprenditore ad avere meno attenzioni rispetto della situazione economico-finanziaria qualora l'impresa non fosse avviata verso l'insolvenza ma semplicemente in crisi.

Il comma 2 dell'art. 8 precisa che comunque l'imprenditore deve informare preventivamente l'esperto, per iscritto, del compimento di atti di straordinaria amministrazione nonché dell'esecuzione di pagamenti che non sono coerenti rispetto alle trattative o alle prospettive di risanamento. In sostanza l'imprenditore dovrà informare l'esperto soltanto qualora gli atti straordinari o i pagamenti effettuati non siano coerenti con le trattative in corso. Tutto ciò presuppone che l'imprenditore abbia assoluta conoscenza dello stato delle trattative per poter valutare che l'operazione che sta ponendo in essere sia da sottoporre o meno all'autorizzazione dell'esperto.

A questo punto se l'esperto valuta che l'attività prospettata dall'imprenditore può arrecare pregiudizio ai creditori, alle trattative o alle prospettive di risanamento, lo segnala per iscritto all'imprenditore e all'organo di controllo.

A fronte dell'insistenza dell'imprenditore a voler porre in essere le attività straordinarie che non trovano l'esperto consenziente, quest'ultimo nei successivi dieci giorni, può iscrivere il proprio dissenso nel registro delle imprese. Comunque sia, quando l'atto compiuto pregiudica gli interessi dei creditori, l'iscrizione è obbligatoria. Nell'ipotesi che fossero state concesse misure protettive o cautelari, una volta che l'esperto ha iscritto il proprio dissenso nel registro delle imprese, dovrà anche procedere a segnalare il fatto al tribunale ex art. 7, comma 6.

La rinegoziazione dei contratti

Tra le attività più frequenti messe in atto dall'esperto, se vuole riuscire nel proprio intento di ristrutturazione, vi sarà l'invito alle parti a rideterminare, secondo buona fede, il contenuto dei contratti ad esecuzione continuata o periodica ovvero ad esecuzione differita se la prestazione è divenuta eccessivamente onerosa per effetto della pandemia da SARS-CoV-2.

Abbiamo già detto che l'imprenditore avrà necessità di specifiche autorizzazioni del tribunale soltanto per alcune circostanze e sempre che sia stata verificata la funzionalità degli atti rispetto alla continuità aziendale e al miglior soddisfacimento dei creditori. Tra le attività soggette ad autorizzazione vi sono tutte le forme di finanziamento che l'imprenditore potrebbe contrarre (da terzi, da soci e da società del gruppo) e che risulterebbero prededucibili ex art. 111 l.fall. Sono altresì sottoposti ad autorizzazione del tribunale i trasferimenti - in qualunque forma - dell'azienda o di uno o più dei suoi rami quando sia prevista l'esclusione degli effetti prodotti dall'art. 2560, comma 2, c.c., e quindi quando l'acquirente non risponda dei debiti dell'azienda ceduta risultanti dai libri contabili obbligatori, pur restando ferme le disposizioni in materia di “mantenimento dei diritti dei lavoratori” ai sensi dell'art. 2112 c.c.

Soltanto qualora l'esperto non riesca a raggiungere alcun accordo con le parti sarà l'imprenditore a richiedere l'intervento del tribunale per rideterminare equamente le condizioni del contratto per il periodo strettamente necessario ad assicurare la continuità aziendale, purché sia stato preventivamente acquisito il parere dell'esperto.

È del tutto evidente che l'imprenditore, i suoi professionisti, e l'esperto dovranno operare in perfetta sintonia tra di loro, in quanto certe operazioni seppur co-progettate e prospettate dall'esperto, necessitano di una richiesta di autorizzazione da parte dall'imprenditore all'autorità giudiziaria. In sostanza occorre che l'imprenditore sia vigile e attivo, in quanto non si tratta di una procedura la cui operatività è delegata a terzi, ma di una procedura ove l'impresa e l'imprenditore sono i soggetti principali e un soggetto terzo istituzionale svolge le funzioni di coordinatore e di facilitatore tra le varie parti per raggiungere l'obiettivo iniziale.

Il tribunale, sentite le parti interessate e assunte le informazioni necessarie, ha la possibilità di assicurare l'equilibrio tra le prestazioni oggetto di rinegoziazione anche stabilendo la corresponsione di un indennizzo. Dalla rinegoziazione sono escluse le prestazioni aventi ad oggetto i contratti di lavoro.

