Delitto di indebita compensazione: quando si consuma il reato?

La Redazione
10 Settembre 2021

«In tema di reati tributari, il delitto di indebita compensazione di cui al d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 10-quater, non presuppone la presentazione da parte del contribuente di una dichiarazione annuale a differenza di quello di dichiarazione infedele di cui al medesimo d.lgs. n. 74 del 2000, art. 4, in cui il mendacio del contribuente si esprime proprio nella dichiarazione annuale relativa alle imposte sui redditi o all'IVA; il reato, infatti, si consuma al momento della presentazione dell'ultimo modello F24 relativo all'anno interessato e non in quello della successiva dichiarazione dei redditi, in quanto, con l'utilizzo del modello indicato, si perfeziona la condotta del contribuente, realizzandosi il mancato versamento per effetto dell'indebita compensazione di crediti in realtà non spettanti in base alla normativa fiscale».

«In tema di reati tributari, il delitto di indebita compensazione di cui al d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 10-quater, non presuppone la presentazione da parte del contribuente di una dichiarazione annuale a differenza di quello di dichiarazione infedele di cui al medesimo d.lgs. n. 74 del 2000, art. 4, in cui il mendacio del contribuente si esprime proprio nella dichiarazione annuale relativa alle imposte sui redditi o all'IVA; il reato, infatti, si consuma al momento della presentazione dell'ultimo modello F24 relativo all'anno interessato e non in quello della successiva dichiarazione dei redditi, in quanto, con l'utilizzo del modello indicato, si perfeziona la condotta del contribuente, realizzandosi il mancato versamento per effetto dell'indebita compensazione di crediti in realtà non spettanti in base alla normativa fiscale».

La Corte d'Appello di Firenze confermava la pronuncia del Tribunale locale che aveva condannato un imputato per alcuni reati tributari, avendo utilizzato indebitamente in compensazione ai sensi dell'art. 17, d.lgs. n. 241/1997, crediti d'imposta IRES inesistenti.

L'accusato ricorre in Cassazione deducendo, tra i vari motivi, la violazione di legge sulla ritenuta indebita compensazione.

La doglianza risulta inammissibile. Secondo la Corte di Cassazione, in tema di reati tributari, «il delitto di indebita compensazione di cui al d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 10-quater, si consuma al momento della presentazione dell'ultimo modello F24 relativo all'anno interessato e non in quello della successiva dichiarazione dei redditi, in quanto, con l'utilizzo del modello indicato, si perfeziona la condotta decettiva del contribuente, realizzandosi il mancato versamento per effetto dell'indebita compensazione di crediti in realtà non spettanti in base alla normativa fiscale». Inoltre, «il delitto di indebita compensazione non presuppone la presentazione da parte del contribuente di una dichiarazione annuale a differenza di quello di dichiarazione infedele di cui al cit. d.lgs. n. 74/2000, art. 4, in cui il mendacio del contribuente si esprime proprio nella dichiarazione annuale relativa alle imposte sui redditi o all'Iva» (Cass. n. 4958/2018). Il delitto di indebita compensazione di cui al d.lgs. n. 74/2000, art. 10-quater, richiede, «sotto il profilo oggettivo, che il mancato versamento di imposta risulti formalmente giustificato da una illegittima compensazione, ex d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, art. 17, operata tra le somme spettanti all'erario e i crediti vantati dal contribuente, in realtà non spettanti o inesistenti» (Cass. n. 15236/2015).

Per questi motivi, la S.C. afferma il seguente principio di diritto: «in tema di reati tributari, il delitto di indebita compensazione di cui al d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 10-quater, non presuppone la presentazione da parte del contribuente di una dichiarazione annuale a differenza di quello di dichiarazione infedele di cui al medesimo d.lgs. n. 74 del 2000, art. 4, in cui il mendacio del contribuente si esprime proprio nella dichiarazione annuale relativa alle imposte sui redditi o all'IVA; il reato, infatti, si consuma al momento della presentazione dell'ultimo modello F24 relativo all'anno interessato e non in quello della successiva dichiarazione dei redditi, in quanto, con l'utilizzo del modello indicato, si perfeziona la condotta del contribuente, realizzandosi il mancato versamento per effetto dell'indebita compensazione di crediti in realtà non spettanti in base alla normativa fiscale».

Fonte: www.dirittoegiustizia.it

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