Scioglimento della comunione ordinaria di un immobile: l’istanza di attribuzione del bene è proponibile in appello?

Redazione scientifica
14 Settembre 2021

La domanda di attribuzione di un immobile indivisibile non ha natura negoziale e si risolve nella mera specificazione della pretesa introduttiva del processo rivolta a porre fine allo stato di comunione, come tale invero formulabile anche in appello.

Il giudizio trae origine da una domanda di divisione della comunione ordinaria di un immobile proposta da una società a responsabilità limitata nell'ambito di una procedura esecutiva promossa nei confronti di R.A. Per quanto di interesse, i comproprietari dell'immobile F.G. e R.U., promuovevano appello avverso la sentenza di primo grado che, nella loro contumacia, aveva disposto lo scioglimento della comunione e la vendita all'incanto del bene. Deducevano la nullità della notifica dell'atto introduttivo del giudizio, che avrebbe loro impedito di formulare istanza di attribuzione dell'immobile oggetto di divisione. La Corte d'appello rilevava la nullità della notifica dell'atto di citazione, ma affermava che la citata nullità non si era convertita in motivo di impugnazione e che la richiesta di attribuzione, oltre che inammissibile in grado di appello, era generica.

F.G. e R.U. ricorrono in Cassazione deducendo la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 720 c.p.c., per avere la Corte di merito ritenuto inammissibile in grado di appello la richiesta di attribuzione mentre detta istanza sarebbe stata ammissibile perché attinente alla modalità della divisione.

La doglianza è fondata. La Corte di cassazione ha già avuto modo di precisare che «il giudizio di scioglimento della comunione non è del tutto compatibile con le scansioni e le preclusioni che disciplinano il processo in generale, intraprendendo i singoli condividenti le loro strategie difensive anche all'esito delle richieste e dei comportamenti assunti dalle altre parti, con riferimento al progetto di divisione ed acquisendo rilievo gli eventuali sopravvenuti atti negoziali traslativi che modifichino il numero e l'entità delle quote» (Cass. civ., n. 15926/2019, n. 14756/2016 e n. 9367/2013). Ne deriva pertanto, il diritto delle parti del giudizio divisorio di mutare, anche in sede di appello, le proprie conclusioni e richiedere per la prima volta l'attribuzione, per intero o congiunta, del compendio immobiliare, integrando tale istanza una mera modalità di attuazione della divisione. In conclusione, «la domanda di attribuzione di un immobile indivisibile non ha natura negoziale e si risolve nella mera specificazione della pretesa introduttiva del processo rivolta a porre fine allo stato di comunione, come tale invero formulabile anche in appello» (Cass. civ., n. 12119/2008).

Tratto da: www.dirittoegiustizia.it

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