Quali sono le soluzioni una volta raggiunto l'accordo tra le parti

Qualora sia stata individuata la soluzione più opportuna al superamento delle condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario, che avrebbero reso probabile la crisi o l'insolvenza dell'impresa, le parti possono alternativamente porre in essere una di queste attività:

a) concludere un contratto, con uno o più creditori, che produce gli effetti di cui all'articolo 14 in materia di misure premiali sempre che la relazione finale dell'esperto attesti che la predetta rinegoziazione sia idonea ad assicurare la continuità aziendale per un periodo non inferiore a due anni;

b) concludere una convenzione di moratoria ai sensi dell'art. 182 octies l.fall.

Si tratta di una convenzione conclusa tra l'imprenditore e i suoi creditori, diretta a disciplinare in via provvisoria gli effetti della crisi e avente ad oggetto la dilazione delle scadenze dei crediti, la rinuncia agli atti o la sospensione delle azioni esecutive e conservative e ogni altra misura che non comporti rinuncia al credito ed è efficace anche nei confronti dei creditori non aderenti che appartengano alla medesima categoria.

c) concludere un accordo sottoscritto dall'imprenditore, dai creditori e dall'esperto che produce gli effetti di cui all'art. 67, comma 3, lett.d), senza necessità dell'attestazione del professionista indipendente.

All'esito delle trattative l'imprenditore può domandare l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi degli artt. 182-bis, 182-septies (la percentuale è ridotta al sessanta per cento se il raggiungimento dell'accordo risulta dalla relazione finale dell'esperto) e 182 novies l.fall.

In alternativa è lasciata la possibilità all'imprenditore di predisporre un piano attestato ex art. 67 l.fall., proporre una domanda di concordato semplificato ex art. 18 D.L. 118/2021, accedere una delle procedure previste dalla legge fallimentare o dalla normativa sull'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza.

Le trattative nei gruppi di imprese

L'art. 13 D.L. 118/2021 gioca di anticipo rispetto al D.Lgs. 14/2019 legittimando la disciplina dei gruppi . Il gruppo di imprese che si trova nelle condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che rende probabile la crisi o l'insolvenza può chiedere al segretario generale della camera di commercio la nomina dell'esperto indipendente.

L'istanza (ed anche quella per le misure protettive e cautelari) va presentata alla camera di commercio ove è iscritta l'impresa che esercita l'attività di direzione e coordinamento oppure l'impresa che, all'interno del gruppo, presenta la maggiore esposizione debitoria. L'imprenditore inserirà nella piattaforma, oltre a tutta la documentazione già indicata, anche una relazione contenente le informazioni analitiche sulla struttura del gruppo e sui vincoli partecipativi o contrattuali.

L'esperto assolve ai compiti istituzionali in modo unitario per tutte le imprese che hanno presentato l'istanza, salvo che lo svolgimento congiunto non renda eccessivamente gravose le trattative. In tal caso l'esperto può decidere che le trattative si svolgano per singole imprese, mentre le imprese del gruppo che non si trovano nelle condizioni di squilibrio possono, anche su invito dell'esperto, partecipare comunque alle trattative.

Le misure premiali

Come previsto dal CCI per l'imprenditore che ha presentato all'OCRI istanza tempestiva, ai sensi dell'art. 25 D.Lgs. n. 14/2019, e ne ha eseguito in buona fede le indicazioni oppure abbia presentato tempestivamente domanda di accesso ad una delle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza, così nella procedura negoziata ai sensi dell'art. 14 D.L. n. 118/2021, dal momento dell'accettazione dell'incarico da parte dell'esperto e sino alla conclusione della procedura, gli interessi che maturano sui debiti tributari sono ridotti alla misura legale, le sanzioni tributarie sono ridotte alla misura minima se il termine per il pagamento scade dopo la presentazione della istanza di accesso alla procedura negoziata e soltanto se è prevista l'applicazione in misura ridotta in caso di pagamento entro un determinato termine dalla comunicazione inviata dall'ufficio.

Le sanzioni e gli interessi sui debiti tributari sorti prima del deposito dell'istanza di accesso alla procedura negoziata se costituiscono oggetto della trattativa sono ridotti della metà nelle ipotesi previste dall'art. 11, commi 2 e 3, D.L. n. 118/2021.

Qualora all'esito delle trattive, con pubblicazione, sia stato concluso un contratto con uno o più creditori (art. 11, comma 1, lett. a), oppure un accordo tra l'imprenditore, i creditori e l'esperto (art. 11, comma 1, lett. c) con i medesimi effetti di cui all'articolo 67, l'Agenzia delle entrate concede all'imprenditore che lo richiede, con istanza sottoscritta anche dall'esperto, un piano di rateazione fino ad un massimo di settantadue rate mensili delle somme dovute e non versate a titolo di imposte sul reddito, ritenute alla fonte operate in qualità di sostituto d'imposta e imposta sul valore aggiunto non ancora iscritte a ruolo, e relativi accessori.

