Riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia di responsabilità genitoriale: dal Reg. CE 2201/2003 al Reg. UE 1111/2019 - Aspetti generali

Sergio Matteini Chiari
15 Settembre 2021

Nel presente contributo vengono affrontate le tematiche generali che si sono poste, rispetto al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia di responsabilità genitoriale, nel passaggio dal Regolamento CE 2201/2003 al nuovo Regolamento UE 1111/2019, che entrerà in vigore nei prossimi mesi.
Inquadramento

La materia relativa al riconoscimento delle decisioni in materia di responsabilità genitoriale è attualmente disciplinata dal Regolamento CE 2201/2003 del 27 novembre2003 (in seguito: Regolamento CE 2201/2003).

La medesima materia verrà, fra poco meno di un anno, disciplinata dal Regolamento (UE) del Consiglio 2019/1111 del 25 giugno 2019 (in seguito: Regolamento UE 1111/2019), di revisione del Regolamento CE 2201/2003.

I disposti del nuovo Regolamento dovranno applicarsi (salvo alcune eccezioni, di nessun interesse in questa sede) dal 1° agosto 2022 (primo giorno del mese successivo alla scadenza del termine di tre anni dalla data di pubblicazione, avvenuta in G.U.C.E. L 178 del 2 luglio 2019).

In pari data, il Regolamento CE 2201/2003 dovrà ritenersi abrogato.

Va, tuttavia, precisato che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 100 del Regolamento UE 1111/2019, i relativi disposti potranno applicarsi «solo alle azioni proposte […] posteriormente al 1° agosto 2022», mentre il Regolamento CE 2201/2003 dovrà continuare ad applicarsi alle decisioni rese nelle azioni proposte anteriormente alla predetta data.

Entrambi i suddetti Regolamenti sono valevoli per tutti gli Stati membri dell'Unione Europea eccezion fatta per la Danimarca, cui le due fonti normative non sono applicabili, non avendo partecipato alla loro adozione.

Efficacia dei Regolamenti comunitari

Entrambi i Regolamenti in esame, così come ogni atto normativo comunitario, prevalgono sulle norme di diritto interno che siano con essi incompatibili.

Sul primato del diritto comunitario rispetto alla normativa interna, si veda la «bussola» denominata «Notificazione e comunicazione di atti in materia civile e commerciale nello spazio giudiziario europeo (Regolamento CE 1393/2007)».

Riconoscimento di decisioni in tema di responsabilità genitoriale. Regolamento CE 2201/2003 e UE 1111/2019. In genere

Mentre il Regolamento CE 2201/2003 prevede che le decisioni in materia di responsabilità genitoriale sono, salve alcune eccezioni (v. successivo paragrafo), soggette ad exequatur (art. 28), il Regolamento UE 1111/2019 prevede che le medesime decisioni, rese ed esecutive in un determinato Stato membro, sono esecutivo negli altri Stati membri senza che sia necessaria una dichiarazione di esecutività (art. 34).

(segue) Regolamento 2201/2003. Eccezioni alla regola dell'exequatur

Sia le decisioni con cui venga conferito il diritto di visita (art. 41, Regolamento CE 2201/2003), sia quelle con cui sia stato ordinato il «ritorno del minore» ai sensi dell'art. 11, par. 8, Regolamento cit., in sede di riesame di un provvedimento di diniego del ritorno, esecutive ed emesse in uno Stato membro dell'UE (ad esclusione - si rammenta - della Danimarca), sono eseguibili in un altro Stato membro senza che sia necessaria alcuna dichiarazione di esecutività e senza che sia possibile opporsi al loro riconoscimento qualora siano state «certificate» nello Stato membro di origine. Ciò in considerazione degli interessi, in prima linea quello del minore, che vengono in rilievo in tali circostanze.

Restano soggette ad exequatur le decisioni di rigetto della domanda di conferimento del diritto di visita, nonché le decisioni in tema di «ritorno del minore» diverse da quelle appena sopra indicate.

Responsabilità genitoriale. Nozione e titolarità

La responsabilità genitoriale è definita, in modo sostanzialmente uniforme nei rispettivi articoli 2 dei due Regolamenti in esame, come l'insieme dei diritti e doveri di cui è investita una persona fisica o giuridica in virtù di una decisione («giudiziaria», nel Regolamento CE 2201/2003), della legge o di un accordo in vigore riguardanti la persona o i beni di un minore, compresi il diritto di affidamento e il diritto di visita.

