Esenzione ai fini IVA di slot e VLT: quando a vincere è solo il concessionario
16 Settembre 2021
Premessa
Recano tutte la data del giugno 2021 le cinque sentenze con cui la Corte di Cassazione, in netta rottura rispetto all'orientamento consolidatosi negli ultimi anni in seno alle Corti di merito, ha definitivamente circoscritto ai soli rapporti con il concessionario l'esenzione ai fini Iva prevista in tema di Slot machines e Videolottery. Da oggi, insomma, non vi è più alcun dubbio: a godere dell'agevolazione tributaria che esclude l'assoggettabilità a Imposta sul valore aggiunto sono soltanto le prestazioni di raccolta rese nell'ambito dei rapporti tra concessionario e gestore, o tra concessionario ed esercente, con esclusione invece di quelle ulteriori rientranti nei rapporti tra gestore ed esercente.
Il lato positivo per gli operatori? Maggiore certezza per il comparto del gaming, da troppo tempo nell'occhio del ciclone. Il mondo degli apparecchi da intrattenimento
70% della raccolta complessiva dei giochi, oltre il 55% in termini di spesa dei giocatori in ragione dell'elevato livello di payout previsto e più della metà del gettito erariale proveniente complessivamente dal mondo del gaming.
Sono le cifre da capogiro stimate dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli quanto agli apparecchi da intrattenimento che distribuiscono vincite in denaro, ex art. 110, comma 6, lett. a) e b) del r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (cd. Testo Unico delle leggi in materia di pubblica sicurezza o TULPS). Parliamo di Slot machines e Videolottery. Le Slot machines sono congegni omologati, attivabili con l'introduzione di una moneta metallica, che consentono di giocare partite -di almeno quattro secondi al costo massimo di 1 euro- in cui la fortuna si mescola all'abilità del giocatore, il quale può scegliere la propria strategia tra le opzioni di gara previste, nella speranza di vincere fino ad un massimo di 100 euro per volta. Per funzionare, le Slot machines devono essere obbligatoriamente collegate alla rete telematica di cui all'art. 14-bis, comma 4 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640, di proprietà dell'ex Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, che ne affida in concessione la gestione a soggetti privati (i cd. concessionari).
Del pari facenti parte della citata rete telematica, le Videolottery o VLT: apparecchi per il gioco lecito che si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa. Tuttavia, a differenza delle Slot, le VLT possono fornire il gioco soltanto se collegate al sistema di gioco del concessionario, e consentono di giocare partite dal costo massimo di 10 euro, a fronte di una posta minima di gioco di 50 centesimi di euro. Sul fronte delle vincite, poi, il montepremi massimo delle VLT per ogni partita, pari a 5.000 euro, grazie al meccanismo del jackpot, può lievitare fino a 100.000 euro rispetto a ciascuna sala, e fino a 500.000 euro rispetto ad ogni sistema di gioco.
Nonostante le suddette differenze nel meccanismo di gioco e nelle caratteristiche tecniche, ai fini del collegamento con la rete telematica, sia il proprietario di Slot che di VLT, il cd. gestore, è tenuto a concludere un apposito accordo contrattuale con il concessionario, per poi procedere all'installazione degli apparecchi presso i locali assoggettati ad autorizzazione, ai sensi degli artt. 86 o 88 del TULPS (bar, caffè ed esercizi assimilabili, sale giochi, etc..), di proprietà del cd. esercente. Ed è proprio rispetto alle prestazioni di servizi rese dall'esercente al gestore che si è posto il problema della tassazione ai fini Iva. La tassazione ai fini IVA
Le fonti normative e l'orientamento delle Corti di merito A livello normativo, il trattamento fiscale del gioco lecito passa attraverso l'art.10, comma 1 n. 6 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (cd. Decreto Iva), a mente del quale «sono esenti da imposta le operazioni relative all'esercizio del lotto, delle lotterie nazionali, dei giochi di abilità e dei concorsi pronostici riservati allo Stato e agli enti indicati nel d.lgs. 14 aprile 1948, n. 496, ratificato con legge 22 aprile 1953, n. 342, e successive modificazioni, nonché quelle relative all'esercizio dei totalizzatori e delle scommesse di cui al regolamento approvato con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste 16 novembre 1955, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 26 novembre 1955, e alla legge 24 marzo 1942, n. 315, e successive modificazioni, ivi comprese le operazioni relative alla raccolta delle giocate».
Vista la genericità del tenore letterale della disposizione, per chiarirne al meglio l'ambito applicativo il Legislatore è intervenuto con il comma 497 della L. 30 dicembre 2004, n. 311, tramite cui ha precisato l'operatività dell'esenzione anche rispetto ai rapporti tra i concessionari della rete e i terzi incaricati della raccolta stessa, testualmente citati come gestori ed esercenti.