Qualora facesse seguito dichiarazione di fallimento o di accertamento dello stato di insolvenza, gli interessi e le sanzioni saranno dovuti senza alcuna riduzione.

Le misure sopra indicate, seppur definite premiali, non potranno da sole essere la spinta propulsiva per attivare la procedura negoziale. I premi concessi sono di modesta entità specialmente per quanto riguarda la riduzione degli interessi. La premialità più interessante è sicuramente quella relativa alla rateazione dei debiti tributari maturati in capo all'impresa prima dell'inizio dell'attività di riscossione; la norma generale che non prevede la possibilità di rateizzare il debito erariale prima dell'iscrizione a ruolo degli importi dovuti dall'imprenditore all'Erario rappresenta l'ostacolo principale alla redazione del singolo piano e quindi questa disposizione riveste sicuramente un carattere importante nelle dinamiche complessive della negoziazione.

Il compenso dell'esperto

Anche il Codice della crisi d'impresa, nell'art. 351 si occupa di compensi dei componenti del collegio OCRI, in primis stabilisce “sono concordati con il debitore o, in difetto, liquidati dal presidente della sezione specializzata in materia di impresa del tribunale tenuto conto dell'impegno in concreto richiesto e degli esiti del procedimento, sulla base [di determinati] parametri” (v. art. 251 D.Lgs. n. 14/2019 ), mentre l'art. 16 D.L. n. 118/2021 rimodula i compensi seguendo gli scaglioni sotto indicati ed andando ad incrementare o decurtare l'importo in base ai soggetti che prendono parte alla trattativa. Il compenso dell'esperto è a carico dell'imprenditore e, in assenza di una determinazione consensuale concordata tra l'imprenditore e l'esperto, è determinato dall'organo che lo ha nominato, secondo i criteri di seguito riportati. All'atto di determinazione del compenso è riconosciuto valore di prova scritta per la concessione di un provvedimento monitorio provvisoriamente esecutivo per garantire la pronta remunerazione dell'esperto per l'opera prestata in caso di assenza di adempimento spontaneo. La differenza rispetto al passato sta nel fatto che il legislatore incentiva l'esperto con il raddoppio del compenso nel momento in cui riesce a concludere un contratto con uno o più creditori, oppure una convenzione in moratoria o un piano attestato ex art. 67 l.fall. sottoscritto dall'imprenditore, dai creditori e dallo stesso esperto (ex art. 11 comma 1 lett. c) o ancora un piano attestato ex art. 67, comma 3, lett. d), l.fall.

Di seguito si riporta l'evoluzione dei compensi in base agli scaglioni di riferimento andando a prendere come base per il calcolo non l'attivo realizzabile ma quello medio risultante da bilanci o dalle dichiarazioni dei redditi.

Attivo

L'attivo viene calcolato sulla media dell'attivo risultante dagli ultimi tre bilanci o, in mancanza, dalle ultime tre dichiarazioni dei redditi. Se l'attività è iniziata da meno di tre anni, la media è calcolata sui bilanci o, in mancanza, sulle dichiarazioni dei redditi depositati dal suo inizio. All'esperto è dovuto il rimborso delle spese necessarie per l'adempimento dell'incarico, purché accompagnate dalla corrispondente documentazione.

zero

100.000,00

5,00%

5.000,00

100.000,01

400.000,00

1,25%

3.750,00

500.000,01

1.000.000,00

0,80%

4.000,00

1.000.000,01

2.500.000,00

0,43%

6.450,00

2.500.000,01

50.000.000,00

0,10%

47.500,00

50.000.000,01

400.000.000,00

0,025%

87.500,00

400.000.000,01

1.300.000.000,00

0,008%

72.000,00

Oltre 1.300.000.000,01

0,002%

Il compenso complessivo non può essere, in ogni caso, inferiore a euro 4.000,00 e superiore a euro 400.000,00.