Secondo il Regolamento CE 2201/2003 (art. 2, n. 8), la titolarità della responsabilità genitoriale compete a «qualsiasi persona che eserciti la responsabilità di genitore su un minore».

Nel Regolamento UE 1111/2019 (art. 2, n. 8) viene precisato che la titolarità spetta alla «persona, istituzione o altro ente che eserciti la responsabilità di genitore su un minore».

Diritto di affidamento. Diritto di visita. Nozione

In entrambi i Regolamenti (artt. 2, n. 9) si sancisce che il «diritto di affidamento» è costituito dai diritti e doveri concernenti la cura della persona di un minore, in particolare il diritto di intervenire nella decisione riguardo al suo luogo di residenza, mentre (artt. 2, n. 10) il «diritto di visita» è costituito dal diritto di visita nei confronti di un minore, compreso il diritto di condurre il minore in un luogo diverso dalla sua residenza abituale per un periodo limitato di tempo.

Decisione. Nozione

Il concetto di «decisione»accolto in entrambi i Regolamenti è assai ampio. In primo luogo, esso ricomprende le decisioni emesse da una autorità giurisdizionale, qualunque sia la loro denominazione (ad es.: sentenza, decreto, ordinanza) (art. 2, par. 1, n. 4, Regolamento CE 2201/2003; art. 2, par. 1, Regolamento UE 1111/2019).

Nel Regolamento CE 2201/2003, all'art. 46, si prevede che gli atti pubblici formati ed aventi efficacia esecutiva in uno Stato membro e gli accordi tra le parti aventi efficacia esecutiva nello Stato membro di origine sono riconosciuti ed eseguiti alle stesse condizioni previste per le decisioni (id est: soggezione ad exequatur).

Nel Regolamento UE 1111/2019, all'art. 65, par. 2, si prevede che gli atti pubblici e gli accordi in materia di responsabilità genitoriale aventi effetti giuridici vincolanti e che abbiano efficacia esecutiva nello Stato membro di origine sono riconosciuti ed eseguiti negli altri Stati membri senza che sia richiesta una dichiarazione di esecutività, cioè alle stesse condizioni previste per le decisioni (id est: non soggezione ad exequatur).

Nell'art. 2, n. 1, del Regolamento UE 1111/2019 si precisa che, ai fini del capo IV (riconoscimento ed esecuzione), il termine «decisione» comprende i «provvedimenti provvisori, inclusi i provvedimenti cautelari», disposti da un'autorità giurisdizionale competente a conoscere del merito, sempre che il convenuto sia stato invitato a comparire – condizione, quest'ultima, irrilevante qualora la decisione contenente il provvedimento sia notificata al convenuto prima dell'esecuzione.

Competenza in tema di decisioni relative alla responsabilità genitoriale. Regola generale

Per entrambi i Regolamenti in esame (art. 8 Regolamento CE 2201/2003; art. 7 Regolamento UE 1111/2019), la competenza a pronunciare provvedimenti in tema di responsabilità genitoriale spetta, di regola, all'autorità giurisdizionale del Paese in cui il minore abbia residenza abituale nella data in cui essa è adita.

(segue) Eccezioni alla regola generale

Fattispecie

Regolamento CE 2201/2003

Regolamento UE 1111/2019

Ultrattività - per spazi temporali ridotti e in presenza di determinate condizioni - della competenza delle a.g. dello Stato membro della precedente residenza abituale del minore in materia di diritto di visita.

Art. 9

Art. 8

Conservazione della competenza - in caso di trasferimento illecito o mancato rientro del minore - in capo all'a.g. dello Stato membro ove il minore aveva la residenza abituale immediatamente prima del trasferimento o del mancato rientro, fino a che il minore non abbia acquisito la residenza in un altro Stato membro.

Art. 10

Art. 9

Proroga della competenza - Le a.g. competenti a decidere sulle domande di divorzio, separazione personale dei coniugi o annullamento del matrimonio sono competenti, a determinate condizioni, anche per le domande relative alla responsabilità dei genitori.

Art. 12

===

Trasferimento della competenza ad una a.g. «più adatta»/«più indicata» a trattare il caso, ove ciò corrisponda all'interesse superiore del minore.

Art. 15

Art. 12

Scelta del foro: è consentita ai titolari della responsabilità genitoriale con l'osservanza di determinate formalità e a condizione che l'esercizio della competenza giurisdizionale sia conforme all'interesse superiore del minore.

===

Art. 10

Competenza fondata sulla presenza del minore, qualora non sia possibile stabilire la residenza abituale del minore o determinarla ex art. 12 Reg. 2201/2003 o ex art. 10 Reg. 1111/2019.