Su questa base, quindi, interpretando in senso ampio il concetto di “raccolta”, gli operatori di settore hanno per anni incluso tra i proventi in regime di esenzione anche quelli relativi alle prestazioni di servizio rese dall'esercente al gestore, come la messa a disposizione dei locali, la vigilanza sul corretto funzionamento delle macchinette o l'informativa agli utenti. Il tutto facendo leva sul ruolo centrale svolto dagli esercenti ai fini della raccolta, nonché sui modelli contrattuali in passato utilizzati dai concessionari, che erano soliti conferire ai gestori mandato con rappresentanza per la cura dei rapporti, anche economici, con gli esercenti di riferimento. Tuttavia, l'Amministrazione finanziaria non si è mostrata dello stesso avviso. Abbracciando un concetto di raccolta piuttosto restrittivo, basato sostanzialmente sull'utilizzo dei macchinari e sullo scassettamento degli stessi per il recupero delle vincite, già con la Circolare 21/E del 13 maggio 2005 gli Uffici avevano ridisegnato il perimetro dell'esenzione Iva, in modo da confinarlo ai soli rapporti con il concessionario. Il risultato? L'assoggettamento a Iva con aliquota ordinaria delle prestazioni erogate al gestore dall'esercente, e la conseguente emissione di una serie di avvisi di accertamento, con un duplice obiettivo. Per un verso, recuperare a tassazione l'Iva mai inserita in fattura dall'esercente; per l'altro verso, sanzionare i gestori ex art. art. 6 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 per omessa regolarizzazione della fattura ricevuta senza Iva (o per omessa autofatturazione, in ipotesi di assenza totale di fatturazione da parte degli esercenti).
Ne è scaturito un importante filone del contenzioso tributario che, da circa quindici anni, impegna i giudici nella adozione di una soluzione per quanto possibile univoca, sia sul fronte gestori che su quello esercente, oltre che in un certo senso suppletiva rispetto alla grossa lacuna normativa esistente in materia. Fino ad ora, però, l'orientamento giurisprudenziale consolidatosi in seno alle Corti di merito sembrava deporre in favore degli operatori della filiera. In effetti, enfatizzando la strumentalità delle prestazioni rese al gestore dall'esercente ai fini della raccolta, le Commissioni Tributarie di quasi tutta Italia avevano per lo più annullato gli atti impositivi emessi dall'Agenzia delle Entrate. Per tale via, avevano esteso l'esenzione Iva alla complessiva triade di rapporti tra concessionari, gestori ed esercenti, ritenendoli inscindibilmente legati da un nesso di causalità funzionale: la raccolta delle giocate. Ebbene, interrogati per la prima volta sul punto, gli Ermellini hanno completamente rovesciato la suddetta giurisprudenza, dando piuttosto cittadinanza alla tesi erariale della imponibilità ai fini Iva dei proventi relativi ai rapporti tra gestori ed esercenti.
Con le sentenze nn. 16951, 16952, 16953, 16954 e 16955 del 2021, i Giudici di Piazza Cavour hanno cassato le pronunce con cui la Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia-Romagna aveva accolto le ragioni dei contribuenti. E ciò malgrado il parere di segno opposto espresso dal Pubblico ministero in due dei giudizi citati. La Corte ha stabilito che l'esenzione dell'Iva prevista dall'art. 10, comma 1, n. 6 del d.P.R. n. 633/1972 non è suscettibile di interpretazione estensiva, dal momento che deroga al principio generale secondo cui l'Iva dev'essere riscossa per ogni prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso da un soggetto passivo. Questo significa che non può estendersi alle operazioni aventi ad oggetto l'attività posta in essere dagli esercenti in favore dei gestori. In relazione a queste ultime, infatti, per la Corte rimane esclusa la configurabilità di un'attività di raccolta delle giocate a causa dell'assenza di un affidamento diretto dal concessionario.
In altre parole, attesa la riserva esclusiva, in capo allo Stato, della gestione telematica degli apparecchi da gioco, che la esercita mediante apposita rete affidata in concessione appunto ai concessionari, la collaborazione degli ulteriori operatori economici coinvolti nelle attività di raccolta - gestori ed esercenti - non può assurgere a ruolo autonomo e indipendente nella gestione e nell'esercizio del gioco lecito. Insomma, visto che il compito della raccolta affidato dallo Stato al concessionario non può essere subaffidato a sua volta a terzi, l'esenzione Iva deve essere limitata ai soli rapporti in cui è parte il concessionario. Di talché, saranno assoggettati ad Iva con aliquota ordinaria i corrispettivi della eventuale attività posta in essere nell'ambito dei rapporti instaurati tra il gestore e l'esercente, aventi ad oggetto prestazioni di servizi ulteriori e diverse da quelle della raccolta delle giocate rese al concessionario. Né, secondo la Corte, le suddette prestazioni di servizi potrebbero essere considerate accessorie rispetto a quelle principali fornite dal gestore al concessionario, in modo da ammetterle a godere del medesimo trattamento Iva previsto per queste ultime ex art. 12 del d.P.R. n. 633/1972. Depone a sfavore il fatto che il soggetto beneficiario delle une non coincida con quello delle altre, essendo la prestazione principale destinata al concessionario, mentre quella accessoria indirizzata al gestore.
Del pari legittime le sanzioni irrogate in capo al gestore per omessa regolarizzazione delle fatture ricevute dall'esercente. A questo proposito, infatti, la Corte ricorda come nei casi in cui l'esercente non abbia affatto emesso fattura, non possa venire in rilievo un errore sulla qualificazione giuridica dell'operazione descritta nella fattura, ma soltanto una irregolarità formale in relazione alla mancata emissione del documento, tale da generare l'obbligo del contribuente di provvedere alla relativa regolarizzazione ai sensi dell'art. 6, comma 8, D. Lgs. n. 471/ 1997.
Conclusioni
Nonostante il rammarico di gestori ed esercenti, le decisioni della Corte di Cassazione chiudono definitivamente la questione dell'esenzione ai fini Iva di Slot e VLT, offrendo per il futuro un margine di certezza di cui far tesoro. Il passo successivo, quindi, non può che essere una riforma del mondo del gaming. Sarebbe cioè auspicabile procedere quanto prima ad un riordino complessivo della materia, in modo da aggiornare e razionalizzare le norme disorganiche e frammentarie che, allo stato, governano ancora il comparto. |