L'importo come sopra rideterminato, fermi i limiti indicati, può essere incrementato o diminuito in base ai parametri di seguito indicati:

a) se il numero dei creditori e delle parti interessate che partecipano alle trattative è compreso tra 21 e 50, il compenso è aumentato del 25%; se è superiore a 50 il compenso è aumentato del 35%; se non è superiore a 5 il compenso è ridotto del 40%; I lavoratori e le rappresentanze sindacali non sono considerati nel numero dei creditori e delle altre parti interessate ai fini del riconoscimento degli aumenti di cui sopra, tuttavia all'esperto spetta il compenso di euro 100,00 per ogni ora di presenza risultante dai rapporti redatti ai sensi dell'articolo 4, comma 8 (procedure di informazione e consultazione).

b) in caso di vendita del complesso aziendale o di individuazione di un acquirente da parte dell'esperto, il compenso è aumentato del 10%.

c) Il compenso è aumentato del 100% in tutti i casi in cui, anche successivamente alla redazione della relazione finale, si concludono il contratto, la convenzione o gli accordi di cui all'articolo 11, comma 1, o è predisposto un piano attestato di risanamento di cui all'art. 11, comma 3, lett. a).

d) Se l'esperto sottoscrive l'accordo di cui all'art. 11, comma 1, lett. c), gli spetta un ulteriore incremento del 10% sul compenso determinato ai sensi del comma 5.

e) Il compenso è liquidato in euro 500,00 quando l'imprenditore non compare davanti all'esperto oppure quando è disposta l'archiviazione subito dopo il primo incontro.

Non sono rimborsati gli esborsi sostenuti per la remunerazione dei soggetti dei quali l'esperto si è avvalso ai sensi dell'art. 4, comma 2.10.

Il compenso dell'esperto è prededucibile ai sensi dell'art. 111 l.fall.

All'esperto, trascorsi almeno sessanta giorni dall'accettazione dell'incarico, può essere riconosciuto un acconto in misura non superiore ad un terzo del presumibile compenso finale, tenendo conto dei risultati ottenuti e dell'attività prestata.

La gestione delle imprese sotto soglia

L'art. 17 D.L. 118/2021 si occupa di tutte le imprese commerciali ed anche agricole che non superando le soglie previste dall'art. 1, comma 2, l. fall. e trovandosi nella condizione oggettiva di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza, intendono proporre istanza per la nomina di un esperto indipendente in quanto risulta ragionevole perseguire il risanamento dell'impresa.

Alle imprese sotto soglia sono concesse due possibilità: presentare istanza al segretario generale della camera di commercio (seguendo le medesime modalità per le imprese sopra soglia), oppure all'organismo di composizione della crisi.

All'istanza devono essere allegati:

a) una dichiarazione sulla pendenza, nei suoi confronti, di ricorsi per la dichiarazione di fallimento o per l'accertamento dello stato di insolvenza;

b) il certificato unico dei debiti tributari di cui all'art. 364, comma 1, D.lgs. n. 14/2019;

c) la situazione debitoria complessiva richiesta all'Agenzia delle entrate-Riscossione;

d) il certificato dei debiti contributivi e dei premi assicurativi di cui all'art. 363, comma 1, D.lgs. n. 14/2019, oppure, se non disponibile, il documento unico di regolarità contributiva;

e) un estratto delle informazioni presenti nella Centrale dei rischi gestita dalla Banca d'Italia non anteriore di tre mesi rispetto alla presentazione dell'istanza.

L'esperto una volta accettato l'incarico, sente l'imprenditore e acquisisce i bilanci dell'ultimo triennio, se disponibili, le dichiarazioni fiscali ed ogni altra documentazione contabile ritenuta necessaria per redigere, ove non disponibile, una relazione aggiornata sulla situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'imprenditore nonché un elenco aggiornato dei creditori e dei relativi diritti.

Qualora sia stata individuata una soluzione idonea al superamento della situazione di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario le parti possono, alternativamente:

a) concludere un contratto privo di effetti nei confronti dei terzi, ma idoneo ad assicurare la continuità aziendale oppure una convenzione di moratoria con il contenuto dell'art. 182-octies l.fall.;

b) concludere un accordo sottoscritto dall'imprenditore, dai creditori e dall'esperto, senza necessità di attestazione, idoneo a produrre gli effetti di cui all'art. 67, comma 3, lett. d), l.fall. senza l'attestazione del professionista indipendente;

c) proporre l'accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'art. 7 L. n. 3/2012;

d) chiedere la liquidazione dei beni ai sensi dell'art. 14-ter L. n. 3/2012;

e) proporre la domanda di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio di cui all'art. 18 D.L. n. 118/2021.

Nell'ipotesi che a seguito delle trattative nessun accordo venga individuato, l'esperto, se lo richiede l'imprenditore, svolge i compiti di gestore della crisi di cui alla richiamata legge sul “sovraindebitamento”.

A questa procedura speciale di rinegoziazione si applicano comunque le norme, se compatibili, applicabili alle imprese sopra soglia. Il compenso è liquidato dal responsabile dell'organismo di composizione della crisi o dal segretario generale della camera di commercio che lo ha nominato.

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