Art. 13

Art. 11

Richiesta di trasferimento di competenza da parte di una a.g. non competente: consentita ove il minore abbia un legame particolare ex art. 12, par. 4, con il diverso Stato membro.

===

Art. 13

La competenza («residua») è determinata dalla legge di ciascuno Stato membro qualora nessuna a.g. di uno Stato membro sia competente ex artt. da 8 a 13 Reg. 2201/2003 o ex artt. da 7 a 11 Reg. 1111/2019.

Art. 14

Art. 14

Autorità giurisdizionale

Ai sensi dell'art. 2, n. 1, Regolamento CE 2201/2003, con la locuzione «autorità giurisdizionale» si fa riferimento a «tutte le autorità degli Stati membri competenti per le materie rientranti nel campo di applicazione» del Regolamento, mentre con il termine «giudice» si intende «il giudice o il titolare di competenze equivalenti a quelle del giudice» nelle materie testé ricordate.

Ai sensi dell'art. 2, par. 2, n. 1, Regolamento UE 1111/2019, l' «autorità giurisdizionale» è «l'autorità di qualsiasi Stato membro avente competenza giurisdizionale per le materie rientranti nell'ambito di applicazione» del Regolamento.

Residenza abituale del minore

Secondo entrambi i Regolamenti in esame (si vedano i rispettivi «considerando» 12° e 20°), il principale criterio di determinazione della competenza giurisdizionale è costituito dalla «residenza abituale» del minore, giacché rispondente all'interesse superiore del medesimo, valutabile nella miglior guisa ove vi sia rapporto di prossimità con le a.g.i che devono decidere sulle sue modalità di vita.

In sede di giurisprudenza di legittimità, è consolidato il pensiero secondo cui la «residenza abituale» è da identificare con il «luogo in cui il minore, in virtù di una durevole e stabile permanenza, anche di fatto, ha il centro dei propri legami affettivi, non solo parentali, derivanti dallo svolgersi in detta località della sua quotidiana vita di relazione» (v., ex multis, Cass. civ., sez. un., 2 agosto 2011, n. 16864; Cass. civ., sez. un., 13 febbraio 2012, n. 1984; Cass. civ., sez. un., 18 settembre 2014, n. 19664; Cass. civ., sez. un. 18 marzo 2016, n. 5418; Cass. civ., sez. VI, ord. 31 ottobre 2018, n. 27741).

E' consolidato il principio secondo cui l'accertamento della residenza abituale è riservato all'apprezzamento del giudice del merito, incensurabile in sede di legittimità, ove congruamente e logicamente motivato(Cass. civ., sez. I, 14 luglio 2006, n. 16092; Cass. civ., sez. I, 19 ottobre 2006, n. 22507).

Secondo il costante pensiero della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, dato che gli articoli del Regolamento CE 2201/2003 che fanno riferimento alla «residenza abituale» non contengono alcun richiamo espresso al diritto degli Stati membri per quanto riguarda la determinazione del senso e della portata della relativa nozione, tale determinazione deve essere effettuata alla luce del contesto nel quale si inseriscono le disposizioni del Regolamento e dell'obiettivo da esso perseguito, in particolare quello che emerge dal suo 12° «considerando» (v. sopra) (C.G.U.E., 22 dicembre 2010, in causa C-497/10; v., per aspetti generali, C.G.U.E., 2 aprile 2009, in causa C-523/07).

Ciò posto, la C.G.U.E. ha stabilito che la nozione di«residenza abituale», ai sensi degli artt. 8 e 10 Reg. citato «deve essere interpretata nel senso che tale residenza corrisponde al luogo che denota una certa integrazione del minore in un ambiente sociale e familiare» e che, a tal fine, si deve, in particolare, tenere conto della durata, della regolarità, delle condizioni e delle ragioni del soggiorno nel territorio di uno Stato membro e del trasloco della famiglia in tale Stato, della cittadinanza del minore, del luogo e delle condizioni della frequenza scolastica, delle conoscenze linguistiche nonché delle relazioni familiari e sociali del minore nel detto Stato.

La C.G.U.E. ha, altresì, stabilito che è compito del giudice nazionale determinare la residenza abituale del minore «tenendo conto di tutte le circostanze di fatto specifiche di ciascuna fattispecie», procedendo ad una valutazione globale (v. decisioni della C.G.U.E. sopra citate)

Tutte le considerazioni appena svolte debbono ritenersi valevoli anche con riguardo ai dettati del Regolamento UE 1111/2019, che sul tema riproduce sostanzialmente qulli del Regolamento CE 2201/2003.

