Applicabilità ai lavoratori a progetto dell'APE sociale

13 Settembre 2021

La giurisprudenza di merito, pur senza la necessità di pervenire ad una dichiarazione di incostituzionalità per irragionevolezza della norma, è orientata ad un'interpretazione estensiva dell'art. 2116 c.c...

La giurisprudenza di merito, pur senza la necessità di pervenire ad una dichiarazione di incostituzionalità per irragionevolezza della norma, è orientata ad un'interpretazione estensiva dell'art. 2116 c.c., equiparando i collaboratori ai lavoratori subordinati trattandosi di situazioni oggettivamente simili: i soggetti che si trovano o possono trovarsi in condizioni socio-economiche comparabili a quelle dei lavoratori subordinati, esposti al rischio di perdita involontaria del posto di lavoro.

La formulazione letterale della disposizione, che fa riferimento a una delle forme tipiche del rapporto di lavoro subordinato, ossia il licenziamento, non può essere considerata di per se stessa ostativa, essendo il recesso del committente del tutto analogo - quanto a presupposti ed effetti - al licenziamento, ed essendo le dimissioni per giusta causa istituto che ricorre anche nei contratti di collaborazione.

Ciò che in realtà rileva è il presupposto sostanziale della disoccupazione a seguito di cessazione di un rapporto di lavoro per causa non imputabile al lavoratore.

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