La Cassazione muta orientamento sull’ordine di esibizione degli estratti conto in corso di causa

Redazione scientifica
15 Settembre 2021

Se il cliente non ha effettuato la preventiva richiesta alla banca di cui all'art. 119, comma 4, Tub, non vi sono margini per l'ordine di esibizione di cui all'art. 210 c.p.c.; se il cliente, o chi per lui, ha esercitato il diritto di cui al comma 4 dell'art. 119 Tub, e la banca non vi ha ottemperato, l'ordine di esibizione è, in presenza dei presupposti ora indicati, indubbiamente impartito in conformità alla previsione normativa.

Nella sentenza la Corte ha affrontato una questione che si presenta nelle controversie con un certo coefficiente di serialità: «se il cliente, titolare di un rapporto di conto corrente, possa avanzare domanda di ripetizione dell'indebito nei confronti della banca – in ragione dell'addebito di interessi anatocistici - per così dire «al buio», riservando di depositare in sede giudiziale, per il tramite dell'art. 210 c.p.c., gli estratti conto dell'ultimo decennio, necessari a fornire il supporto probatorio, sia pur soltanto ipotetico, alla domanda in tal modo per l'intanto esplorativamente avanzata».

In merito i giudici richiamano l'orientamento allo stato prevalente, secondo cui «il potere del correntista di chiedere alla banca di fornire la documentazione relativa al rapporto di conto corrente tra gli stessi intervenuto può essere esercitato, ai sensi dell'art. 119 comma 4, Tub, anche in corso di causa ed attraverso qualunque mezzo si dimostri idoneo allo scopo, ivi compresa, cioè, l'istanza di esibizione di cui all'art. 210 c.p.c.».

(Cass. civ., n. 11554/2017; Cass. civ., n. 3875/2019, Cass. civ., n. 31650/2019).

Ritiene tuttavia la S.C. che la soluzione che precede non possa essere condivisa, atteso che l'art. 119, comma 4, Tub è «norma di natura sostanziale tesa alla trasparenza bancaria che non immuta il riparto degli oneri probatori né interferisce con la disciplina processuale recata dal codice di rito». I giudici mutano quindi il proprio orientamento, affermando il principio secondo cui «se il cliente non ha effettuato la preventiva richiesta alla banca di cui all'art. 119, comma 4, Tub, non vi sono margini per l'ordine di esibizione di cui all'art. 210 c.p.c.; se il cliente, o chi per lui, ha esercitato il diritto di cui al comma 4 dell'art. 119 Tub, e la banca non vi ha ottemperato, l'ordine di esibizione è, in presenza dei presupposti ora indicati, indubbiamente impartito in conformità alla previsione normativa».

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