Da ultimo, va osservato che la nozione di «residenza abituale» come interpretata dalla C.G.U.E. deve essere tenuta ferma negli ordinamenti interni degli Stati membri dell'U.E., giacché definita da sentenze interpretative di norme comunitarie, come tali costituenti esse stesse fonte normativa.

Ascolto del minore

Tutte le fonti internazionali relative alla condizione del minore sanciscono il diritto del medesimo all'ascolto.

Si vedano l'art. 12 della Convenzione sui diritti del fanciullo firmata a New York il 20 novembre 1989 (ratificata con l. 176/1991), gli artt. 3 e 6 della Convenzione europea dei diritti del fanciullo firmata a Strasburgo il 25 gennaio 1996 (ratificata con l. 77/2003), l'art. 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'U.E., fatta a Strasburgo il 12 dicembre 2007 (ove è trasfusa la Carta di Nizza del 7 dicembre 2000.

Disposizioni in tema di ascolto sono, inoltre, presenti in entrambi i Regolamenti in esame.

Sull'argomento si fa rinvio al realizzando focus in tema di procedura relativa al riconoscimento ed all'esecuzione delle decisioni.

Rapporti tra Regolamento CE 2201/2003 e UE 1111/2019 e Convenzioni internazionali

La materia in esame è disciplinata sia dai Regolamenti comunitari 2201/2003 e 1111/2019, sia da alcune Convenzioni internazionali.

Nei rispettivi art. 59 e art. 94, entrambi i suddetti Regolamenti sanciscono, con alcune precisazioni, che essi sostituiscono, nei rapporti tra gli Stati membri UE, le Convenzioni vigenti alla data dell'entrata in vigore del Regolamento CE 2201/2003, concluse tra due o più Stati membri su materie disciplinate dai Regolamenti medesimi.

Per ciò che attiene ai rapporti fra il Regolamento CE 2201/2003 e alcune particolari Convenzioni, è statuito, nel relativo art. 59, che esso prevale, in territorio comunitario (eccezion fatta per quello della Danimarca) e nella misura in cui queste riguardino materie da esso disciplinate, sulle Convenzioni aperte alla firma a L'Aja il 5 ottobre 1961 (sulla competenza delle autorità e sulla legge applicabile in materia di protezione dei minori) - resa esecutiva in Italia con l. 742/1980, e il 25 ottobre 1980 (sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori) - resa esecutiva in Italia con l. 64/1994, nonché sulla Convenzione aperta alla firma a Lussemburgo il 20 maggio 1980 (sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento dei minori e di ristabilimento dell'affidamento) - resa esecutiva in Italia con l. 64/1994.

Per ciò che attiene al rapporto con la Convenzione aperta alla firma a L'Aja il 19 ottobre 1996 (sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori)- resa esecutiva in Italia con l. 101/2015, il Regolamento citato, all'art. 61, prevede che esso prevale, per le materie da esso disciplinate, laddove il minore interessato dalla vicenda concreta abbia la sua residenza abituale nel territorio di uno Stato membro UE, nonché, sia che abbia tale residenza ivi o in uno Stato terzo ma parte della Convenzione, per quanto riguarda il riconoscimento e l'esecuzione di una decisione emessa dal giudice competente di uno Stato membro.

Per ciò che attiene al rapporto tra il Regolamento UE 1111/2019 e la Convenzione aperta alla firma a L'Aja il 25 ottobre 1980, l'art. 96 Reg. dispone che continuano ad applicarsi le disposizioni di tale Convenzione, integrate dalle disposizioni dei capi III e IV del Regolamento medesimo.

In altri termini, con riguardo agli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori i due Regolamenti in esame recano differenti discipline. Si fa rinvio, per maggiori dettagli, al focus intitolato «Sottrazione internazionale di minori. Regolamento CE 2201/2003 e 1111/2019. Provvedimenti di rifiuto del ritorno».

Per ciò che attiene ai rapporti tra il Regolamento UE 1111/2019 e le altre Convenzioni più sopra ricordate, viene dettata (artt. 95 e 97) sostanzialmente la medesima disciplina (prevalenza del Regolamento) prevista dal Regolamento CE 2201/2003.

Riconoscimento delle decisioni. Procedura. Rinvio

Sulla procedura di riconoscimento delle decisioni in materia di responsabilità genitoriale, si fa rinvio all'apposito focus in fase di realizzazione.

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